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Diritto rivalsa su socio: da quando decorre prescrizione?

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(@consulenze)
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Ho chiuso una società cooperativa a responsabilità limitata nel 2010, dandone comunicazione in ritardo; per questo mi è arrivata la sanzione. In seguito nel 2016 mi sono arrivate personalmente delle cartelle per le relative sanzioni. È nei termini quinquennali per la rivalsa sui soci da parte dell’ADE? Fa fede la data di chiusura della società, o la data di comunicazione della chiusura?

Come ben sa, in caso di cancellazione dal registro delle imprese della società, ai debiti sociali subentrano “ex lege” i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell’ente collettivo siano state definitivamente accertate, può procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci (“pro quota”, in relazione ai relativi titoli di partecipazione).

Difatti, la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio “sui generis”.

Per tali ragioni, in forza dell’articolo 2495, comma 2, del Codice civile, applicabile anche alle società cooperative, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci.

Questo perché la legge ha attribuito efficacia costitutiva all’adempimento della cancellazione dal registro delle imprese, a prescindere dall’esaurimento o meno dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

Venendo alla questione che Le interessa, dal 2014, è vigente l’art.28 comma 4 del D.lgs. n.175/2014 il quale prevede che “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese”.

Tuttavia, tale normativa non può essere applicata al Suo caso.

Infatti, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, che, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2020, n. 4536).

Nel Suo caso, quindi, occorre fare riferimento a quelle che sono le pronunce giurisprudenziali di merito preriforma.

A tal proposito, secondo un ragionamento logico-giuridico, la prescrizione quinquennale inizia a decorrere dal momento in cui l’evento si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

L’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori sociali, può essere individuata nel momento in cui si ha contezza dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro pretese.

Quando coincide questo momento? Con il deposito del bilancio finale di liquidazione, o al massimo con la cancellazione della società dal registro delle imprese (Tribunale Di Venezia Sezione Specializzata In Materia Di Impresa dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa L. Guzzo; dott. L. Boccuni (Rel.) sent., 02.05.2016, n. 1114/2016).

Per tali ragioni, ad avviso di chi scrive, i cinque anni decorrerebbero, al massimo, dall’avvenuta cancellazione della società, e non da successive comunicazioni, posto che la cancellazione stessa opera un effetto costitutivo, conoscibile ai creditori sociali e al Fisco.

Ad ogni modo, alla ricezione del prossimo atto da parte dell’ADE (intimazione di pagamento, preavvisi o equivalenti) Le consiglio vivamente di presentare istanza ex legge 228/12 che, intanto, sospende i termini per il ricorso e, comunque, costringe l’ente a verificare e cancellare quelli che sono i crediti prescritti.

Dopodiché, se l’ente dovesse rispondere negativamente, seppur senza documentare gli atti interruttivi, sarebbe necessario e utile presentare ricorso, in quanto – essendo decorso tanto tempo – è sempre possibile trovare una falla nella vicenda, tale da ridurre (se non annullare) il debito che vantano nei Suoi confronti.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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Pubblicato : 12 Novembre 2022 08:30