forum

Differenza tra lice...
 
Notifiche
Cancella tutti

Differenza tra licenziarsi volontariamente ed essere licenziati

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
60 Visualizzazioni
(@angelo-greco)
Post: 3146
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Cosa cambia se ci si licenzia volontariamente oppure si viene licenziati? Gli effetti delle dimissioni volontarie e quelle per giusta causa. 

Apparentemente non c’è alcuna differenza tra licenziarsi volontariamente ed essere licenziati: in entrambi i casi infatti cessa il rapporto di lavoro in via definitiva. A ben vedere però non è così. “Licenziarsi” – ossia dimettersi – pregiudica la possibilità di ottenere il cosiddetto assegno di disoccupazione, ossia la Naspi. E questo costituisce il più grosso ostacolo ad un atto di dimissioni volontarie. 

In questo articolo vedremo cosa cambia se ci si dimette o si viene licenziati. Vedremo quali sono i diritti del lavoratore in tema di preavviso, TFR e disoccupazione. E faremo poi un distinguo tra atto di dimissioni volontarie e dimissioni per giusta causa: solo queste ultime sono equiparate al licenziamento. Ma procediamo con ordine.

Quanti modo ci sono per interrompere il rapporto di lavoro?

Nel lavoro subordinato a tempo indeterminato, il rapporto può cessare per due diversi motivi:

  • licenziamento: la decisione promana dal datore di lavoro e può essere determinata da motivi economici, produttivi o organizzativi (è il cosiddetto «licenziamento per giustificato motivo oggettivo») oppure per motivi disciplinari (è il cosiddetto «licenziamento per giusta causa» quando avviene in tronco, oppure il «licenziamento per giustificato motivo soggettivo» quando invece avviene nel rispetto del preavviso);
  • dimissioni: la decisione promana dal dipendente e può essere determinata da una libera scelta (si parla, a riguardo, di dimissioni semplici o volontarie) oppure da una grave condotta del datore di lavoro (si parla, a riguardo, di «dimissioni per giusta causa»).

Nel lavoro subordinato a tempo determinato invece le parti devono sempre rispettare la scadenza del contratto e non possono recedere prima, a meno che non vi sia una «giusta causa» che consentirebbe al datore di licenziare il dipendente in tronco o a quest’ultimo di dimettersi con effetto immediato.

Per «giusta causa» si intende un comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche per un solo giorno. Nel caso del datore, si può trattare di mobbing, molestie, omesso versamento dello stipendio o dei contributi, vessazioni, mancata adozione delle misure di tutela sul lavoro, ecc. Nel caso del dipendente potrebbe trattarsi di un grave atto di insubordinazione, dell’assenza ingiustificata, del falso certificato medico, del furto aziendale, ecc.

Il rispetto del termine di preavviso

La parte che decide di recedere dal contratto di lavoro deve rispettare il periodo di preavviso previsto nel contratto collettivo nazionale. Durante il preavviso bisogna lavorare ugualmente maturando il diritto alla regolare retribuzione. 

Si può anche rinunciare al periodo di preavviso, con recesso immediato dal rapporto di lavoro, ma in tal caso bisogna corrispondere all’altra parte una sorta di risarcimento chiamato «indennità sostitutiva del preavviso». 

Solo nel caso di licenziamento per giusta causa o di dimissioni per giusta causa non è dovuto il preavviso. E ciò perché, come anticipato, la giusta causa è un fattore di una gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche per breve tempo, del rapporto di lavoro.

Cosa cambia se ci si licenzia volontariamente oppure si viene licenziati?

Vediamo innanzitutto cosa ti spetta se ti dimetti per giusta causa. In tal caso hai diritto a:

  • l’ultima busta paga con il rateo della mensilità lavorata fino al giorno delle dimissioni;
  • il TFR, ossia il trattamento di fine rapporto di lavoro, che va corrisposto nel termine indicato nel contratto collettivo o, in mancanza, immediatamente;
  • i ratei di tredicesima e quattordicesima;
  • la monetizzazione delle ferie residue se il dipendente non ne ha ancora usufruito;
  • l’indennità di mancato preavviso, che scatta proprio perché il rapporto di lavoro è cessato in tronco, a causa di una colpa del datore.

Vediamo ora cosa ti spetta in caso di dimissioni volontarie. In tale ipotesi hai diritto a:

  • l’ultima busta paga con il rateo della mensilità lavorata fino al giorno delle dimissioni;
  • il TFR, ossia il trattamento di fine rapporto di lavoro, che va corrisposto nel termine indicato nel contratto collettivo o, in mancanza, immediatamente;
  • i ratei di tredicesima e quattordicesima.

Dunque, non hai diritto alla NASPI ossia all’indennità di disoccupazione, né all’indennità di mancato preavviso. Quest’ultima non è dovuta sia nel caso in cui lavori durante il preavviso, sia nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ti dispendi dal lavorare durante il preavviso.

Vediamo ora cosa ti spetta se vieni licenziato. In caso di licenziamento, sia esso per giusta causa o meno, ti spetta sempre, oltre all’ultima busta paga, il TFR, i ratei di tredicesima e quattordicesima, la monetizzazione delle ferie residue, anche l’indennità di disoccupazione. Come anticipavamo in apertura, la più grossa differenza tra dimissioni volontarie e licenziamento sta proprio in ciò: solo in quest’ultimo caso si può ottenere la NASPI.

 
Pubblicato : 23 Maggio 2023 16:45