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Divorzio e mantenimento moglie disoccupata

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Assegno divorzile: gli alimenti all’ex moglie senza lavoro solo se li merita davvero; il caso della casalinga. 

Da quando, tra il 2017 e il 2018, la Cassazione ha decretato il cambiamento delle regole in materia di alimenti all’ex coniuge, ci si chiede spesso quale sia l’attuale disciplina in materia di divorzio e mantenimento della moglie disoccupata. In realtà, le regole sono spiegabili in modo molto semplice, ma tenendo ben distinta la fase della separazione da quella del divorzio che, invece, un tempo erano assimilate.

Separazione: quando è dovuto il mantenimento alla moglie disoccupata?

Quando la coppia si separa, il giudice può disporre un assegno di mantenimento al coniuge che possiede il reddito più basso. La differenza tra i due redditi deve essere sostanziale (non si deve trattare cioè solo di 100 o 200 euro).

Lo scopo dell’assegno di mantenimento è riequilibrare le condizioni economiche dei due ex coniugi, garantendo a quello più povero lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, ovviamente sempre che ciò sia compatibile con il reddito dell’altro.

Se la moglie è disoccupata, quindi, l’assegno di mantenimento le spetta di diritto a meno che:

  • la disoccupazione sia dovuta a una sua scelta personale, non condivisa con il marito (è il caso della donna che non voglia lavorare perché preferisce vivere con il reddito del marito);
  • il matrimonio è stato «lampo» e non ha generato aspettative economiche (si pensi alla separazione dopo qualche settimana di matrimonio). In ogni caso, la durata del matrimonio è un criterio per determinare anche l’entità del mantenimento;
  • il tribunale ritenga la donna responsabile per il naufragio del matrimonio dichiarando il cosiddetto addebito. Succede, ad esempio, a chi tradisce, abbandona la casa, si disinteressa del coniuge malato, lo umilia, esercita su di lui violenza fisica o psicologica, ecc.

Di solito, prima di accordare il mantenimento, il giudice:

  • verifica se la donna ha una formazione post-scolastica che le consente di trovare un impiego o dedicarsi a una attività autonoma (si pensi alla donna laureata e con una specializzazione);
  • accerta se ha già svolto precedenti lavori tanto da potersi considerare ancora «dentro» il mercato del lavoro;
  • considera l’età della donna e che questa le consenta ancora di trovare una nuova occupazione (si sa che è più facile trovare lavoro quando si è giovani anziché quando si è più avanti con l’età).

Questi tre elementi possono comportare una riduzione o, addirittura, la totale eliminazione dell’assegno di mantenimento.

Vien da sé che, invece, la moglie occupata e con un reddito sostanzialmente pari all’ex marito non può rivendicare alcun mantenimento.

Divorzio: quando è dovuto il mantenimento alla moglie disoccupata?

Le cose vanno diversamente quando la coppia passa dalla separazione al divorzio.

Innanzitutto, il giudice sostituisce l’assegno di mantenimento con l’assegno divorzile. Non si tratta di una differenza solo terminologica: i presupposti per calcolare sia il diritto che l’entità dell’assegno divorzile sono diversi.

L’assegno divorzile non mira più a colmare il divario economico e a rendere sostanzialmente simili le due condizioni reddituali degli ex coniugi: deve solo garantire a quello più povero di essere autosufficiente e mantenersi. Ma solo se lo merita. Il che significa che l’assegno viene negato a chi, anche se disoccupato:

  • è troppo giovane e ha la possibilità di lavorare;
  • è senza lavoro e non dimostra di aver fatto di tutto per trovare un impiego. Come? Provato di aver mandato il proprio curriculum alle aziende, di essersi iscritto alle liste di collocamento, di aver partecipato a bandi e concorsi pubblici, ecc.;

Secondo una recente sentenza della Cassazione [1], la casalinga o chi ha fatto lavoretti saltuari ha diritto all’assegno di divorzio se, per lungo tempo, ha favorito la carriera del partner e la formazione del patrimonio familiare.

Il Collegio di legittimità, con una decisione destinata a far discutere, ha plasmato il principio generale sul divorzio: «Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Va tenuto a tal fine conto il contributo fornito dall’ex moglie alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto».

Ex moglie disoccupata ma che lavora in nero

L’ex moglie che lavora in nero non ha comunque diritto all’assegno di divorzio. È il parere della Cassazione [2] che dà rilievo, ai fini reddituali, anche ai rapporti irregolari e non dichiarati.

Il Collegio di legittimità ha ribadito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.

 
Pubblicato : 24 Aprile 2023 16:55