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Diritto alle ferie: ultime sentenze

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Maturazione del diritto alle ferie; organizzazione dell’orario di lavoro; monetizzazione delle ferie non godute per cause non imputabili al lavoratore.

Mancata fruizione delle ferie

Nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie, non sia collocato all’apice dell’ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall’inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l’onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute.

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2022, n.29844

Impiegati pubblici: la perdita del diritto alle ferie

In tema di pubblico impiego, la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2022, n.29113

Scadenza di un termine di tre anni

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale il diritto alle ferie annuali retribuite maturato da un lavoratore in un periodo di riferimento si prescrive alla scadenza di un termine di tre anni che comincia a decorrere alla fine dell’anno in cui tale diritto è sorto, qualora il datore di lavoro non abbia effettivamente posto il lavoratore in grado di esercitare il diritto summenzionato.

Corte giustizia UE sez. VI, 22/09/2022, n.120

Periodi di ferie annuali retribuite non godute corrispondenti a diritti maturati oltre tre anni

Se è vero che il datore di lavoro dispone di un legittimo interesse a non dover affrontare domande di ferie o di indennità finanziarie per periodi di ferie annuali retribuite non godute corrispondenti a diritti maturati oltre tre anni prima che ne sia fatta domanda, la legittimità di tale interesse viene meno quando il datore di lavoro, astenendosi dal porre il lavoratore in grado di esercitare effettivamente il diritto alle ferie annuali retribuite, si è esso stesso posto in una situazione che lo pone di fronte a siffatte domande e di cui può avvantaggiarsi a danno del lavoratore. Spetta al datore di lavoro premunirsi contro domande tardive per periodi di ferie annuali retribuite non godute conformandosi agli obblighi di informazione e di sollecito che gli incombono nei confronti del lavoratore, il che avrà l’effetto di garantire la certezza del diritto.

Corte giustizia UE sez. VI, 22/09/2022, n.120

Perdita del diritto alle ferie annuali retribuite

La perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla fine di un periodo di riferimento o di un periodo di riporto può avvenire solo a condizione che il lavoratore interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto in tempo utile. Il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, l’onere di assicurarsi dell’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite non dovrebbe essere interamente posto a suo carico.

Corte giustizia UE sez. VI, 22/09/2022, n.120

Cessazione del rapporto di lavoro

La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2022, n.21780

Diritto all’indennità sostitutiva

Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14268

Esclusione dei giudici di pace dalle ferie retribuite

Sebbene talune differenze di trattamento tra magistrati ordinari e magistrati onorari possono essere giustificate dalle differenze di qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari devono assumere la responsabilità, l’esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite e da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale è inammissible alla luce della clausola 4 (allegato a Direttiva 1999/70/CE) o della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (allegato a Direttiva 1997/81/CE).

Corte giustizia UE sez. I, 07/04/2022, n.236

Mancato esercizio del diritto alle ferie ed ai riposi

Il mancato esercizio del diritto alle ferie ed ai riposi determina il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva ove sia dipeso dalla volontà del datore di lavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali, sicché, nonostante la irrinunciabilità del diritto alle ferie, sancita dall’ultimo comma dell’art. 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE (causa C-619/16 del 6.11.2018), l’indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta.

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, n.6262

Inabilità al lavoro per causa di malattia e ferie

Dal momento che la sopravvenienza di un’inabilità al lavoro per causa di malattia è, in linea di principio, imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore interessato, occorre considerare, per quanto riguarda il diritto alle ferie annuali retribuite, che i lavoratori che sono in congedo per malattia durante il periodo di riferimento sono assimilati a quelli che hanno effettivamente lavorato durante tale periodo.

Pertanto, in un caso del genere, i diritti alle ferie annuali retribuite devono essere determinati, in linea di principio, in funzione dei periodi di lavoro effettivo svolti in forza del contratto di lavoro, senza tener conto del fatto che l’importo di tale retribuzione ha subito una riduzione dovuta a una situazione di inabilità al lavoro a causa di malattia. Inoltre, tenuto conto della finalità delle ferie annuali retribuite la circostanza che la causa dell’inabilità al lavoro persista durante il periodo delle suddette ferie annuali retribuite del lavoratore non può incidere sul diritto di quest’ultimo a percepire una retribuzione senza riduzione in occasione di tali ferie.

