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Divisione ereditaria: ultime sentenze

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Immobili non divisibili; redazione del progetto di divisione; diritto dell’erede sulla propria quota; vendita di un bene ereditario prima della divisione da parte di uno solo dei coeredi.

Cosa succede in caso di morte di uno dei coeredi a seguito dell’apertura della successione e dell’accettazione dell’eredità? L’azione di riduzione può ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione? Leggi le ultime sentenze.

Giudizio per la declaratoria di nullità di divisione ereditaria giudiziale

La domanda volta a conseguire la declaratoria di nullità di una divisione ereditaria giudiziale già attuata dà luogo ad un giudizio a carattere universale ed unitario sulla base di un rapporto soggettivo indivisibile, che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione; ne deriva la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio, con la conseguenza che l’inosservanza, anche solo parziale, dell’ordine di integrazione del contraddittorio, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione e non l’improcedibilità dello stesso ex art. 371 bis c.p.c. che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato.

Cassazione civile sez. II, 17/08/2022, n.24834

Obbligo di collazione

In tema di divisione ereditaria, l’istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal “de cuius” e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del “relictum” e del “donatum” al momento dell’apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza della stessa.

Cassazione civile sez. II, 27/07/2022, n.23403

Divisione ereditaria e addebito dell’eccedenza

In caso di divisione ereditaria, qualora l’immobile non sia facilmente divisibile, l’addebito dell’eccedenza a carico del condividente assegnatario del bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice: infatti, la sentenza di scioglimento della comunione persegue proprio l’effetto di perequare il valore delle rispettive quote.

Corte appello Napoli sez. IV, 25/07/2022, n.3455

Procedimento di scioglimento della comunione ereditaria

In tema di divisione ereditaria, si evidenzia come nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, alla stregua di quanto sancito dall’art. 789, 3° e 4° comma c.p.c., può procedere all’estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione da lui predisposto siano state risolte con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, l’ordinanza di sorteggio erroneamente resa in difetto di tale condizione, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura istruttoria, di per sé revocabile e privo del necessario carattere della decisorietà.

Corte appello Ancona, 20/07/2022, n.963

Il principio dell’universalità della divisione ereditaria

La peculiarità della comunione ereditaria deriva dal fatto che la stessa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del “de cuius” e si costituisce “ipso iure” tra gli eredi quando, a seguito dell’apertura di una successione “mortis causa”, vi siano una pluralità di chiamati all’eredità ed una pluralità di accettazioni (espresse o tacite). Il principio cardine in materia di comunione ereditaria è quello della cd. “universalità” della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell’eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario; a differenza dello scioglimento della comunione ordinaria, lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta, quindi, per sua natura universale, nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell’asse ereditario.

Tuttavia, resta ammissibile la “divisione parziale” dei beni ereditari sia per via contrattuale che per via giudiziale in quanto il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, e, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste (articoli 713, comma 3; 720; 722, 1112 del Cc), può essere derogato dall’accordo dei condividenti. Lo stesso articolo 762 del Cc stabilendo che l’omissione di uno o più beni dell’eredità non determina la nullità della divisione, ma comporta solo la necessità di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena validità ed efficacia della divisione parziale.

Tribunale Civitavecchia, 13/06/2022, n.710

Affitto coattivo: opera nel caso di divisione ereditaria?

L’affitto coattivo è un istituto sussidiario vòlto a garantire la continuità della coltivazione del fondo da parte di chi risulti avervi provveduto al momento dell’apertura della successione, in caso di coesistenza di diversi contitolari ed in mancanza di diversa disposizione del testatore. Presupposto per l’applicazione dell’istituto è l’esistenza di una comunione ereditaria tra chi ha coltivato e continua a coltivare i fondi del de cuius e gli altri coeredi, avente ad oggetto i fondi sui quali si intende costituire il rapporto di affittanza agraria ex art. 49 della l. n. 203 del 1982. Dunque la norma non è applicabile ogniqualvolta la volontà testamentaria si sia chiaramente manifestata o nel senso della divisione o, comunque, nel senso della attribuzione del fondo o di porzioni di esso a titolo di erede o di legato (quindi anche nel caso sussistente nell’ipotesi concreta di divisione fatta dal testatore).

