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Detenzione stupefacenti uso personale: ultime sentenze

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Destinazione della droga ad un uso strettamente personale; sanzioni amministrative e provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il superamento del limite quantitativo delle sostanze stupefacenti è uno degli elementi in grado di escludere la destinazione ad uso personale. La coltivazione di piante da stupefacente integra il reato senza distinzione tra la coltivazione tecnico-agraria o quella domestica.

Detenzione di stupefacenti: quantità

La detenzione di stupefacenti in quantità inferiori ai limiti indicati nel Dm richiamato dall’articolo 73, comma 1-bis, lettera a), del Dpr n. 309 del 1990 non costituisce un dato di per sé decisivo ai fini dell’esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato e l’esclusione della destinazione della droga a un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell’azione, alcune delle quali sono espressamente tipizzate nell’ articolo 75, comma 1-bis dello stesso Dpr («modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione»).

Cassazione penale sez. III, 10/03/2022, n.12926

Lo spaccio deve essere provato dalla pubblica accusa

La destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non spettando all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso.

Tribunale Lecce sez. I, 25/01/2022, n.192

Tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

In un’ottica di prevenzione e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica l’accertamento circa l’utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del figlio dell’interessato è elemento sufficiente a giustificare l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi nei confronti del genitore, non potendosi escludere il rischio di un possibile abuso nell’uso delle armi. Infatti, il titolare dell’autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare, non solo la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, ma anche che non vi sia il pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 20/01/2022, n.209

Stupefacenti: presupposti per la configurabilità del reato di illecita detenzione

Ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all’art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione della sostanza allo spaccio.

Tribunale Napoli sez. VI, 19/01/2022, n.3984

Reato di coltivazione di stupefacenti: esclusione della configurabilità in caso di modiche quantità

Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.

Tribunale Nocera Inferiore, 26/10/2021, n.1716

Valutazione degli elementi per uso per detenzione ad uso personale o fini di spaccio

In materia di sostanze stupefacenti il Giudice deve valutare se le modalità di presentazione e le circostanze dell’ azione siano tali da escludere la destinazione allo spaccio in favore dell’ uso strettamente personale. Orbene, nel caso in cui il soggetto sia stato trovato nella disponibilità di un quantitativo di sostanza tale da non essere compatibile con l’ uso strettamente personale, sia dal punto di vista quantitativo sia per le modalità di conservazione e confezionamento risulta evidente la destinazione allo spaccio quantomeno di una parte della sostanza. (nel caso di specie l’ imputato era stato trovato in possesso di 25 sigarette artigianali contenenti hashish, suddivise in 3 pacchetti).

Corte appello Ancona, 21/09/2021, n.1347

Detenzione per uso personale: è penalmente rilevante?

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, l’imputato va assolto “perché il fatto non sussiste” quando la condotta di detenzione risulti finalizzata all’uso personale.

Tribunale Udine, 08/07/2021, n.1202

Sostanze stupefacenti: detenzione di piccole dosi di varie sostanze

In materia di sostanze stupefacenti al fine di escludere la detenzione per uso meramente personale in presenza di un dato quantitativo e qualitativo non trascurabile ma non particolarmente significativo, assume rilievo anche il solo dato della detenzione di varie tipologie di sostanze suddivise in piccoli involucri avvolti nel cellophane. Siffatto elemento infatti, lascia presumere che la sostanza sia destinata allo spaccio.

Tribunale Vicenza, 23/06/2021, n.541

Detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, per valutare se la sostanza fosse o meno destinata a un uso esclusivamente personale, si deve fare riferimento ai criteri indicati dall’art. 75, comma 1-bis, del D.P.R. 309/90, così come elaborati dagli interpreti e quindi, in via esemplificativa: all’eventuale stato di tossicodipendenza dell’imputato, alla sua capacità patrimoniale, alla qualità, alla quantità e all’eventuale varietà delle sostanze; alle modalità di custodia e di eventuale frazionamento dello stupefacente, al possesso di un bilancino, al fatto che la detenzione sia stata scoperta presso l’abitazione del soggetto o in luoghi pubblici.

