Difetti della merce venduta: denuncia entro 8 giorni e risoluzione
Garanzia del venditore per i vizi: obbligo di denuncia dell’acquirente, condizioni, risoluzione del contratto, sostituzione del bene, riduzione del prezzo.
Se hai acquistato un prodotto con un difetto o un vizio di qualsiasi natura, la legge ti offre una precisa garanzia: la possibilità di chiedere la sostituzione del prodotto o la restituzione della somma versata.
Per evitare che l’acquirente si valga di tale facoltà in modo fraudolento (si pensi all’abito da nozze acquistato solo per la festa nunziale e poi restituito con la scusa di alcuni difetti di vestibilità), la legge subordina tali previsioni ad alcuni presupposti. Approfondiamo l’argomento, ricordando sin d’ora che, quando l’acquirente è un consumatore, la tutela è decisamente più estesa.
Garanzia del venditore per prodotti difettosi
Per la vendita di prodotti difettosi è data la possibilità all’acquirente di chiedere alternativamente:
- la risoluzione del contratto e la conseguente restituzione dei soldi già corrisposti (salvo provare l’ulteriore danno). Con il termine “risoluzione” del contratto si indica lo scioglimento dell’accordo e di ogni obbligo per entrambe le parti: nessuna delle due sarà quindi più tenuta ad effettuare la propria prestazione e, se già eseguita, andrà restituita;
- la sostituzione del prodotto difettoso con uno “a regola”.
Garanzia per i vizi: come attivarla?
La possibilità di esercitare la garanzia per i vizi della cosa comprata è subordinata alla presenza di tre condizioni:
- l’acquirente deve farne denuncia al venditore entro 8 giorni. La denuncia, il cui invio deve essere provato in caso di contenzioso, dovrà essere effettuata con raccomandata a.r. (o strumento equivalente, come la pec) all’indirizzo del venditore. Il mancato rispetto di tale termine preclude all’acquirente qualsiasi tipo di tutela. L’azione va invece esercitata entro 1 anno dalla consegna del bene, a pena di prescrizione;
- si deve trattare di un difetto tale da rendere il bene inservibile rispetto all’uso convenuto in contratto. Se, diversamente, il difetto può ben essere risolto con una semplice riparazione (si pensi alla manica di un abito che si è scucita) e non attiene a parti essenziali del bene, tali cioè da inficiarne definitivamente il suo valore, si può solo chiedere una riduzione del prezzo praticato;
- il difetto non deve essere visibile al momento dell’acquisto: nel qual caso si intende accettato dall’acquirente.
Garanzia del consumatore: come funziona?
Le regole viste sinora valgono nell’ipotesi in cui l’acquisto avvenga tra due privati oppure nell’ambito della propria attività professionale.
Se invece l’acquirente è un consumatore, cioè un soggetto che acquista per scopi estranei alla propria professione, allora si applicano le norme previste dal Codice del consumo, secondo cui:
- l’azione del consumatore diretta a far valere i difetti si prescrive nel termine massimo di 26 mesi dalla consegna del bene. Per tutti gli acquisti effettuati dal primo gennaio 2022, infatti, non c’è più l’obbligo di denunciare il vizio entro due mesi. A tal proposito si rinvia alla lettura dell’articolo dal titolo Garanzia: addio obbligo di denuncia entro due mesi;
- il consumatore può chiedere la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso o difforme alle promesse. La riduzione del prezzo o il rimborso integrale, nell’ipotesi in cui non sia possibile procedere alla riparazione o alla sostituzione.
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