Tribunale Trento sez. agraria, 06/04/2022, n.197

Divisione ereditaria e criterio dell’estrazione a sorte

In tema di divisione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte, previsto dall’art. 729 c.c., attiene al caso di uguaglianza di quote ed è posto a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, applicabile anche nell’ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all’art. 1116 c.c..

Tribunale Latina sez. I, 16/02/2022, n.335

Giudizio di divisione ereditaria e collazione per imputazione

Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione (che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente), la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ab origine un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.

Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, n.4671

Criteri per la divisione ereditaria

Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse ed è ben possibile, nell’ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, che taluni di essi siano assegnati per l’intero ad una quota ed altri, sempre per l’intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacchè il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non si realizza attraverso il frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma attraverso la proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti.

Tribunale Locri sez. I, 22/01/2022, n.29

Divisione ereditaria e presenza di manufatti abusivi

Il fine primario della divisione ereditaria è la conversione del diritto di ogni condividente alla quota spettante in via astratta in un diritto di proprietà esclusivo dei beni immobili oggetto della comunione, su tale diritto degli eredi non influisce la presenza di manufatti abusivi e non sanabili i quali, sostanzialmente, vanno esclusi dalla possibile divisione.

Tribunale Nola sez. II, 19/01/2022, n.121

Divisione ereditaria: l’indicazione dei beni

In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l’operatività delle preclusioni dell’ordinario giudizio di cognizione, l’indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l’abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell’unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.

Cassazione civile sez. II, 14/01/2022, n.1065

Divisione ereditaria: come funziona?

In tema di divisione ereditaria, il condividente che sul bene comune da lui precedentemente posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c., secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti, ma, al più, quale mandatario o utile gestore degli altri condividenti partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore. Invero, il pregresso stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti, della cui dimostrazione, sia nell'”an” che nel “quantum”, è onerato colui che ne invoca il riconoscimento, che dovrà conseguentemente fornire prova delle spese concretamente sostenute per materiali o manodopera.

Corte appello Napoli sez. VI, 02/03/2021, n.767

Presupposti del giudizio di divisione ereditaria

Il giudizio di divisione tende all’accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell’asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni; tale accertamento pertanto non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell’asse ereditario (e quindi della titolarità dei beni in capo al de cuius), oltre che dalla verifica della qualità di erede in capo a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione. Fondamento del giudizio di divisione ereditaria, così come di quella ordinaria, è, dunque, il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l’accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.

Tribunale Novara sez. I, 28/01/2021, n.57

Divisione ereditaria e collazione

La collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un’azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento talché la sentenza parziale resa sul punto in cui è stato indicato il valore delle somme da porre in collazione corrispondente al valore delle donazioni di denaro accertate come compiute dal de cuius in favore del coniuge, non può ritenersi preclusiva della corretta applicazione dei principi da applicarsi alla divisione attuata con la presente sentenza.

Tribunale Terni sez. I, 05/01/2021, n.20

Il concetto di comoda divisibilità

In tema di divisione ereditaria, il concetto di comoda divisibilità di un immobile, presupposto dall’art. 720 c.c., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.

Tribunale Nola sez. I, 17/09/2020, n.1315

Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione: differenze

L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l’esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, n.18468

Rispetto della volontà del testatore

In tema di divisione ereditaria, l’art. 733 cod. civ. – il quale stabilisce che le particolari disposizioni poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore – va interpretato alla luce del ‘favor testamenti’, e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l’imposizione di un conguaglio.

