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Denuncia per diffamazione a mezzo stampa

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(@mariano-acquaviva)
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Lesione della reputazione mediante mezzi di pubblicità: come si sporge querela, chi può essere denunciato, quali sono la pena e il giudice competente.

Parlare male di una persona è sempre biasimevole; lo è ancor di più se ciò avviene pubblicamente, diffondendo le maldicenze a una platea indistinta di persone. È ciò che avviene nel caso della diffamazione a mezzo stampa oppure tramite social: attraverso uno strumento idoneo a raggiungere una moltitudine di persone, si propagano giudizi e opinioni in grado di offendere la reputazione di una persona. Si potrebbe pensare che questo tipo di reato riguardi solamente le celebrità, cioè i personaggi pubblici abituati a comparire sui giornali; in realtà non è così: ladiffamazione a mezzo stampa è molto più diffusa di quanto si possa credere. Vediamo come tutelarsi e come sporgere denuncia.

Diffamazione: quand’è reato?

Secondo il Codice penale [1], chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

In pratica, il reato di diffamazione si integra ogni volta che vengono pronunciate parole o compiuti gesti che siano in grado di offendere la considerazione che una persona ha all’interno di un determinato contesto sociale.

Di conseguenza, saranno sicuramente offensive le classiche ingiurie pronunciate alle spalle della vittima ma anche i commenti poco lusinghieri che, pur non costituendo un’offesa in senso stretto, possono ledere la reputazione di un individuo

Paolo, insoddisfatto dell’operato del proprio avvocato, crea un gruppo facebook al solo fine di parlarne male e di screditarlo.

Secondo la giurisprudenza, anche attribuire falsamente una relazione sentimentale può costituire un’offesa alla reputazione e, quindi, una diffamazione [2].

Diffamazione a mezzo stampa: cos’è?

La diffamazione a mezzo stampa è una forma aggravata di diffamazione, nel senso che la legge, considerata la particolare pericolosità della condotta, decide di procedere con una pena maggiore.

In generale, la diffamazione è aggravata quando, a causa delle particolari modalità con cui è realizzata, è in grado di arrecare un danno maggiore alla vittima; per tale ragione, essa è punita più severamente.

Secondo il codice penale, la diffamazione è aggravata quando:

  • l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, ad esempio di un reato. In questo caso, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro;
  • è avvenuta a mezzo stampa o con qualsiasi altro strumento di pubblicità (inclusi i social network), ovvero in atto pubblico. In casi del genere, la pena per la diffamazione è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro;
  • l’offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio.

Diffamazione a mezzo stampa: com’è punita?

Come anticipato nel paragrafo precedente, la diffamazione a mezzo stampa è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o, in alternativa, con una multa non inferiore a 516 euro.

Ma c’è di più: secondo la legge [3], se la diffamazione commessa col mezzo della stampa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (cioè, di una circostanza specifica), si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore a 51,64 euro.

Diffamazione a mezzo stampa: quand’è?

La diffamazione a mezzo stampa si verifica allorquando i commenti lesivi della reputazione altrui compaiano su una qualsiasi testata giornalistica, anche se solamente telematica, cioè consultabile in internet.

In realtà, la nozione di “stampa” che offre la legge italiana è piuttosto datata: per essa si intenderebbero infatti solamente le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione [4].

È chiaro però che oggi nella nozione di “stampa” dobbiamo far rientrare anche tutte le testate giornalistiche che operano esclusivamente sul web.

Val la pena di precisare, poi, che non occorre che la testata sia registrata in tribunale oppure che sia composta di giornalisti professionisti: ciò che interessa ai fini della diffamazione è che i commenti disonorevoli siano oggetto di pubblicazione, cioè siano visibili a una platea indeterminata di persone.

Diffamazione con qualsiasi altro mezzo di pubblicità: cos’è?

La legge equipara la diffamazione a mezzo stampa a quella avvenuta con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Cosa significa?

La diffamazione con altro mezzo di pubblicità è quella che avviene mediante qualsiasi altro strumento destinato ad un numero indeterminato di persone: un esempio su tutti è quello dei social network (Facebook, Instagram, ecc.).

L’equiparazione è dovuta in ragione dell’idoneità di questi strumenti a raggiungere un pubblico indefinito di persone, arrecando così un grave danno alla persona la cui reputazione è stata infangata.

Diffamazione a mezzo stampa: chi denunciare?

In Italia vige un principio semplicissimo secondo cui la responsabilità penale è personale. Cosa significa? Vuol dire che nessuno può rispondere del reato commesso da un’altra persona.

Questo principio subisce una limitazione quando si parla di diffamazione a mezzo stampa: secondo la legge [5], ferma e impregiudicata la responsabilità dell’autore della pubblicazione, il direttore o il vice-direttore responsabile che omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Dunque, la persona che ritiene di essere stata diffamata a mezzo stampa può querelare:

  • l’autore dell’articolo diffamatorio;
  • il direttore o il vicedirettore responsabile della testata, sempreché a quest’ultimo sia imputabile un’omissione colposa nel controllo degli articoli che il suo giornale pubblica.

In altre parole, la legge estende anche a colui che è il responsabile della testata giornalistica o della rivista la responsabilità di eventuali articoli diffamatori apparsi sul suo giornale, a meno che egli non dimostri di non avere alcuna colpa: pensa, ad esempio, al direttore che non aveva approvato un pezzo e, nonostante tutto, questo sia stato pubblicato.

Denuncia diffamazione a mezzo stampa: come farla?

Il reato di diffamazione, anche quando è commesso a mezzo stampa, è procedibile a querela di parte: ciò significa che dovrà essere la persona offesa ad attivarsi, entro tre mesi da quando ha avuto conoscenza della diffamazione, e a procedere a sporgere querela presso le autorità competenti.

Secondo la giurisprudenza [6], la competenza per territorio, in caso di reati commessi con il mezzo della stampa, va determinata con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello ove avviene la stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l’immediata possibilità che esso venga letto da terzi, e quindi la sua diffusione, intesa in senso potenziale.

Dunque, se intendi querelare l’autore di un articolo diffamatorio, sappi che il giudice territorialmente competente a giudicare del reato potrebbe trovarsi in un luogo ben distante da quello in cui abiti.

Per quanto riguarda la diffamazione a mezzo altro strumento di pubblicità, ti rinvio alla lettura dell’articolo “Diffamazione online: giudice competente“.

 
Pubblicato : 13 Maggio 2023 20:17