Corte giustizia UE sez. II, 09/12/2021, n.217

Collocazione forzata in ferie

In tema di ferie del lavoratore subordinato, la collocazione forzata in ferie dei lavoratori per periodi frazionati, in assenza di una preventiva comunicazione e senza che sia mai intervenuto alcun esame congiunto od un qualche accordo sindacale in materia, comporta la violazione dell’art. 2109 c.c., evidenziando come il potere discrezionale dell’imprenditore di fissare l’epoca delle ferie non è da intendersi privo di vincoli, ma deve tener conto degli interessi del lavoratore, tanto da fondare l’obbligo del datore di comunicazione preventiva del periodo fissato per il godimento delle ferie, con un preavviso utile a consentire al dipendente di organizzare in modo conveniente il riposo concesso, anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza che ispirano ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. il rapporto di lavoro. Infatti, Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta, mira a reintegrare le energie psico -fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore

Tribunale Rovigo sez. lav., 07/09/2021, n.159

Onere probatorio incombente sul datore di lavoro

In base all’art. 36 Cost. il diritto alle ferie retribuite è irrinunciabile in ogni settore ed ogni ambito lavorativo (pubblico/privato). Nell’ambito specifico del pubblico impiego (sanità), il dirigente medico che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia goduto delle ferie ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il mancato godimento delle ferie sia stato dovuto a deficienze nell’organizzazione del proprio lavoro. Spetta al datore di lavoro dimostrare di aver messo il dirigente nella condizione di fruire le ferie e conseguentemente che il mancato godimento delle ferie sia dovuto a difetti nell’organizzazione del servizio imputabili al dirigente stesso.

Tribunale Sassari sez. lav., 18/03/2021, n.155

Maturazione del diritto alle ferie, festività e r.o.l.

Il lavoratore che, dopo essere stato illegittimamente licenziato, sia stato reintegrato nel posto di lavoro a seguito dell’annullamento giudiziale del recesso, ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi, maturati e non goduti nell’arco temporale tra il licenziamento e la reintegrazione, poiché, pur in assenza di lavoro effettivo, tale situazione deve essere equiparata, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 giugno 2020 (cause riunite C-762/18 e C-37/19), a quella della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, trattandosi in entrambi i casi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2021, n.6319

Il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva

In tema di rapporto di lavoro subordinato, dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore”. Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.

Tribunale Fermo sez. lav., 15/09/2020, n.85

Il diritto alle ferie

Il diritto alle ferie, avente la funzione di consentire il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, onde poterne salvaguardare la salute e consentire il proficuo impiego al servizio della P.A. è costituzionalmente garantito e irrinunciabile, valevole per tutti gli ambienti di lavoro, da fruirsi nel tempo stabilito dall’amministrazione.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 07/09/2020, n.1133

La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto alle ferie retribuite

L’art. 267 tfUe deve essere interpretato nel senso che il giudice di pace (Italia) rientra nella nozione di “giurisdizione di uno degli Stati membri”, ai sensi di tale articolo.

Corte giustizia UE sez. II, 16/07/2020, n.658

Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici

Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all’effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore del direttore di una struttura sanitaria complessa, dal momento che il datore di lavoro si era limitato a richiamare l’ampia discrezionalità di cui il dirigente godeva relativamente all’organizzazione dei propri tempi di lavoro e, a fronte della dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’esistenza di notevoli scoperture d’organico nella struttura dallo stesso diretta, aveva prodotto, a dimostrazione dell’insussistenza di esigenze di servizio impeditive della fruizione delle ferie, una nota del direttore sanitario successiva alla cessazione del rapporto di lavoro).

Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, n.13613

Diritto alle ferie per il periodo tra il licenziamento e la reintegrazione

Un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, ha diritto alle ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, oppure, alla cessazione del suo rapporto di lavoro, a un’indennità sostitutiva di tali ferie non godute. Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata su un caso bulgaro e uno italiano di simile portata. Per i giudici di Lussemburgo, in sostanza, quando un lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni per un motivo imprevedibile e indipendente dalla sua volontà non perde il diritto alle ferie annuali retribuite.

