forum

Dissuasori di parch...
 
Notifiche
Cancella tutti

Dissuasori di parcheggio: sono legittimi?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
112 Visualizzazioni
(@paolo-remer)
Post: 1000
Famed Member Registered
Topic starter
 

L’installazione deve essere autorizzata dal Comune, che può negarla con provvedimento motivato da ragioni di sicurezza della circolazione stradale.

Nelle strade cittadine italiane parcheggiare è un grosso problema, così molti condomini pongono degli ostacoli fisici per impedire la sosta dei veicoli, specialmente di fronte ai portoni d’ingresso, attorno ai passi carrabili o nei tratti di manovra. Ma i dissuasori di parcheggio sono legittimi? In effetti questi dispositivi sono subordinati alle norme del Codice della strada e possono essere autorizzati dal Comune anche per esigenze private; l’approvazione viene concessa solo se non violano le regole di circolazione stradale. Per ottenere l’autorizzazione molto dipende anche dal tipo di dissuasore, dall’area in cui viene collocato e dalla sua compatibilità con l’arredo urbano e con la viabilità locale.

Dissuasori di parcheggio: normativa

Il Codice della strada [1] definisce i dissuasori di parcheggio come «dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate» e stabilisce che «essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva».

I dissuasori possono servire anche a scopi ulteriori: la medesima norma prevede infatti che «tali dispositivi possono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di  zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi»; in tali casi, dunque, essi svolgono una funzione di complemento dell’arredo urbano.

Dissuasori di parcheggio: tipologia

Il Regolamento di esecuzione al Codice della strada prevede prevede che «nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l’ente proprietario della   strada può individuare quelle più confacenti  alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all’ambiente urbano».

Non esiste un unico tipo dissuasore, cioè un modello standard e prestabilito per forma, materiali o dimensioni obbligatorie: anzi, la norma del Codice della strada che stiamo analizzando consente che i dissuasori possano assumere «forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo».

Dissuasori di parcheggio: funzione e materiali

Per essere definiti tali, però, i dissuasori devono assolvere ad una funzione caratteristica, che è quella di «esercitare un’azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l’altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro».

Neppure per i materiali sono imposte specifiche prescrizioni: la norma prevede che «i dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente» con un unico, ma importantissimo, limite: «Non devono, per  forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini».

Dissuasori di parcheggio: quali autorizzazioni?

Per l’installazione e posa in opera dei dissuasori di parcheggio c’è la necessità di una duplice autorizzazione: innanzitutto essi devono essere preventivamente «approvati dal Ministero dei Lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale» (oggi divenuto Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero Infrastrutture e Trasporti) e, in secondo luogo, devono essere «posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada», che nella maggior parte dei casi sarà il Comune per i tratti urbani di sua competenza.

Dissuasori di parcheggio e autorizzazione comunale

Per stabilire quali sono i criteri in base ai quali il Comune può concedere o meno l’autorizzazione ai dissuasori di parcheggio subentra un’altra norma del Codice della strada [2], secondo cui l’ente proprietario può stabilire «obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada».

Nella decisione sull’autorizzazione da rilasciare o meno subentra quindi la discrezionalità tecnica: l’apprezzamento delle circostanze non riguarda solo l’oggetto materiale da collocare sulla strada, ma si intreccia necessariamente con le condizioni di viabilità e di sicurezza, che il Comune deve apprezzare e garantire.

Infatti il dispositivo potrebbe essere stato autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma nella concreta situazione potrebbe non inserirsi adeguatamente nel tratto della via dove si richiede di collocarlo, e allora il Comune negherà l’autorizzazione all’impianto. Al contrario, il Comune non può concedere l’autorizzazione a un tipo di dissuasore privo dell’approvazione ministeriale, anche se esso appare compatibile con l’area in cui deve essere impiegato [3].

Inoltre se il dissuasore ad uso dei condomini è installato su suolo pubblico il condominio dovrà munirsi della concessione per l’occupazione dello spazio. Il Comune potrebbe negare l’autorizzazione se ritiene che l’area sia destinata a parcheggio pubblico.

Dissuasori di sosta in aree condominiali

Per impedire la “sosta selvaggia”, molti condomini ricorrono all’impiego di dissuasori di parcheggio. A volte essi vengono collocati all’interno dell’area condominiale interessata, altre volte coinvolgono il suolo pubblico. A livello condominiale, la decisione di installarli spetta all’assemblea e le spese devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà.

La scelta di impiegare i dissuasori di sosta rientra nella manutenzione ordinaria e non è considerata innovazione, poiché non muta l’originaria destinazione del bene, ma consiste solo in una modifica volta a rendere più comoda l’utilizzazione della cosa, cioè della strada o del cortile condominiale [4].

Chiaramente la delibera dell’assemblea condominiale non può “scavalcare” i poteri del Comune, ma se l’Ente si oppone deve dar conto nella motivazione delle ragioni per le quali non intende concedere l’autorizzazione ed esprime diniego. La motivazione dovrà essere più intensa se l’area è di proprietà privata condominiale: in tal caso deve specificare quali sono le esigenze di viabilità pubblica che rischiano di essere compromesse.

Installazione dissuasori di sosta: giurisprudenza

In una recente pronuncia il Tar Lombardia [5], annullando il diniego di autorizzazione a un condominio da parte di un Comune, ha affermato che «l’installazione dei dissuasori di parcheggio il cui unico fine è quello di garantire il rispetto dell’esclusività d’uso da parte dei singoli proprietari dell’area comune non incide sulla concreta occupazione dell’area privata con le autovetture, le quali, in assenza di un provvedimento inibitorio o dell’apposizione di un vincolo alla proprietà privata, ivi possono liberamente sostare».

In tali casi, spiega la sentenza, occorre bilanciare l’interesse pubblico con quello privato, adottando, se la sicurezza della circolazione stradale lo richiede, a cura del Comune, gli appositi provvedimenti di regolamentazione della viabilità locale mediante ordinanza e provvedendo all’apposizione della segnaletica necessaria nonché all’adozione delle ulteriori cautele necessarie a ridurre la pericolosità, come ad esempio l’apposizione di specchi parabolici, di dissuasori di velocità (cioè i dossi artificiali) o addirittura di un semaforo.

Il medesimo principio è stato ribadito dal Tar Lombardia [6] in una vicenda parallela ma opposta: qui il Comune aveva autorizzato l’installazione dei dissuasori di sosta, ma alcuni abitanti negli edifici vicini avevano presentato ricorso contro tale provvedimento, lamentando disagi, che però i giudici amministrativi hanno ritenuto solo eventuali, mentre era chiara la funzione svolta dai dissuasori, che è quella di «impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate» e di «costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva».

Quindi la funzione preventiva dei dissuasori prevale, in linea generale, sugli interessi degli abitanti della zona, a meno che questi ultimi non dimostrino un pregiudizio concreto e specifico. In ogni caso, se i dissuasori non risultano di intralcio alla viabilità il Comune non negare l’autorizzazione all’installazione chiesta dai cittadini, ma deve fare tutto ciò che rientra nelle sue attribuzioni per garantire la circolazione stradale in sicurezza (ad esempio, posizionando semafori e specchi parabolici nei punti critici).

The post Dissuasori di parcheggio: sono legittimi? first appeared on La Legge per tutti.

 
Pubblicato : 15 Febbraio 2023 12:25