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Divisione dei beni in comune: come si fa?

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(@carlos-arija-garcia)
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Il procedimento per distribuire tra gli aventi diritto il patrimonio posseduto in comunione dai coniugi o ricevuto in eredità da più soggetti.

I coniugi o le unioni civili che vivono in regime di comunione dei beni oppure chi partecipa a un’eredità possono avere l’esigenza o la convenienza di fare la divisione dei beni in comune. Come si fa? A chi bisogna rivolgersi? Ed è sempre possibile attuarla?

Di norma, la divisione viene attuata in via contrattuale, cioè tramite un accordo tra le parti. Se, però, questo accordo non c’è, oppure non c’è alcuna disposizione testamentaria in merito, è necessario l’intervento di un giudice, allo scopo di evitare che venga leso il diritto di qualcuno. In tal caso, ci sono due possibilità:

  • la divisione giudiziale a domanda congiunta, che presuppone un accordo a monte e che, quindi, non prevede una controversia sul diritto alla divisione né sulle quote dei comproprietari né su altre questioni pregiudiziali;
  • la divisione giudiziale ordinaria, che viene attivata quando manca l’accordo.

Vediamo come si fa la divisione dei beni in comune.

Divisione dei beni in comune a domanda congiunta

Quando le parti sono d’accordo nell’attuare la divisione dei beni in comune e sulle quote che spettano a ciascuno, possono chiedere di nominare un professionista (ad esempio, un notaio o un avvocato) a cui affidare le operazioni di divisione. La domanda deve essere proposta con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio.

Se la divisione riguarda immobili, il ricorso deve essere trascritto.

Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su eventuale richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.

Se una parte o un interessato (ad esempio un creditore) non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina di cancellare la relativa trascrizione.

Il professionista, sentite le parti nel termine assegnato nel decreto di nomina, predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Le parti o gli interessati possono presentare opposizione alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione con ricorso al tribunale nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. Se l’opposizione è accolta, il giudice dà le disposizioni necessarie per proseguire le operazioni di divisione e rimette le parti davanti al professionista incaricato.

Se, invece, non ci sono opposizioni, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi (ad esempio, la sua trascrizione nei registri immobiliari).

Divisione dei beni giudiziale ordinaria

L’altra possibile ipotesi, come si diceva, è che le parti non abbiano raggiunto un accordo sul fatto di dividere i beni, sulle quote o sulla modalità di divisione. Succede, soprattutto, quando c’è da spartire un’eredità. In tal caso, ciascun condividente può proporre la domanda di divisione, indipendentemente dalla volontà degli altri.

Prima, però, ci deve essere un tentativo obbligatorio di mediazione, proposta con atto di citazione da notificarsi alle parti interessate.

Per stabilire chi deve partecipare alla divisione ereditaria bisogna far riferimento a chi partecipa alla comunione al momento della proposizione della domanda.

La competenza spetta al tribunale del luogo dove è aperta la successione o, negli altri casi di divisione, del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Il giudice istruttore dispone l’inizio delle operazioni di divisione e può procedervi di persona o delegare un notaio, dopodiché viene avviato il progetto di divisione. Ognuno dei coeredi può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità. Se, però, uno dei cespiti è un immobile indivisibile o non comodamente divisibile oppure il cui frazionamento recherebbe grave pregiudizio e la divisione non può farsi senza il frazionamento, il giudice può inserire l’intero immobile in un lotto con addebito dell’eccedenza al condividente assegnatario. In pratica, chi si prende una quota di maggior valore liquiderà gli altri la differenza. Se i coeredi non acconsentono, si procede con la vendita all’asta.

Se le parti non si accordano sulle modalità di vendita degli immobili, l’unica soluzione è la vendita cui provvede il giudice o il notaio. Analogamente, se si tratta di beni mobili o rendite, il giudice istruttore procede con la vendita all’incanto a condizione che non sorgano controversie sulla necessità della vendita.

Se il progetto di divisione è affidato al giudice istruttore, questi lo predispone e lo deposita in cancelleria fissando con decreto l’udienza di discussione del progetto e ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

In assenza di contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile correlata dalle disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti, dichiara esecutivo il progetto. Se sorgono contestazioni, il giudice istruisce la causa e pronuncia sentenza con cui approva o meno il progetto di divisione. Tale sentenza può essere impugnata in appello.

In caso di divisione affidata al notaio (o a un diverso professionista), costui deve avvisare i condividenti e i creditori intervenuti almeno cinque giorni prima sul luogo, il giorno e l’ora in cui le operazioni avranno inizio.

In caso di contestazioni circa le operazioni di divisione, il notaio redige un verbale che trasmette al giudice istruttore, il quale fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti a cui il decreto è comunicato dal cancelliere e provvede sulle contestazioni con ordinanza.

Dopo che il notaio ha predisposto il progetto delle quote e dei lotti, i condividenti sono invitati a esprimere il loro eventuale accordo in merito.

Se l’accordo viene raggiunto, il notaio ne dà atto redigendo un verbale sulle operazioni, documento sufficiente a legittimare e ad attuare la divisione. Se, invece, l’accordo non viene raggiunto, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione affinché venga fissata con decreto l’udienza di comparizione delle parti. Il giudice istruisce la causa ed emette i provvedimenti di sua competenza. Inoltre, se il progetto di divisione viene espressamente impugnato, il giudice istruttore decide con sentenza.

 
Pubblicato : 26 Luglio 2023 09:45