Diritti di chi è invalido al 67%: quali sono?
Invalidità civile parziale pari almeno a due terzi: cosa spetta alla persona affetta da patologie che ne riducono la capacità lavorativa?
L’invalidità civile è riconosciuta a tutti coloro che presentano una ridotta capacità lavorativa oppure non sono in grado di compiere gli atti tipici della propria età. L’accertamento comporta l’attribuzione di una serie di benefici e agevolazioni che variano in base al grado di invalidità. Con il presente articolo vedremo quali sono i diritti di chi è invalido al 67%. Approfondiamo l’argomento.
Cos’è l’invalidità civile?
L’invalidità civile può essere definita come la diminuzione, totale o parziale, delle capacità fisiche o psichiche tali che il soggetto:
- è inabile al lavoro, se di età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- dimostra difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, nel caso in cui l’individuo non sia in età lavorativa (minorenne o in età pensionabile) [1].
L’invalidità civile viene riconosciuta in percentuale, variabile a seconda della gravità delle condizioni in cui versa il soggetto richiedente.
Chi riconosce l’invalidità civile?
L’invalidità civile è accertata dalla commissione medica Inps, cioè da un collegio di medici che esamina le condizioni di salute di quanti fanno domanda di invalidità all’Inps.
L’invalidità civile può essere riconosciuta anche dal giudice se contro il verbale Inps avente esito negativo viene proposto ricorso nel termine di sei mesi.
Quali sono i diritti di chi è invalido al 67%?
Come ricordato, l’invalidità civile è riconosciuta in una misura espressa in percentuale, a ognuna delle quali è attribuita una serie di benefici e di agevolazioni.
Di seguito i principali diritti di chi è invalido al 67%, cioè di chi ha un’invalidità superiore ai due terzi:
- esenzione ticket per esami di laboratorio e visite specialistiche relative alle patologie che hanno giustificato il riconoscimento dell’invalidità;
- scelta prioritaria delle sedi di lavoro, se l’invalido è un dipendente pubblico e beneficia anche della 104;
- congedo straordinario per cure (non permessi per visite);
- iscrizione alle liste del collocamento mirato (cosiddette “categorie protette”) al fine di un più facile inserimento nel mondo del lavoro. Le aziende sono infatti obbligate a prevedere delle “quote di riserva” per persone invalide;
- protesi e ausili gratuiti per le patologie che hanno giustificato il riconoscimento dell’invalidità;
- esonero dalla visita fiscale, sempreché la malattia sia stata presa per le patologie collegate all’invalidità civile;
- contrassegno per parcheggi riservati ai disabili, se la commissione medica ha ritenuto che l’invalidità abbia a che fare con patologie che limitano la deambulazione;
- preferenza nell’assegnazione delle case popolari;
- agevolazioni sul trasporto pubblico (tessera di libera circolazione per residenti, ecc.);
- assegno ordinario d’invalidità, ma solo al ricorrere dei presupposti di cui al prossimo paragrafo.
Assegno ordinario per invalidi al 67%
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata dall’Inps a favore delle persone a cui è stata riconosciuta un’invalidità superiore ai 2/3, cioè pari almeno al 67%.
Oltre al requisito sanitario occorre anche quello contributivo: l’assegno ordinario d’invalidità è riservato a coloro che hanno maturato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda [2].
L’assegno ordinario di invalidità ha durata triennale e può essere confermato se persistono le condizioni che ne hanno giustificato l’iniziale erogazione.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno diventa definitivo, fermo restando la facoltà dell’Inps di sottoporre il beneficiario a revisione.
L’assegno ordinario d’invalidità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Gli invalidi al 67% hanno diritto all’assegno o alla pensione?
Un’invalidità pari al 67% non conferisce il diritto a percepire provvidenze economiche diverse dall’assegno ordinario d’invalidità, sempreché ricorrano i presupposti di cui al paragrafo precedente.
Per beneficiare dell’assegno mensile di assistenza, infatti, occorre un’invalidità parziale pari almeno al 74%, mentre per la pensione occorre l’invalidità totale (100%).
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