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Differenze tra perito, ctu e ctp

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(@mariano-acquaviva)
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Caratteristiche della perizia penale, della consulenza tecnica d’ufficio e del lavoro svolto dai consulenti tecnici di parte nominati dalla difesa.

Non sempre il giudice è in grado di decidere una controversia sulla base delle sue conoscenze giuridiche. Talvolta occorre affidarsi alla valutazione di una persona particolarmente esperta in un determinato settore, ad esempio medico o scientifico. Si pensi al giudice chiamato a valutare la responsabilità penale di una persona apparentemente affetta da un disturbo mentale: in un’ipotesi del genere, il magistrato dovrà incaricare uno psichiatra affinché accerti la capacità d’intendere e di volere dell’imputato.

Quanto appena detto vale, ovviamente, anche in ambito civilistico, allorquando al giudice è prospettata una controversia altamente tecnica, ove occorre necessariamente il parere di un esperto. Si pensi alla necessità di dover ricostruire la dinamica di un sinistro, accertare la provenienza delle infiltrazioni d’acqua oppure l’inquinamento di un terreno. È proprio in questo contesto che si pone il problema di capire quali sono le differenze tra perito, ctu e ctp.

Chi è il perito nel processo penale?

Nel processo penale, il perito è il professionista incaricato dal giudice affinché risponda a quesiti particolarmente tecnici, indispensabili ai fini della decisione sulla responsabilità dell’imputato.

Per verificare l’autenticità di una firma il giudice si avvale di un perito grafologo, mentre per accertare le cause di un decesso nomina un medico legale.

Il perito viene nominato dal giudice tutte le volte in cui il parere di un esperto sia indispensabile per le sorti del processo penale.

Il perito può quindi essere definito come un ausiliario del giudice.

Il frutto del lavoro del perito prende il nome di perizia, consistente solitamente in un documento scritto contenente i risultati dell’indagine condotta dal professionista incaricato dal giudice.

Chi è il consulente tecnico d’ufficio?

Il consulente tecnico d’ufficio (ctu) è il professionista di cui si avvale il giudice all’interno del processo civile.

In buona sostanza, il ctu è l’equivalente del perito, con la differenza che il primo è nominato in un giudizio civile mentre il secondo in uno penale.

Per accertare la dinamica di un sinistro stradale da cui sono derivati danni solo ai veicoli coinvolti, il giudice nomina un ctu affinché effettui una consulenza cinematica.

È appena il caso di precisare che l’acronimo “ctu” identifica sia il professionista (consulente tecnico d’ufficio) che il prodotto del suo lavoro (consulenza tecnica d’ufficio).

Chi è il consulente tecnico di parte?

Il consulente tecnico di parte (ctp) è il professionista che ciascuna parte processuale può nominare allorquando il giudice abbia disposto una perizia o una ctu.

In buona sostanza, il consulente è la “risposta” alla scelta del giudice di avvalersi del proprio ausiliario per risolvere questioni particolarmente tecniche per le quali occorre un esperto professionista.

Per la precisione, nel processo civile la legge dice che le parti possono intervenire alle operazioni compiute dal ctu personalmente o attraverso la nomina dei propri consulenti [1].

Ugualmente, nel processo penale la legge afferma che, disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti [2].

Perito, ctu e ctp: differenze

Siamo ora in grado di stabilire quali sono le differenze tra perito, ctu e ctp:

  • il perito è l’ausiliario del giudice in un processo penale. Nello svolgimento delle proprie funzioni è considerato un pubblico ufficiale a tutti gli effetti;
  • il consulente tecnico d’ufficio (ctu) è l’ausiliario del giudice in un processo civile. Anch’egli, nello svolgimento dell’incarico affidatogli dal giudice, è un pubblico ufficiale;
  • i consulenti tecnici di parte (ctp) assistono invece le parti processuali durante il compimento di una perizia (penale) o di una consulenza tecnica d’ufficio (civile).

Il fatto che perito e ctu siano pubblici ufficiali ha conseguenze importantissime: se dovessero mentire o fornire pareri non corrispondenti al vero commetterebbero il reato di falsa perizia, punita con la reclusione da due a sei anni [3].

Al contrario, il consulente tecnico di parte non è un pubblico ufficiale e non è tenuto a dire il vero: è per tale ragione che il giudice preferisce sempre dare ascolto al proprio ausiliario piuttosto che al ctp.

Un’altra differenza sta nella scelta di tali professionisti: mentre il giudice e il pubblico ministero possono avvalersi solamente di periti e consulenti iscritti all’interno di uno speciale albo istituito presso il tribunale, le altre parti processuali (cioè, coloro che sono assistite da un avvocato) sono libere di nominare chi preferiscono.

Inoltre, il perito e il ctu non possono rifiutare l’incarico, salvo il ricorrere di giustificati motivi (ad esempio, conflitto d’interessi, incompatibilità, ecc.), mentre il ctp può sottrarsi senza temere alcuna conseguenza.

Ad ogni modo, sia i periti che i consulenti di parte sono professionisti esperti in un determinato settore (medico, scientifico, ecc.), di cui ci si avvale ogni volta che la questione giuridica da affrontare coinvolge aspetti che vanno al di là delle competenze tipiche di un avvocato o di un giudice.

 
Pubblicato : 9 Dicembre 2023 16:00