forum

Distanza di sicurez...
 
Notifiche
Cancella tutti

Distanza di sicurezza tra veicoli: ultime sentenze

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
49 Visualizzazioni
(@redazione)
Post: 732
Noble Member Registered
Topic starter
 

Tamponamento tra veicoli e inosservanza della distanza di sicurezza; domanda di risarcimento del danno.

Presunzione di responsabilità del veicolo tamponante

In caso di tamponamento la presunzione di pari colpa prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. è superata dalla presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo tamponante. Questi, per liberarsi dalla relativa responsabilità, deve dimostrare che il tamponamento è derivato in tutto o in parte da causa a lui non imputabile.

Tribunale Torino sez. IV, 09/09/2022, n.3538

Cause non evitabili

L’art. 149 del c.d.s. prescrive l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza per cui, in caso di tamponamento, si presume la colpa esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore; tuttavia il conducente del veicolo che proviene da tergo può vincere la detta presunzione e dunque esonerarsi dalla relativa responsabilità provando di non aver potuto rispettare la distanza di sicurezza per ragioni esulanti dalla sua volontà e dalla sua sfera di controllo.

Tribunale Civitavecchia, 02/09/2022, n.930

Arresto tempestivo del veicolo

In virtù dell’art. 149 comma 1 del C.d.S. il conducente deve sempre osservare la distanza di sicurezza ed essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui la responsabilità del tamponamento si presume a carico del conducente che sopraggiunge. Tuttavia tale presunzione non ha carattere assoluto, ma relativo, con la conseguenza che può essere vinta dal conducente della vettura tamponante offendo la relativa prova liberatoria; sarà dunque onere del danneggiante provare che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Corte appello Perugia sez. I, 13/07/2022, n.346

Quando opera la presunzione di pari colpa?

In tema di inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, la presunzione di uguale colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli nei tamponamenti a catena, qualora non sia stata fornita la prova liberatoria, postula, ai fini della sua applicabilità, l’accertamento che si tratti di veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l’avvenuta verificazione di un tamponamento a catena e fatto applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., senza aver previamente accertato se i veicoli si trovassero incolonnati nella medesima corsia di marcia ovvero provenissero da direzione diverse e opposte).

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2022, n.17896

Presunzione di colpa del tamponante

In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, c.d.s., dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.

Tribunale Lecce sez. I, 10/05/2022, n.1361

Presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza

In caso di tamponamento tra veicoli la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c., è superata dalla presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.

Tribunale Cuneo sez. I, 29/12/2021, n.1116

Tamponamento a catena tra veicoli in movimento

Nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, comma 2 c.c., con la conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre nel caso di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna, l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponante l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, n.4304

Presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza

In tema di circolazione stradale, l’avvenuta collisione fa scattare una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che precede sicché grava su costui l’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Tribunale Milano sez. X, 12/10/2020, n.6162

Tamponamento a catena e presunzione di pari responsabilità

Nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Tribunale Latina sez. II, 22/09/2020, n.1695

Prova liberatoria a carico del conducente tamponante

In punto di riparto di responsabilità e di relativi oneri probatori, va evidenziato il principio secondo cui ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Tribunale Cremona, 12/08/2020, n.352

Mancato tempestivo arresto dell’automezzo

Il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire l’arresto tempestivo del mezzo evitando collisioni con il veicolo che lo precede posto che il fatto stesso della collisione fa sorgere una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue, implicante, da un canto, la inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, co. 2, c. c. e, d’altro canto, l’insorgenza a carico di quest’ultimo conducente dell’onere di fornire la prova “liberatoria” che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Tribunale Catania sez. V, 24/04/2020, n.1409

Tamponamento tra veicoli

Il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza.

Tribunale Napoli sez. II, 29/04/2016, n.5409

Mancato rispetto della distanza di sicurezza

La presunzione “de facto” di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 149 c. strad. non concerne il caso del tamponamento del veicolo che per una situazione anomala costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (fattispecie relativa all’azione intrapresa dal conducente di un autocarro che, trovandosi in autostrada, andava a collidere contro un rimorchio che si era staccato dalla motrice e si trovava fermo sulla corsia di marcia).