Tribunale Torino sez. II, 23/07/2020, n.2674

Giudizio di divisione ereditaria

Nel giudizio di divisione ereditaria, la comunione su un bene immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c., esistente tra medesimi soggetti ma in virtù di titoli diversi, dando luogo alla formazione di autonome masse, impone la diversificazione delle operazioni divisionali che, secondo un criterio logico–cronologico, devono essere compiute partendo dallo scioglimento della comunione più risalente per poi procedere via via allo scioglimento di quelle successive, senza che la valutazione delle richieste concorrenti di attribuzione sia influenzata dall’esito delle precedenti attribuzioni che hanno posto termine allo stato di indivisione su autonome comunioni.

(Nella specie, il giudice d’appello aveva invece attribuito a una condividente la proprietà esclusiva di un bene immobile comune non divisibile, tenendo conto, ai fini dell’individuazione del maggior quotista sul predetto bene, della precedente assegnazione ad altro condividente della proprietà piena di un diverso bene immobile comune proveniente da titolo diverso).

Cassazione civile sez. II, 06/02/2019, n.3512

Apertura della successione, accettazione dell’eredità e morte di uno dei condividenti

In tema di divisione ereditaria, la morte di uno dei condividenti successivamente all’apertura della successione ed alla stessa accettazione dell’eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, non determina il mutamento del titolo della comunione, da ereditaria in ordinaria, quanto, piuttosto, l’insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del condividente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, con la persistente necessità, rispetto a quest’ultima, di procedere alla valutazione della comoda divisibilità della massa ed alla redazione del progetto di divisione in relazione al numero degli originari coeredi.

Cassazione civile sez. VI, 20/03/2019, n.7869

Cosa può fare il giudice in presenza di un bene non comodamente divisibile?

In tema di divisione ereditaria, il giudice, ai sensi dell’art. 720 c.c., può attribuire, per l’intero, un bene non comodamente divisibile, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione, come titolari della maggioranza delle quote.

Tribunale Rimini, 23/02/2019, n.170

Vendita di un bene della comunione ereditaria

La vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all’assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest’ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest’ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità – intesa come “universitas” e, dunque, di per sé già alienabile – al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della “res” alienata.

Cassazione civile sez. II, 19/02/2019, n.4831

Divisione ereditaria: onorario del consulente tecnico d’ufficio

Per liquidare l’onorario del consulente tecnico d’ufficio incaricato di redigere un progetto di divisione ereditaria il giudice deve utilizzare il parametro di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, riguardante la valutazione di patrimoni.

Tale articolo 3 stabilisce – in particolare – che per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del precedente articolo 2 e ridotto alla metà. Il richiamato articolo 2, a sua volta, dispone che per la perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, n.33070

Cosa rileva per la divisibilità?

In sede di divisione ereditaria, ai fini dell’accertamento della comoda divisibilità degli immobili a norma dell’articolo 720 del Cc e della individuazione del titolare della quota maggiore, onde poter applicare il criterio preferenziale previsto da tale articolo, deve aversi riguardo alla situazione economica (consistenza e valore) e giuridica (numero ed entità delle quote) dei beni al momento della divisione e, quindi, alla situazione presa in esame dalla relativa pronuncia giudiziale e non a quella esistente al momento dell’apertura della successione, dovendosi tener conto, pertanto, anche delle successive vicende negoziali e della eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi.

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, n.31253

Successione ereditaria

In tema di successione ereditaria, l’azione di rendiconto e la conseguente azione di pagamento dell’eventuale saldo – manifestando l’intento di acquisire all’asse ereditario beni ad esso spettanti – rispondono all’interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di essi singolarmente, nell’esercizio dei poteri di gestione dell’eredità e dell’interesse comune: fermo restando ovviamente l’obbligo di rendere il conto ai coeredi e di ripartire fra tutti l’attivo ereditario, in sede di divisione.

Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all’art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sè stante, fondato, pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o ad un mandato ad amministrare.

Tribunale Siena, 07/11/2018, n.1284

Quali sono i criteri per la divisione ereditaria?

In tema di divisione ereditaria o di cose in comunione, qualora nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, spetta al giudice del merito accertare se il diritto della parte sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure per mezzo dell’assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.

Corte appello L’Aquila, 02/11/2018, n.2071

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Pubblicato : 18 Ottobre 2022 05:45