Ditta straniera con dipendente in Italia: quali adempimenti?
Sono titolare di una azienda in Slovenia. Ho i dipendenti extracomunitari con regolare visto di lavoro e soggiorno in Slovenia. Ho un lavoro in appalto da fare in Italia per una durata di 11 mesi. Dovrei mandare i miei dipendenti in Italia a farlo. In quel periodo loro staranno in Italia per i periodi di un mese e poi 4-5 giorni a casa, e poi di nuovo in Italia, e cosi via. E’ necessario fare il permesso di soggiorno in Italia per loro? O è necessaria altra comunicazione alle autorità Italiane? O nulla?
Con riguardo ai lavoratori aventi cittadinanza in uno Stato dello spazio Schengen il problema non si pone.
Infatti, sulla base della libertà di circolazione prevista per i cittadini di questo spazio, si ha la possibilità di sfruttare il libero trasferimento dei lavoratori.
Il principio di libera circolazione non può che implicare il diritto a spostarsi liberamente nel territorio degli stati-membro e, quindi, il diritto del lavoratore a lasciare il proprio territorio nazionale, onde accedere ad una attività lavorativa in un altro paese comunitario, e senza l’onere di ottenere un permesso di soggiorno.
Basterà il possesso di un documento di identità.
Solo questioni di carattere sopraindividuale, attinenti alla sicurezza e alla tutela dell’ordine pubblico possono ostacolare ad un lavoratore di un altro Paese dello spazio Schengen di circolare liberamente, con possibile rischio di espulsione.
Diversamente, il cittadino extraUE titolare di un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro può svolgere attività lavorativa in Italia per un periodo superiore a 90 giorni, ma solo dietro nulla osta preventivo da parte dello Sportello Unico Immigrazione.
Tali nulla osta sono soggetti a delle limitazioni numeriche: il decreto flussi prevede ogni anno un numero massimo di permessi di soggiorno per lavoro che possono essere rilasciati ai titolari dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Una volta ottenuto il nulla osta dallo Sportello Unico, lo straniero può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nel Suo caso, però, il nulla osta potrebbe essere di più facile ottenimento, in quanto è collegato al periodo strettamente necessario a realizzare i lavori appaltati.
In questo caso, il nulla osta viene richiesto dal datore di lavoro per il gruppo di lavoratori extracomunitari dipendenti e regolarmente retribuiti dalla ditta appaltatrice, che siano temporaneamente distaccati in Italia per la realizzazione delle opere o la prestazione di servizi oggetto del contratto di appalto e/o sub-appalto sottoscritto con la ditta appaltante, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile, dell’art. 29 del D.L.vo 276/2003 nonché delle norme internazionali e comunitarie.
Lei dovrà trasmettere telematicamente, attraverso il portale del Ministero dell’Interno, allo Sportello Unico per l’Immigrazione, competente in base al luogo dove si svolgerà la prestazione lavorativa, la domanda di nulla osta compilando per ciascun lavoratore il modello M.
Se l’istanza di nulla osta viene accolta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione il richiedente/legale rappresentante dell’azienda o persona munita di apposita procura notarile, verrà convocato per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Come anticipato, il nulla osta avrà durata per il tempo necessario a realizzare i lavori d’appalto e, comunque, massimo per due anni.
Infine, sarà opportuna la registrazione sul portale del Ministero del lavoro (http://servizi.lavoro.gov.it/&source=gmail&ust=1683276590396000&usg=AOvVaw2etS7Ow0JZN__xPxdYwre 6"> http://servizi.lavoro.gov.it ) al fine di garantire, in caso di controlli, che il lavoratore appartenga ad una determinata compagine straniera e che non sia “in nero”.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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