Cassazione civile sez. III, 27/08/2015, n.17206

Tamponamento tra veicoli: risarcimento del danno

Premesso che in caso di tamponamento tra veicoli, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto, di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, 2 comma, cc., la domanda di risarcimento del danno subito, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, 2 comma, cc, di non accoglierla e di condannare il danneggiarne al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari al valore del bene prima dell’urto, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

Tribunale Bari sez. III, 10/06/2015, n.2637

Collisione: onere della prova liberatoria

Per il disposto dell’art. 149, comma l, del vigente Codice della strada il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede.

L’avvenuta collisione pone – quindi – a carico del conducente medesimo una presunzione de facto d’inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Tribunale Savona, 30/04/2014

Tamponamento a catena tra veicoli in movimento e scontri successivi fra veicoli fermi in colonna

In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Cassazione civile sez. III, 19/02/2013, n.4021

Inversione del senso di marcia e tamponamento

Qualora un veicolo, tamponi un ‘autovettura che si sia immessa sulla sua strada previa inversione del sènso di marcia e risulti che il conducente di quest ‘ultima abbia omesso di dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva, non è configurabile il mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del conducente del primo mezzo.

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, n.22406

Distanza di sicurezza: esclusione della violazione dell’obbligo

In materia di circolazione stradale, ove un veicolo ne tamponi un altro che si sia immesso sulla sua carreggiata previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli art. 154 e 149 c. strad. Infatti, se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare la precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell’art. 154 c. strad., non è configurabile a carico del conducente di quest’ultimo veicolo la violazione dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 c. strad.

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, n.22406

L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza

L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149, c. strad., è finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, e non ad evitare gli ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all’automobilista durante la guida, alla cui prevenzione invece sono dettate le regole cautelari riguardanti la velocità e l’attenzione alla presenza di eventuali ostacoli sempre possibili lungo i tragitti stradali.

(Fattispecie di omicidio colposo causato dal tamponamento di un auto in panne da parte di un altro veicolo che seguiva, nella quale è stata esclusa la responsabilità del conducente di quest’ultimo, in quanto viaggiava ad una velocità inferiore al limite previsto e la visuale della carreggiata era impedita dalla presenza di altra autovettura, tenuto conto dell’ora notturna e dell’assenza di illuminazione stradale).

Cassazione penale sez. IV, 02/04/2010, n.19635

Collisione tra due veicoli

Il conducente che segue altri veicoli nella marcia ha l’obbligo di adottare tutte le misure perché possa garantire, in ogni caso, il tempestivo arresto del proprio veicolo, evitando collisioni con il veicolo che lo precede. Garantire in ogni caso vuol dire valutare congiuntamente e preventivamente tutte le circostanze – di condizioni atmosferiche, di traffico, di emergenza – che possono alterare la marcia del veicolo dal quale si è preceduti. Ne consegue che il verificarsi di una collisione antero-posteriore tra due veicoli pone a carico del secondo conducente una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza.

Tribunale Roma sez. XIII, 16/01/2005

Mancata osservanza della distanza di sicurezza: esonero della colpa

Eventi straordinari ed imprevedibili tali da esonerare da colpa per mancata osservanza della distanza di sicurezza non possono individuarsi nell’arresto del veicolo che precede. Peraltro, all’obbligo di osservare la distanza di sicurezza non può corrispondere alcun specifico dovere di comportamento a carico di chi precede, il cui improvviso arresto, persino se effettuato senza preoccuparsi di chi segue, non può essere causa di responsabilità sia pure a titolo di concorso di colpa, ove sia determinato da necessità della circolazione e, comunque, da cause non volute dal conducente.

Cassazione penale sez. IV, 19/12/1996, n.1260

Distanza di sicurezza: come deve essere calcolata?

La distanza di sicurezza, che il conducente dell’autoveicolo, ai sensi dell’art. 107 cod. strada, è obbligato a rispettare dal veicolo che lo precede, deve essere calcolata in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli; pertanto, non è addebitabile alla violazione del dovere imposto dal citato articolo, il “tamponamento” di un veicolo che si sia improvvisamente inserito nel percorso del veicolo sopraggiungente, ostacolandone la marcia con anomala e non consentita manovra.

Cassazione civile sez. III, 07/04/1997, n.2980

The post Distanza di sicurezza tra veicoli: ultime sentenze first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 25 Novembre 2022 06:30