Devo sempre denunciare il sinistro all’assicuratore rca?
Ho provocato un danno ad un arredo stradale di proprietà del comune urtandolo con la mia auto. Non vorrei denunciare il sinistro alla mia compagnia per evitare l’aumento del premio. Sono obbligato a fare la denuncia? Il comune pretende di ottenere il risarcimento dalla compagnia.
L’articolo 1913 del Codice civile stabilisce che l’assicurato (lei nel nostro caso) deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
Esiste quindi un dovere di ogni assicurato di avvertire la propria compagnia assicuratrice quando si è verificato un sinistro.
Questa norma è applicabile anche alle polizze per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli (rc auto) che sono anch’essi contratti di assicurazione contro i danni.
Normalmente questa norma del Codice civile è riprodotta all’interno delle polizze o tale e quale oppure con la concessione a favore dell’assicurato di un termine più ampio per poter denunciare il sinistro (le consiglio quindi di verificare cosa prevede la sua polizza per quanto concerne l’obbligo di avviso).
Esiste perciò un dovere per ogni assicurato di denunciare i sinistri alla propria compagnia.
Questo dovere ha lo scopo di mettere l’assicuratore in grado di accertare tempestivamente sia le cause del sinistro sia l’entità del danno prima che le prove possano andare disperse (in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 1.642 del 14 febbraio 2000).
Nel caso in cui l’assicurato non dovesse adempiere all’obbligo di denunciare il sinistro nel termine stabilito dalla legge (oppure nel più ampio termine eventualmente stabilito nella polizza) è previsto che (secondo l’articolo 1915 del Codice civile):
- l’assicurato perda integralmente il diritto all’indennità (cioè il diritto di ottenere che sia la compagnia a risarcire il danno causato), se la mancata denuncia è stata intenzionale
- oppure perda parzialmente il diritto all’indennità (riduzione), se la mancata denuncia del sinistro è stata colposa (dovuta per esempio ad una dimenticanza).
Detto questo, nel suo caso (come in ogni altro caso) il Comune per ottenere il risarcimento del danno subito è libero di agire nei confronti del danneggiante oppure della sua compagnia assicuratrice.
Tenga presente che se il Comune non è in grado di identificare il responsabile del danno (se non dispone cioè di testimoni oppure di riprese di telecamere di videosorveglianza) non potrà agire se non in base ad una confessione stragiudiziale del responsabile, cioè in base ad una sua dichiarazione scritta in cui costui si assume la responsabilità dell’accaduto indicando data del sinistro e modalità dello stesso.
In mancanza di un documento di questo tipo da lei sottoscritto e contenente l’indicazione anche della targa del veicolo, il Comune non potrà, in mancanza di prove reperite con testimoni o con riprese fotografiche o similari, agire contro di lei in un eventuale giudizio (qualora non fosse possibile accordarsi bonariamente sull’entità del risarcimento).
Valuti anche il fatto che una volta in possesso del numero di targa del veicolo con cui il danno fu prodotto, il Comune può comunque risalire alla Compagnia assicuratrice attraverso il sito www.ilportaledellautomobilista.it (sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dati in tempo reale) nel quale è possibile individuare con quale compagnia siano assicurati i veicoli circolanti.
Pertanto, se lei fornirà al Comune i dati completi relativi al sinistro (ivi compresa la targa del suo veicolo) il Comune potrà comunque risalire alla compagnia assicuratrice anche se non fosse lei a fornire spontaneamente il relativo dato.
In ogni caso, ripeto, lei era tenuto a denunciare il sinistro alla sua compagnia e se fosse già scaduto il termine per farlo (tre giorni dal sinistro o quello più ampio eventualmente previsto nella polizza) le potrà essere applicata la sanzione prevista dall’articolo 1915 del Codice civile prima ricordata (cioè la perdita integrale o parziale del diritto all’indennità nei confronti della Compagnia assicuratrice).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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