Corte giustizia UE sez. I, 25/06/2020, n.762

Fruizione delle ferie: la normativa nazionale

L’assetto normativo nazionale, previsto a tutela del diritto alle ferie, non in contrasto con la Direttiva Unione Europea n. 93/104/CE del 23.11.1993. Ciò anche alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia UE Grande Sezione 22.11.2011 causa C-214/10, che ha riconosciuto la possibilità della normativa nazionale di prevedere una disciplina sulle condizioni di fruizione delle ferie, stabilendo un periodo massimo per il godimento delle stesse, con diritto alla retribuzione solo nelle ipotesi previste.

Corte appello Genova sez. II, 19/02/2020, n.211

Aspettativa di transito al servizio civile

Non si può negare al lavoratore malato che torna in servizio la fruizione delle ferie maturate, poiché la malattia non è propriamente una condizione esistenziale tale da consentire al lavoratore di fruire del riposo ristoratore e rilassante nonché delle attività ricreative e socializzanti che le ferie dovrebbero garantire. Viceversa, tale diritto può essere negato al militare inidoneo in aspettativa e in attesa di transito al servizio civile, poiché il periodo di aspettativa da transito, con la sua dotazione del “diritto al trattamento economico”, conserva la stessa qualità di opportunità e vantaggi che possono essere resi possibili dal godimento delle ferie.

Nel diritto al trattamento economico riconosciuto all’aspettativa da transito non è, pertanto, compreso il diritto alle ferie, né tampoco il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute. L’art. 11, comma 4, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, ha precisato infatti che, in caso di transito del personale militare non idoneo al servizio nei ruoli civili, è possibile il pagamento delle ferie non godute solo quando, nell’Amministrazione di nuova destinazione, non è prevista la fruizione del congedo maturato e non fruito. Invero, proprio questa norma è utile per comprendere che i due periodi di servizio, quello da dipendente militare e quello da dipendente civile si ricongiungono tra loro, a tutti i fini, sicché le ferie maturate nel primo periodo da militare possono essere godute nel secondo, da dipendente civile. Ma ciò, evidentemente, non significa che anche durante l’aspettativa di transito maturi un diritto alle ferie.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 15/07/2019, n.1019

Divieto di monetizzazione delle ferie

Il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all’art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012 n. 135, va interpretato nel senso che tale disciplina non pregiudica il diritto alle ferie ove prevede che non si possano corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi, giacché correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo; ciò al fine specifico di reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 08/03/2019, n.211

Controversia lavoro e ferie

L’art. 7 della direttiva 2003/88/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, par. 2, della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo (automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto), i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro; il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, se gli sia possibile pervenire a un’interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell’Unione.

Corte giustizia UE grande sezione, 06/11/2018, n.684

Ferie non godute prima del decesso

Gli artt. 7 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e 31 § 2 Carta di Nizza devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nei procedimenti principali, ai sensi della quale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria.

Nel caso in cui sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nei procedimenti principali in modo da garantirne la conformità a dette norme dell’UE, il giudice nazionale, investito di una controversia tra il successore di un lavoratore deceduto e l’ex datore di lavoro di detto lavoratore, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che al menzionato successore venga concesso, a carico del suddetto datore di lavoro, il beneficio di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite maturate ai sensi delle citate disposizioni e non godute da tale lavoratore prima del suo decesso. Questo obbligo vige sia se il datore è un privato sia se è un’autorità pubblica.

Corte giustizia UE grande sezione, 06/11/2018, n.569

Indennità del giudice di pace e periodo feriale

Non sussiste per i Giudici di Pace un diritto alle ferie, bensì una mera sospensione dalle loro funzioni, quindi, limitatamente al periodo feriale, l’indennità ex art. 11, comma 3, della L. 21 novembre 1991, n. 374, deve essere corrisposta soltanto per i giorni in cui il Giudice di Pace è immediatamente reperibile perché in servizio nel turno tabellare: con essa di tende a valorizzare il fatto di essere a disposizione e in condizione di immediata reperibilità.

