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Disconoscimento di firma: come si fa?

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(@paolo-remer)
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Qual è la procedura per negare l’autenticità della propria sottoscrizione su un contratto o un altro documento; cosa succede se il disconoscimento non è tempestivo.

Una società commerciale ti ha chiamato pretendendo il pagamento di una grossa somma per un acquisto di merci e prodotti che tu sei sicuro di non avere mai ordinato e ricevuto. Loro dicono di essere in possesso di un contratto da te sottoscritto, e ti avvertono che se non paghi otterranno dal giudice un decreto ingiuntivo e quindi recupereranno la somma in modo coattivo. Esaminando il contratto, però, ti accorgi che la firma è diversa dalla tua: non è quella la tua calligrafia e quindi la sottoscrizione è stata apposta da una mano diversa. Vista la situazione, vorresti reagire a questa ingiusta pretesa; per contestarla ti serve sapere come si fa il disconoscimento di firma.

Disconoscimento di firma: cos’è

Il disconoscimento di firma – o disconoscimento di scrittura – è la procedura con la quale un soggetto può formalmente negare che una sottoscrizione apposta su un documento sia propria. Le scritture private, come i contratti o gli atti di riconoscimento di debito, ai sensi dell’art. 2702 del Codice civile fanno «piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura é prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa é legalmente considerata come riconosciuta».

Questo secondo caso si riferisce alla scrittura privata autenticata dal notaio o da un altro pubblico ufficiale (come il cancelliere del tribunale o il funzionario comunale), in presenza del quale la firma viene apposta: la sottoscrizione ha valore legale grazie all’attestazione del pubblico ufficiale che ne garantisce l’autenticità. Così il disconoscimento di firma si distingue nettamente dalla querela di falso, che può essere proposta contro una scrittura privata che è già stata riconosciuta o che era stata autenticata.

Disconoscimento di firma: come avviene

Abbiamo appena visto che la scrittura privata firmata ha un valore probatorio: può essere utilizzata contro colui dal quale, apparentemente, proviene per costringerlo ad onorare gli impegni assunti. Pertanto chi vuole negarne l’autenticità deve esperire la procedura di disconoscimento di scrittura privata descritta dall’art. 214 del Codice di procedura civile, mediante la quale «colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione».

Non ci sono formule sacramentali o moduli specifici da utilizzare per effettuare il disconoscimento: l’essenziale è che la negazione dell’autenticità della propria calligrafia, se il documento è manoscritto, o della propria firma autografa sia formulata negli atti di causa in modo chiaro ed inequivocabile, ad esempio smentendo in modo categorico ed argomentato che appartenga alla propria mano e sostenendo che sia stata apposta da altri.

Disconoscimento di firma: entro quando

Il disconoscimento della propria grafia su un documento manoscritto, o comunque della propria sottoscrizione apposta in calce a un contratto precompilato e stampato, deve essere tempestivo, altrimenti – come dispone l’art. 215 del Codice di procedura civile – la scrittura prodotta si considera come tacitamente riconosciuta. In pratica, in un processo civile la parte che vuole disconoscere la propria firma su un documento prodotto dalla controparte deve farlo entro i termini previsti per la prima risposta, o udienza, successiva alla sua produzione negli atti di causa.

Secondo la giurisprudenza [1], il disconoscimento tardivo è inammissibile e comporta il rigetto dell’istanza, perché il potere di disconoscere una scrittura «presuppone che la stessa non sia stata già riconosciuta, neppure tacitamente; pertanto, qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente». In altre parole, non è possibile, ad esempio, ricevere un prodotto o un bene, pagare senza contestazioni le prime rate del prezzo pattuito e poi opporsi al versamento del saldo disconoscendo, a distanza di tempo, la propria firma sul contratto: bisognava farlo prima, al primo momento utile.

Disconoscimento di firma: esiti

Quando un documento viene formalmente disconosciuto, la parte che comunque intende avvalersi di tale scrittura privata deve chiederne la verificazione, come stabilisce l’art. 216 del Codice di procedura civile. Si apre, così, un subprocedimento all’interno del processo civile, necessario per verificare l’autenticità o meno della sottoscrizione: a tal fine chi ne ha interesse può produrre altre scritture utili come mezzo di comparazione della calligrafia o firme aventi caratteri di certezza, in quanto autenticate da un pubblico ufficiale. Il giudice nominerà come consulente tecnico un perito calligrafico che, compiuti i necessari accertamenti, esprimerà il proprio giudizio sull’autenticità della firma.

Approfondimenti

Per conoscere le più recenti pronunce giurisprudenziali sul tema leggi “Disconoscimento della firma: ultime sentenze“.

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Pubblicato : 25 Dicembre 2022 17:00