Tribunale Trieste, 10/03/2021, n.415

Elevato numero di dosi: esclusa la detenzione per uso personale

In materia di stupefacenti, il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale (nella specie, il considerevole quantitativo posto in sequestro, idoneo al confezionamento di n. 784 dosi medie singole di hashish, doveva ritenersi incompatibile con la dedotta destinazione della sostanza ad un esclusivo uso personale, escludendo logicamente la possibilità di ritenere che l’imputato avesse fatto scorta della sostanza).

Cassazione penale sez. IV, 03/02/2021, n.9970

Elementi valutativi ai fini della detenzione per spaccio o uso personale

In caso di detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente inferiore al minimo consentito, sussistono altri elementi valutativi dell’intenzione di operare delle cessioni(e non per uso personale), quali la suddivisione in dosi, la differenziazione di sostanze, nonché il ritrovamento della disponibilità di ingente somma di denaro suddivisa in banconote di diverso taglio (che può essere considerata frutto di attività di spaccio svolta sino al momento del fermo).

Tribunale Lecce sez. I, 21/09/2020, n.905

Chi deve dimostrare la destinazione all’uso personale?

Ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio.

(Fattispecie in cui è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna che aveva ritenuto non dimostrata la detenzione per l’uso personale, nonostante l’imputato fosse tossicodipendente, fosse stata rinvenuta una quantità minima di sostanze stupefacenti e non vi fossero specifici elementi dai quali desumere la destinazione delle stesse alla cessione a terzi).

Cassazione penale sez. VI, 18/09/2020, n.26738

Destinazione all’uso personale: natura e onere probatorio

La destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa.

Non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (nella specie, la Corte ha così annullata senza rinvio, per la mancanza assoluta di prova circa l’esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990, in una vicenda in cui l’imputato, trovato in possesso di sostanza stupefacente, aveva sostenuto che le sostanze erano da lui detenute per farne consumo personale e dimostrato con idonea certificazione il proprio stato di tossicodipendenza da cannabinoidi e cocaina, mentre, per converso, la condanna era stata basata sulla valorizzazioni elementi fattuali affatto univoci e dimostrativi della destinazione della sostanza a terzi, quali la circostanza che la cocaina era stata portata dall’imputato indosso mentre era alla guida di una moto, divisa in due involucri, nonché l’ulteriore circostanza che all’interno della sua abitazione, dove era stata trovata della marijuana, era stato rinvenuto un bilancino di precisione, che, peraltro, oltre che essere ritenuto strumentario tipico dello spacciatore, in realtà ben poteva essere custodito in casa anche da un mero consumatore).

Cassazione penale sez. VI, 18/09/2020, n.26738

Detenzione di sostanze stupefacenti: spaccio o uso personale?

L’avere un’occupazione lavorativa stabile non costituisce, di per sé, elemento determinante la finalità di uso della sostanza stupefacente detenuta dal soggetto, mentre il possesso di differenti sostanze in dosi distinte, in quantitativo non compatibile con la dose giornaliera, sono evidenti elementi della detenzione ai fini di spaccio.

Tribunale Torre Annunziata sez. I, 20/07/2020, n.1001

Accertamento della destinazione ad uso personale

Ai fini dell’accertamento della finalità della detenzione di sostanza stupefacente, l’art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990 – inserito dall’art. 1, comma 24-quater, lett. b), d.l. n. 36/2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 79/2014, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1-bis, lett. a), dell’art. 73 stessa legge, che era formulato a contrario per desumere il fine di spaccio – stabilisce che, ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto delle seguenti circostanze ossia che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dall’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

Cassazione penale sez. III, 12/02/2020, n.16456

Uso ripetuto di sostanze stupefacenti

E’ legittimo, perché rispettoso del principio di proporzione e gradualità fra addebito e rimozione, il licenziamento di un militare della Guardia di finanza, per uso personale continuo di sostanze stupefacenti.