Tribunale Milano sez. I, 21/08/2018, n.8732

Reintegra: le retribuzioni spettanti al lavoratore e le ferie non godute

In tema di licenziamento illegittimo, l’attribuzione al lavoratore delle retribuzioni non percepite dalla data di intimazione del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro non comprende l’indennità sostitutiva delle ferie non godute attesa la natura risarcitoria e non retributiva, l’indennità di mensa, non avente natura retributiva in quanto servizio sociale dell’impresa predisposto nei confronti della generalità dei lavoratori, salvo diversa qualificazione contrattuale collettiva, né i permessi per riduzione mensile dell’orario di lavoro (r.o.l.), nel periodo di sospensione verificatosi a seguito del licenziamento illegittimo, posto che la sospensione del rapporto sia pur per fatto illegittimo del datore di lavoro, facendo venire meno la prestazione lavorativa, esclude l’esigenza di recupero delle energie psicofisiche che il diritto alle ferie è inteso a soddisfare.

Tribunale Trani sez. lav., 28/06/2018, n.1360

Compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente

Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, e dunque anche in caso di cessazione dal servizio per infermità; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo della stessa Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese, non essendo logico far discendere da una violazione imputabile all’Amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario della prestazione effettuata; analoga conclusione deve trarsi ove le ferie non siano state fruite per cessazione dal servizio per infermità.

Consiglio di Stato sez. IV, 13/03/2018, n.1580

Ferie maturate e non godute e diritto all’indennità sostitutiva

Dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito,venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore”.

Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2018, n.2496

Diritto alla retribuzione e fruizione delle ferie

L’art. 7 Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e il diritto a un ricorso effettivo, sancito all’art. 47 Carta di Nizza, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di una controversia tra un lavoratore e un datore di lavoro in merito alla questione se il lavoratore abbia diritto alle ferie annuali retribuite ai sensi ai sensi del primo di tali articoli, ostano a che il lavoratore debba anzitutto beneficiare delle ferie prima di poter stabilire se ha diritto a essere retribuito per tali ferie.

Corte giustizia UE sez. V, 29/11/2017, n.214

Legge 104/92 e giorni di ferie maturati dal lavoratore

I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 (nella specie accordati per l’assistenza a genitore portatore di handicap), fondati sulla tutela dei disabili prevista dalla normativa interna (artt. 2, 3 e 38 Cost.) ed internazionale (direttiva n. 2000/78/CE e Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009), concorrono alla determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato, in quanto il diritto alle ferie, assicurato dall’art. 36 Cost., garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta e ciò si rende necessario anche in caso di assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di energie fisiche e psichiche.

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2017, n.14187

Interpretazione del divieto di monetizzazione delle ferie

Il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all’art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv., con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 7 agosto 2012 n. 135, va interpretato nel senso che tale disciplina non pregiudica il diritto alle ferie ove prevede che non si possano corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi, giacché correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo, sicché la norma in parola va interpretata come diretta a reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.

(Nella fattispecie, ad avviso del Collegio, le ferie residue del 2013 di cui il ricorrente chiedeva la monetizzazione non rientravano nell’ipotesi di deroga di cui alla Circolare richiamata dal ricorrente, in quanto esse si riferivano ai soli casi in cui la fruizione fosse stata impedita dalla anomala e non prevedibile conclusione del rapporto e tale circostanza non ricorreva nel caso di specie, nel quale il ricorrente era stato collocato prima in aspettativa ex art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170 del 2007, poi riammesso in servizio ed, infine collocato in quiescenza, senza che risultasse una denegata richiesta di ferie nel 2013 o nel 2014).

T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 17/01/2017, n.14

Diritto del lavoratore di beneficiare di una indennità 

Alla monetizzazione del diritto alle ferie non godute per cause non imputabili al lavoratore non osta l’art. 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012 (sulla cosiddetta spending review), non interpretabile nel senso di disconoscere il diritto del lavoratore di beneficiare di una indennità se egli incolpevolmente non abbia potuto fruire delle ferie.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 14/10/2016, n.1455

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Pubblicato : 19 Gennaio 2023 06:00