Diffamazione: che tipo di reato è?
Analisi del reato di diffamazione. Delitto o contravvenzione? Reato doloso o colposo? Reato commissivo od omissivo? A forma libera o vincolata?
La diffamazione è il reato che consiste nell’offendere la reputazione altrui. Per farlo non occorrono parolacce e attacchi diretti: sono sufficienti anche sottili allusioni che, però, abbiano come risultato quello di ledere la dignità di una persona e la considerazione che ha presso gli altri.
Ma non basta: perché possa integrarsi il reato di diffamazione è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l’offesa. In modo un po’ semplicistico, possiamo dire che la diffamazione è il delitto di chi sparla alle spalle. Ma che tipo di reato è la diffamazione? Scopriamolo.
Diffamazione: delitto o contravvenzione?
La diffamazione è un delitto. La differenza tra reati, delitti e contravvenzioni è presto detta:
- i reati sono tutti gli illeciti rilevanti in ambito penale;
- i delitti sono i reati più gravi, puniti con l’ergastolo, la reclusione e/o la multa;
- le contravvenzioni sono i reati meno gravi, puniti con l’arresto e/o l’ammenda.
La diffamazione è un delitto, quindi rientra tra i tipi di reato considerati (in linea di massima) più gravi.
Diffamazione: reato proprio o reato comune?
La diffamazione è un reato comune, cioè un crimine che può essere commesso da qualunque persona, senza necessità che rivesta una particolare qualifica (giornalista, ecc.).
Di conseguenza, chiunque può macchiarsi del reato di diffamazione, anche la persona comune che, scrivendo sul proprio profilo social, offende pubblicamente un altro individuo.
Diffamazione: reato commissivo od omissivo?
Di norma, la diffamazione è un reato commissivo: ciò significa che, per commetterlo, occorre una condotta “positiva”, cioè un’azione concreta idonea a ledere la reputazione altrui.
Chi scrive un commento offensivo su un social commette diffamazione; ugualmente il giornalista che supera i limiti della libertà di stampa.
In tutti questi casi, la condotta del diffamatore è concreta, nel senso che consiste in un fatto (la scrittura del commento denigratorio).
Detto ancora in altre parole, un reato è commissivo quando l’evento criminoso si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente.
Eccezionalmente, la diffamazione potrebbe anche essere omissiva: è il caso del direttore o del vice-direttore responsabile di una testata giornalistica, il quale, se omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa per il reato commesso [1].
In altre parole, se il dipendente di un giornale scrive un articolo diffamatorio e il direttore (o vice direttore) responsabile della testata ha omesso di controllare l’attività dei lavoratori per evitare che questi commettessero qualche reato, allora risponde anche lui di diffamazione (anche se a titolo di colpa e con pena ridotta).
Dunque, la diffamazione potrebbe (in teoria) essere commessa anche mediante una mera omissione, senza cioè una condotta attiva che si esterni in un comportamento concreto.
Diffamazione: reato doloso o colposo?
La diffamazione è un reato doloso, nel senso che, per essere commesso, occorre l’intenzione precisa di ledere l’altrui reputazione.
Dunque, colui che offende la reputazione altrui senza volerlo non potrà rispondere di diffamazione.
L’unica eccezione è quella del direttore o vice direttore responsabile di un giornale (paragrafo superiore), il quale eccezionalmente risponde a titolo di colpa se omette di controllare che gli articoli scritti dai suoi giornalisti non siano diffamatori.
Diffamazione: reato di condotta o di evento?
La diffamazione è un reato di evento, nel senso che, per integrarsi il delitto, occorre che le espressioni lesive della reputazione altrui siano percepite da terze persone. Qual è la differenza tra reati di condotta e reati di evento?
Nei reati di mera condotta la fattispecie punisce il fatto di aver compiuto una determinata azione, senza che a questa seguano delle conseguenze precise.
Si pensi all’omissione di soccorso: chi non presta aiuto a una persona in evidente difficoltà viene punito per la semplice omissione, al di là delle conseguenze che possano derivare dalla stessa.
Al contrario, nei reati di evento è necessario che alla condotta colpevole segua i un determinato effetto: pensa all’omicidio, alle lesioni, alla truffa e, per l’appunto, alla diffamazione.
Se qualcuno scrivesse delle espressioni ingiuriose ai danni di una terza persona ma nessuno le leggesse, la semplice condotta non sarebbe idonea a integrare il reato, in quanto la lesione della reputazione altrui (cioè, l’evento) non si sarebbe verificato.
Diffamazione: reato a forma libera o vincolata?
La diffamazione è un reato a forma libera, nel senso che può essere commesso in svariati modi: per iscritto su un giornale, su un social network oppure perfino con le dita su una macchina sporca; a voce; per email; ecc.
I reati a forma vincolata sono molto rari e sono invece quelli che possono integrarsi solamente con determinate, specifiche condotte.
Il reato di epidemia è a forma vincolata in quanto può commettersi solo mediante la diffusione di germi patogeni [2].
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