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Direttore dei lavori e direttore di cantiere: differenza

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(@mariano-acquaviva)
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Appalto: chi sono e cosa fanno il direttore dei lavori e il direttore tecnico di cantiere? Da chi ricevono l’incarico?

L’esecuzione di lavori che riguardano un immobile coinvolge diverse persone: non solo il proprietario-committente e la ditta, ma anche altri soggetti che, in un modo o nell’altro, hanno specifiche responsabilità all’interno dell’appalto. È in questo preciso contesto che si pone il seguente quesito: qual è la differenza tra direttore dei lavori e direttore di cantiere?

Direttore dei lavori: chi è?

Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente con il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendone la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

In estrema pratica, il direttore dei lavori rappresenta il committente, il quale solitamente non ha le competenze tecniche adeguate per vigilare sui lavori e per verificare la loro correttezza.

Cosa fa il direttore dei lavori?

I compiti del direttore dei lavori sono molteplici e possono essere così sintetizzati:

  1. verifica la corretta esecuzione dei lavori;
  2. redige gli Stati di Avanzamento Lavori (i cosiddetti SAL). Se redatti dall’impresa, l’intervento del direttore dei lavori si limita al controllo e all’approvazione di questi ultimi;
  3. convalida le eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
  4. redige i verbali di riunione e gli eventuali ordini di servizio;
  5. rilascia eventuali certificati, eventualmente da presentare anche alla pubblica amministrazione (corretta posa in opera, corretta esecuzione dei lavori, ecc.);
  6. segnala al committente se in cantiere viene commesso un abuso edilizio o interventi che possono minare la stabilità della costruzione. In tal caso, dispone la sospensione immediata dei lavori. In mancanza, il direttore diventa complice e passibile di denuncia.

In sintesi, il direttore dei lavori deve monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e, dopo aver stilato un verbale di apertura del cantiere, redige i successivi verbali di sopralluogo, anche con allegati grafici e/o fotografici, quando occorre.

In questo modo, acquisisce tutti gli elementi per verificare la conformità delle opere al progetto e segnala all’appaltatore e al committente, ciascuno per le rispettive competenze, eventuali correzioni necessarie per il buon esito dei lavori.

Quando l’appalto si conclude, il direttore rilascia il certificato di fine lavori, ossia un’attestazione di corretta esecuzione.

Inoltre, il direttore dei lavori è responsabile, insieme all’impresa, per i particolari vizi dell’opera.

Ad esempio, la Suprema Corte [1] ha ribadito che il direttore dei lavori è corresponsabile verso il condominio per le infiltrazioni d’acqua provocate dall’appaltatore, se non ha vigilato con visite periodiche in cantiere la corretta esecuzione delle opere.

Secondo un’altra sentenza, il direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni che necessitano dell’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire [2].

Direttore tecnico di cantiere: chi è e cosa fa?

Il direttore tecnico di cantiere è incaricato dall’appaltatore di svolgere diversi compiti, quali:

  • attuare le indicazioni del direttore dei lavori;
  • organizzare l’attività lavorativa;
  • vigilare sull’esecuzione dei lavori.

Il direttore tecnico di cantiere ha il compito di interagire con la direzione dei lavori. Si occupa sia di coordinare che di vigilare sull’esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto.

Egli è inoltre il garante per la sicurezza in cantiere, in quanto sovrintende all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza.

Il direttore si accerta che le norme dettate dalla legge in merito alla sicurezza sul cantiere siano rispettate, per l’incolumità non solo dei dipendenti dell’impresa ma anche di tutti coloro che, per un motivo o per un altro, dovessero visitare il cantiere, come ad esempio il direttore dei lavori e il committente.

Solo per citare un esempio, il direttore di cantiere verifica che i possibili pericoli derivanti dai lavori siano debitamente segnalati con appositi cartelli (pericolo caduta oggetti, pericolo folgorazione, ecc.).

Il direttore tecnico di cantiere verifica inoltre il corretto svolgimento dei lavori provvedendo alla sostituzione di eventuale personale mancante, decidendo sull’uso dei macchinari, materiali e attrezzature, con l’obiettivo di garantire la correttezza del lavoro in corso di svolgimento.

In sintesi, il direttore tecnico di cantiere è delegato dall’impresa alla conduzione del cantiere; può coincidere con la figura del capocantiere (nel caso di piccoli cantieri) o essere un suo diretto superiore.

Qual è la differenza tra direttore dei lavori e direttore di cantiere?

Dovrebbe essere chiara la differenza tra direttore dei lavori e direttore tecnico di cantiere: mentre il primo è nominato dal committente con il compito di rappresentarlo per vigilare sulla corretta esecuzione delle opere in relazione a quanto previsto nel contratto d’appalto, il secondo è incaricato dall’appaltatore per controllare che i lavori precedano regolarmente, nel rispetto dei vincoli contrattuali e di legge.

Pertanto, mentre il direttore dei lavori è il rappresentante del committente, il direttore tecnico di cantiere è il rappresentante dell’impresa.

Mentre la designazione del direttore di cantiere è obbligatoria sia negli appalti pubblici che negli appalti privati, l’individuazione del direttore dei lavori costituisce la regola solo nel settore pubblico, diventando facoltativa in quello privato.

Entrambi rispondono a titolo contrattuale nei confronti del soggetto da cui hanno ricevuto l’incarico (committente oppure appaltatore) e a titolo extracontrattuale verso i terzi.

La direzione tecnica dell’appaltatore riguarda tutte le iniziative e decisioni necessarie per eseguire i lavori. La direzione dei lavori del committente riguarda invece le funzioni di controllo sull’operato dell’impresa esecutrice.

Accanto alla responsabilità civile, in capo ai due professionisti possono ricorrere ipotesi di responsabilità penale.

Si pensi al direttore dei lavori che non segnala l’abuso edilizio che l’impresa sta commettendo, oppure alla responsabilità penale del direttore di cantiere per gli incidenti che dovessero verificarsi sul luogo di lavoro.

 
Pubblicato : 21 Ottobre 2023 17:30