Consiglio di Stato sez. II, 07/11/2019, n.7598

Detenzione di stupefacenti: cosa esclude la punibilità dell’agente?

In materia di detenzione di stupefacenti, ciò che esclude la punibilità dell’agente consentendo la instaurazione del procedimento amministrativo ex articolo 75 del Dpr 309/1990, è l’uso esclusivamente personale della sostanza e non anche un uso prevalentemente personale o misto a una ulteriore finalità di spaccio. Difatti, l’avverbio esclusivamente assume un significato particolarmente pregnante e impone una interpretazione restrittiva.

Nel caso di specie, i giudici hanno respinto l’appello dell’imputato, condannato per il reato di detenzione ex articolo 73 del Dpr 309/1990, il quale, fermato con un trolley contenente metanfetamina del tipo “shaboo” in tre confezioni, invocava l’uso personale della stupefacente.

Corte appello Roma sez. I, 01/02/2018, n.407

Destinazione della droga ad uso personale e superamento del limite quantitativo

In tema di stupefacenti, la detenzione di quantità inferiori ai limiti indicati nel d.m. richiamato dall’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d. P.R. n. 309 del 1990, non costituisce un dato di per sé decisivo ai fini dell”esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato e l’esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell’azione, alcune delle quali sono espressamente tipizzate nella disposizione normativa sopra citata.

Cassazione penale sez. III, 15/01/2019, n.10949

Coltivazione di piante di marijuana

La coltivazione di piante da cui può essere estratta sostanza stupefacente integra il reato previsto dagli Artt. 26 e 28 d.p.r. 309/90 senza distinzione tra coltivazione tecnico – agraria o domestica anche se la sostanza stupefacente è destinata ad un uso personale.

(Nel caso di specie, si trattava di numero 11 piantine di marijuana in buono stato di coltivazione e di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a grammi 307,9).

Tribunale S.Maria Capua V. sez. II, 30/07/2018, n.2621

Detenzione della sostanza stupefacente e coltivazione

La detenzione della sostanza stupefacente derivante dalla condotta di coltivazione, anche se finalizzata all’uso personale, non assorbe la precedente condotta di coltivazione, che rimane astrattamente punibile.

Tuttavia, il giudice è tenuto ad accertare se tale condotta di coltivazione sia dotata di offensività in concreto, dovendo altrimenti assolvere l’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Ufficio Indagini preliminari Macerata, 06/06/2018

Clandestino: detenzione di sostanza stupefacente

In tema di detenzione di sostanza stupefacente non è possibile dedurre l’uso personale  se il soggetto immigrato clandestino senza attività lavorativa non dimostri almeno lo stato di tossicodipendenza. (Nel caso di specie il soggetto teneva in un marsupio 36,4 grammi di cocaina di cui si disfaceva gettandola in terra alla vista degli operanti).

Corte appello Perugia, 17/05/2018, n.321

Detenzione di stupefacenti in misura superiore ai limiti tabellari

Per la configurabilità del reato di cui all’articolo 73 del Dpr 309/1990, è onere della pubblica accusa dimostrare la destinazione a terzi dello stupefacente detenuto dall’imputato, posto che la destinazione della sostanza stupefacente è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non spettando all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza della quale sia trovato in possesso.

La stessa detenzione di stupefacente in misura superiore ai limiti tabellari, pur potendo essere valorizzata in termini accusatori quale indizio, non vale comunque a invertire l’onere della prova in ordine alla destinazione della sostanza a un uso non esclusivamente personale, la quale rimane pertanto sempre a carico della pubblica accusa.

Ciò posto, nel caso di specie, a fronte della giustificazione dell’imputato circa la convenienza economica dell’acquisto di 154 grammi di hashish per uso personale, i giudici hanno affermato la sua responsabilità penale ritenendo di poter apprezzare in termini indiziari il quantitativo complessivo dello stupefacente sequestrato, il possesso di un bilancino e la copiosa frequentazione di giovani presso la sua abitazione.

Corte appello Perugia, 14/02/2018, n.41

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Pubblicato : 31 Ottobre 2022 05:30