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Detrazione spese mantenimento figli maggiorenni

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(@paolo-remer)
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Qual è il trattamento fiscale per chi versa l’assegno e per chi lo percepisce; quando l’importo fa reddito e quando può essere scaricato dalle tasse.

Se sei separato o divorziato, sicuramente sai che l’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge è interamente detraibile dal reddito, mentre è imponibile per colui, o colei, che lo percepisce. Ma cosa succede, invece, riguardo alla possibilità di detrazione delle spese corrisposte per il mantenimento dei figli maggiorenni?

Questi importi possono essere consistenti e tendono a crescere nel tempo, con l’aumentare delle esigenze dei ragazzi che stanno diventando adulti ma ancora non sono economicamente indipendenti: basti pensare alla macchina, o alle spese universitarie, che sono notevoli specialmente nel caso degli studenti fuori sede. Talvolta si rendono necessari altri costosi corsi di formazione professionale, come i master.

Mantenimento figli maggiorenni: fino a quando?

L’obbligo di mantenimento della prole non cessa automaticamente con il conseguimento della maggiore età, ma prosegue fino a quando il ragazzo o la ragazza non diventa economicamente indipendente. Insomma, i genitori – a prescindere dal fatto che siano tuttora sposati, semplici conviventi oppure separati o divorziati – hanno l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne fino a quando egli non raggiunge l’autosufficienza economica ed è in grado di mantenersi da sé con il reddito che ritrae da un’occupazione lavorativa stabile.

Perciò, se il neo diciottenne prosegue gli studi e va all’università deve essere ancora mantenuto, così come quando incontra delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro non dovute a sua colpa. Ecco perché i genitori, anche quando sono separati o divorziati, continuano a farsi carico delle spese anche per parecchi anni dopo il compimento del diciottesimo compleanno dei figli. Ma c’è un limite a tutto, ed è il principio di autoresponsabilità, che impone ai giovani adulti di darsi da fare per trovare un’occupazione adeguata alle proprie capacità, senza poter contare per tutta la vita sull’apporto economico di mamma e papà. 

La giurisprudenza più recente fissa questo limite attorno al 30° anno di età: oltre tale soglia, si presume che il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica sia dovuta a inerzia, pigrizia o cattiva volontà del figlio, e pertanto i genitori non sono più tenuti a mantenerlo, a meno che non sia gravemente disabile (in tal caso l’obbligo di mantenimento perdura sempre). Per ulteriori informazioni leggi l’articolo “Mantenimento figli: fino a che età?“.

Mantenimento figli maggiorenni: a quanto ammonta

Se i genitori sono separati o divorziati, la misura del contributo economico in favore dei figli dipenderà dall’accordo raggiunto dai coniugi, se la separazione è consensuale, o da quanto stabilito nel provvedimento del giudice, in caso di separazione e divorzio contenzioso. 

La legge [2] stabilisce che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto»: quindi non più al genitore collocatario, come avveniva fino a quando il figlio era minorenne. 

Tieni però presente che per poter operare il mantenimento diretto del figlio divenuto maggiorenne versando la somma direttamente a lui, anziché all’ex coniuge che la riceveva per suo conto quando era ancora minorenne, è necessario un provvedimento autorizzativo del giudice, così come quando si intende variare la misura del contributo per fattori sopravvenuti (leggi “Assegno mantenimento: come richiedere la modifica“). 

Mantenimento figli maggiorenni: tassazione e detrazioni

Sulla detrazione delle spese di mantenimento dei figli maggiorenni una recente sentenza tributaria [1] ha affermato che il genitore che le ha sostenute può indicarle in diminuzione del proprio reddito soltanto quando esiste uno specifico accordo con l’ex coniuge in tal senso (che spesso non è facile da raggiungere). Oltre a ciò, possono porsi problemi nel caso delle spese straordinarie, che per loro natura non sono preventivabili e talvolta vengono decise da un genitore all’insaputa dell’altro o comunque senza il suo consenso.

