Documenti per il divorzio
Alla domanda di divorzio va allegata una documentazione specifica: vediamo insieme quale.
Il 1° marzo 2023 sono entrate in vigore nuove norme che regolano il divorzio, introdotte dalla cosiddetta riforma Cartabia, il cui obiettivo è stato quello di rendere l’iter più veloce e semplice, accorciando notevolmente i tempi. Alla luce delle predette novità il divorzio contenzioso si può richiedere insieme alla separazione giudiziale con un unico atto (ricorso) [1]. Inoltre, non ci sono più due fasi: la prima davanti al Presidente del Tribunale e la seconda davanti al giudice istruttore ma si svolge un unico procedimento con un unico rito davanti a un solo giudice. Le novità coinvolgono anche il procedimento per la separazione consensuale e per il divorzio consensuale, che si possono proporre con un ricorso congiunto. La riforma Cartabia ha introdotto nuove previsioni anche per quanto attiene ai documenti necessari per il divorzio, nei casi in cui sia richiesto un contributo economico o in presenza di figli minori. Prima di esaminare più nello specifico quali sono i documenti per il divorzio va ricordato che gli ex coniugi possono divorziare seguendo strade diverse ovvero con procedimento, contenzioso o a domanda congiunta, dinanzi al Tribunale, con un accordo raggiunto a seguìto di negoziazione assistita dagli avvocati di entrambi oppure mediante un accordo raggiunto davanti al Sindaco quale ufficiale di stato civile [2].
Cos’è il divorzio?
La legge [3] non parla mai di divorzio ma di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Più precisamente per:
- scioglimento del matrimonio si intende il divorzio che interviene in caso di matrimonio civile, cioè contratto in Comune davanti all’ufficiale di stato civile;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende il divorzio che interviene in caso di matrimonio concordatario, ovvero celebrato dinanzi al ministro di culto cattolico con successiva trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile del Comune.
In entrambe le ipotesi il divorzio comporta la fine del rapporto matrimoniale e lo scioglimento definitivo del vincolo di coniugio. Gli ex coniugi quindi riacquistano la libertà di stato e sono pertanto liberi di contrarre nuove nozze.
Affinché marito e moglie possano divorziare è necessario che si siano verificate determinate cause previste dalla legge, prima fra tutte la separazione legale dei coniugi senza interruzioni da almeno 12 mesi, se la separazione è giudiziale, o da almeno 6 mesi, se la separazione è consensuale [4].
Quali sono i documenti per il divorzio?
I documenti, esenti da bollo, che servono per il divorzio congiunto sono:
- lo stato di famiglia di entrambi i coniugi, dal quale dovrebbe emergere che i coniugi non vivono più sotto lo stesso tetto. Da tale documento risulta anche con chi vivono i figli, posto che ve ne siano;
- il certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- la copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato. Si tratta della fotocopia autenticata dell’atto originale nella quale è riportata qualsiasi circostanza e annotazione iscritta nella pagina del registro di stato civile sulla quale è stato steso l’atto stesso. Tale documento, munito di specifica certificazione di conformità dell’atto all’originale, contiene tutte le informazioni relative al matrimonio, oltre alle altre eventuali annotazioni, come ad esempio il nome del parroco celebrante, il nome della chiesa, la residenza dei coniugi e la loro cittadinanza, il regime patrimoniale adottato, eventuale divorzio successivamente intervenuto. È bene ricordare che in genere i Tribunali non accettano né l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio [5] né il certificato di matrimonio [6];
- la copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale omologato, della convenzione scritta, nel caso di separazione mediante negoziazione assistita o dell’accordo di separazione, se la separazione è avvenuta davanti dall’ufficiale dello stato civile;
- la copia di un documento di identità e del codice fiscale di entrambi i coniugi.
Per il divorzio giudiziale alla documentazione di cui sopra vanno aggiunte le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
Riforma Cartabia: quali altri documenti servono per il divorzio?
La riforma Cartabia ha previsto che in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso per la separazione e il divorzio giudiziale e alla comparsa di risposta vadano allegati le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso e alla comparsa di risposta va allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute [7].
La stessa documentazione va depositata insieme al ricorso congiunto per la separazione consensuale o per il divorzio consensuale [8].
Quanto si paga per il divorzio?
Per il divorzio consensuale occorre pagare un contributo unificato da 43,00 euro mentre per quello giudiziale il contributo unificato da versare è di 98,00 euro.
Il pagamento deve avvenire telematicamente collegandosi sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero di Giustizia.
Bisogna cercare la sezione “Servizi” e la voce “Pagamenti Pagopa-Utenti non registrati”, quindi, selezionare il pulsante “Accedi” posto sulla destra.
Si apre una maschera da cui è possibile effettuare il pagamento cliccando su “Altri Pagamenti” o “Bollo su Pagamento” e poi su “Nuovo Pagamento”.
In considerazione di quanto sopra gli avvocati e le parti personalmente devono pagare online tramite il portale dei servizi telematici (PST) sia nella sezione di accesso riservato sia nella sezione pubblica. Il sistema è accessibile a tutti anche senza Spid.
Nella pagina che si apre occorre cliccare in fondo su “Altri pagamenti”. Nella una nuova pagina che si apre va cliccato su: “Nuovo Pagamento”. Nella schermata che compare di seguito vanno inseriti i seguenti dati:
- per tipologia: scegliere il tipo di pagamento che occorre effettuare;
- per distretto: scegliere la città (ad esempio Roma);
- per ufficio giudiziario: scegliere TRIBUNALE ORDINARIO DI (ad esempio Roma);
- inserire il nominativo del pagatore;
- inserire il codice fiscale;
- scegliere contributo unificato;
- inserire l’importo da pagare (utilizzare il punto per i valori decimali e non la virgola ad esempio 11.80);
- inserire anche la causale, cioè i nomi delle parti.
- infine, ricopiare il codice alfanumerico di sicurezza scritto in fondo alla pagina.
Cliccando su “Paga subito” è possibile pagare tramite il sistema PagoPA (con Spid) mentre cliccando su “Genera avviso”, il sistema crea un avviso di pagamento con il quale sarà possibile pagare, con contanti o carte, in tutti gli uffici postali, bancari nelle ricevitorie, tabacchi, sportelli ATM e nei supermercati aderenti.
-
Vaccino non obbligatorio senza consenso informato: c’è risarcimento?
2 giorni fa
-
Come fa il datore di lavoro a sapere il motivo della malattia?
4 giorni fa
-
Residenza persone fisiche: nuove regole
4 giorni fa
-
Quando è illegittimo il contratto a termine?
5 giorni fa
-
Proposta di acquisto casa legata alla concessione del mutuo
6 giorni fa