Dire bugie alla polizia senza essere indagati è reato?
Mentire alle forze dell’ordine per salvare sé stessi o un proprio familiare è legale? Cos’è e come funziona l’interrogatorio penale?
Nello svolgere le investigazioni la polizia giudiziaria compie una serie di attività volte a fare luce sulla notizia di reato che è stata segnalata alla Procura della Repubblica. Tra queste v’è sicuramente quella di raccogliere informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili inerenti al crimine per cui si sta procedendo. È in questo preciso contesto che si pone il seguente quesito: dire bugie alla polizia senza essere indagati è reato?
Mettiamo il caso che una persona che ha assistito a un crimine non voglia testimoniare e, pertanto, rifiuti di rendere dichiarazioni alle forze dell’ordine. Una tale condotta sarebbe legale? È possibile restare fuori dalle indagini se non si è commesso niente? Vediamo cosa dice la legge a tal proposito.
Mentire alla polizia è reato se non si è indagati?
Dire bugie alla polizia è reato, anche se non si è indagati.
Anzi, come meglio diremo nel prossimo paragrafo, la condizione di “non indagato” è fondamentale perché possa integrarsi un reato.
Per la precisione, mentire è reato tutte le volte in cui:
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ci si rifiuta di fornire informazioni riguardanti un crimine a cui si è assistito oppure si riferiscono false notizie. Per legge, le persone informate sui fatti (i futuri testimoni, in pratica) devono necessariamente collaborare con la giustizia, riferendo alle autorità ciò che sanno. In mancanza, si rischia di commettere il reato di favoreggiamento personale [1];
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chiamato a deporre come testimone in un processo penale o civile, si dichiara il falso oppure ci si rifiuta di rispondere alle domande. In questa ipotesi scatta il reato di falsa testimonianza [2];
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al di fuori di qualunque indagine in corso, ci si rifiuta di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Secondo la legge [3], qualsiasi pubblico ufficiale, nell’esercizio delle proprie funzioni, può chiedere le generalità di un’altra persona, la quale non può rifiutarsi, pena il reato;
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mente alla polizia, fornendo generalità false [4]. Questo reato scatta anche in capo all’indagato, come diremo a breve.
Chi è indagato può mentire alla polizia?
La persona formalmente indagata può mentire alla polizia senza temere alcuna conseguenza.
Secondo la legge italiana, infatti, tutte le persone indagate o imputate possono impunemente mentire alle forze dell’ordine e ai giudici senza rischiare di incorrere in alcun reato.
Questo perché, secondo un antico principio del diritto penale, nessuno può essere obbligato a confessare oppure a rendere dichiarazioni a sé pregiudizievoli.
L’unico obbligo che sussiste in capo all’indagato/imputato è quello di riferire le sue vere generalità: la menzogna, in questo caso, costituisce un falso penalmente perseguibile.
Interrogatorio penale: come funziona?
La persona indagata può essere sottoposta a interrogatorio, davanti alla polizia giudiziaria oppure al pubblico ministero.
All’interrogatorio occorre necessariamente presentarsi, accompagnati dal proprio avvocato, la cui presenza è indispensabile.
All’obbligo di presenziare non corrisponde quello di rispondere alle domande né di dire il vero.
Secondo la legge, quindi, l’indagato sottoposto all’interrogatorio può:
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rifiutarsi di rispondere, a tutte o solo ad alcune domande;
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accettare di rispondere e mentire.
In ogni caso, è obbligato a fornire le sue reali generalità.
Si può mentire alla polizia per salvare un proprio familiare?
Eccezionalmente, la legge consente anche ai non indagati di mentire alla polizia, se ciò è fatto per salvare la libertà o l’onore, proprio o di un familiare [5].
Si pensi al padre che mente alla polizia per non far arrestare il proprio figlio, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.
È quindi possibile mentire o tacere durante le sommarie informazioni testimoniali o addirittura in udienza, davanti al giudice, quando si è al banco dei testimoni, se ciò è assolutamente indispensabile per proteggere sé stessi oppure un prossimo congiunto.
In questi casi la legge tollera la mancata collaborazione, comprendendo l’esigenza morale di tutelare un familiare.
C’è invece sempre reato se ci si rifiuta di fornire le proprie generalità oppure se si mente sulle stesse: in questi casi, infatti, non c’è alcuna giustificazione che regga.
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