Ma procediamo con ordine ed esaminiamo il regime fiscale nei vari casi che possono prospettarsi. Mentre chi versa l’assegno all’ex coniuge può scaricarlo dalle tasse (e chi lo percepisce deve dichiarare l’intero importo, come reddito di lavoro dipendente) per i figli vale una regola diversa. Gli assegni versati per il mantenimento dei figli non sono considerati reddito per chi li percepisce; dunque, neanche per il maggiorenne che li riceve periodicamente. Insomma: il giovanotto o la ragazza non deve dichiarare queste somme nel 730.

Torniamo dal lato dei genitori che mantengono il figlio. Se il provvedimento del giudice non aveva stabilito la quota di rispettiva spettanza all’ex coniuge e ai figli, disponendo un’unica somma conglobata (ma nelle separazioni recenti questo caso è sempre più raro), ai fini fiscali si considera, forfettariamente, una percentuale del 50% destinata a questi ultimi; perciò, essi potranno scaricare solo questa quota dalle tasse. 

Dal lato dell’obbligato al pagamento, la somma versata per il mantenimento dei figli non è deducibile o detraibile dall’Irpef o da altre imposte e così l’erogazione non comporta benefici fiscali a suo favore. Quindi, ad esempio, un ex marito potrà detrarre sempre l’importo versato per il mantenimento dell’ex coniuge, ma non quello destinato al mantenimento dei figli. Invece, come abbiamo detto prima, per il figlio che riceve l’assegno quella cifra sarà esentasse. 

Detrazione spese mantenimento figli a carico

I figli maggiorenni sono considerati ancora fiscalmente a carico dei genitori quando non superano un reddito imponibile proprio di 2.840,51 euro, che sale a 4.000,00 euro per i figli che non hanno compiuto 24 anni di età. In tali casi, le varie spese (mediche, di istruzione, ecc.) sostenute nei loro confronti dai genitori sono deducibili dal reddito o detraibili dall’Irpef secondo i normali criteri, in quanto i figli rientrano ancora nel nucleo familiare di appartenenza. Inoltre, a prescindere dall’entità delle spese sostenute, per i figli a carico spetta la specifica detrazione Irpef commisurata al numero dei figli e al reddito dei genitori.

Il caso particolare esaminato nella sentenza che ti abbiamo accennato sopra [1] riguardava un genitore separato che aveva chiesto la detrazione totale delle spese sostenute per i figli maggiorenni, ritenendoli totalmente a suo carico dal punto di vista economico. Ma la Commissione Tributaria ha respinto questa tesi, in quanto mancava un accordo tra gli ex coniugi sul riparto delle detrazioni: la sentenza ha ribadito che solo il genitore che sia «unico affidatario dei figli ha diritto alla detrazione nella misura del 100%, sempre che non sia intervenuto un diverso accordo con l’ex coniuge».

Questo accordo sulle quote di riparto delle spese, e dunque delle relative detrazioni fiscali spettanti, può essere raggiunto in sede di separazione consensuale dei coniugi. Il fatto che i figli abbiano raggiunto la maggiore età non costituisce, però – afferma la sentenza – «una ragione ostativa al riconoscimento del diritto alla detrazione, atteso che la stessa disciplina normativa ammette espressamente tale possibilitànei limiti del 24° anno di età del figlio».

Tieni presente che tale pronuncia è stata emanata prima dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale, l’emolumento che ha sostituito le detrazioni fiscali per figli a carico, e che spetta anche ai figli di coppie separate e divorziate ma solo fino al compimento del 21° anno di età, e con ripartizione al 50% salvo casi particolari (leggi “Assegno unico figli genitori separati: a chi spetta?“). Per ulteriori informazioni leggi anche “Assegno mantenimento: deduzioni e detrazioni fiscali“.

 
Pubblicato : 12 Luglio 2023 18:29