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Delitto tentato: cos’è e come funziona?

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(@mariano-acquaviva)
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Tentativo: cos’è e com’è punito? In cosa consiste la desistenza volontaria? Qual è la pena prevista per il recesso attivo o pentimento operoso?

Tentare di fare qualcosa non significa riuscirci; lo sa bene la legge penale, che punisce anche coloro che hanno cercato di commettere un reato pur non riuscendoci. Ad esempio, chi cerca di uccidere una persona accoltellandola, ma questa grazie alla sua straordinaria resistenza fisica sopravvive ai colpi ricevuti, risponderà di tentato omicidio. Proprio di ciò parleremo con il presente articolo: vedremo cioè cos’è e come funziona il delitto tentato.

Come diremo nel prosieguo, il tentativo si contrappone alla consumazione, che si ha quando il reato è stato realizzato in tutti i suoi aspetti. Tornando all’esempio di prima, si pensi all’omicida che riesca a uccidere la vittima: in questo caso, non ci sono dubbi che il reato sia stato consumato. La differenza tra delitto tentato e consumato è importantissima: come vedremo, infatti, per il tentativo sono previste pene decisamente più miti. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cos’è e come funziona il delitto tentato.

Tentativo: che cos’è?

Secondo la legge penale, si configura un “tentativo” quando l’azione del colpevole, pur se idonea e diretta in modo inequivocabile a commettere un delitto, non riesce a realizzare il crimine sperato.

Ad esempio, chi spara a una persona con l’intenzione di ucciderla ma, ciononostante, non riesce nel suo intento, commette un delitto tentato (nel caso di specie, un tentato omicidio).

Quando c’è un delitto tentato?

Il tentativo (o delitto tentato) si verifica quando non si riesce a commettere il crimine che si aveva in mente per fattori estranei alla volontà del colpevole.

Si pensi all’errore di mira che causa il ferimento del bersaglio anziché la sua morte, oppure all’intervento tempestivo dei carabinieri che sventa una rapina.

In tutti questi casi, chi agisce ha tutta l’intenzione di commettere un reato, solo che non ci riesce perché c’è qualcosa che si intromette nella realizzazione del suo intento (un errore, un caso fortuito, l’intervento di altre persone, ecc.).

Inoltre, secondo la legge c’è tentativo punibile solamente se l’azione del reo è astrattamente idonea a commettere il reato desiderato.

Ad esempio, chi vuole uccidere una persona sparandogli un colpo di pistola da 10 km di distanza, oppure “pugnalandolo” con un ago, non potrebbe rispondere di tentato omicidio perché la condotta è oggettivamente inidonea a realizzare l’evento sperato (cioè, la morte della vittima).

Delitto tentato: com’è punito?

Secondo il Codice penale [1], il delitto tentato è punito:

  • con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo;
  • negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Ad esempio, chi ha premeditato l’uccisione di una persona mediante avvelenamento ma non è riuscito nel suo intento perché miracolosamente la vittima è sopravvissuta, verrà punito con la reclusione non inferiore a dodici anni in quanto l’omicidio premeditato è punito con l’ergastolo.

In tutte le altre ipotesi, per il delitto tentato è prevista una diminuzione della pena che va da un terzo a due terzi rispetto a quella che sarebbe stata inflitta nel caso in cui il crimine fosse stato portato a compimento.

Ad esempio, il furto semplice è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il ladro dovesse essere smascherato prima di portare a termine il suo piano, risponderebbe con una pena ridotta (da 1/3 a 2/3) rispetto a quella normalmente prevista (ad esempio: 3 anni – 1/3 = 2 anni).

Delitto consumato e delitto tentato: differenza

La differenza tra delitto consumato e delitto tentato è evidente:

  • il delitto consumato è quello che si è compiuto, nel senso che il reo ha pienamente infranto la legge realizzando tutti gli elementi che costituiscono la fattispecie criminosa;
  • il delitto tentato, invece è una specie di “crimine a metà”, nel senso che si è compiuto ma solo fino a un certo punto.

Ecco perché il reato consumato è sanzionato con una pena “piena”, mentre il delitto tentato con una pena ridotta.

Desistenza volontaria: cos’è?

Diverso dal tentativo è la cosiddetta “desistenza volontaria”, che si configura ogni volta che una persona desiste volontariamente dal proseguire con la propria condotta.

La differenza col tentativo è evidente: mentre il delitto tentato presuppone che il mancato raggiungimento dei propri obiettivi dipenda da fattori estranei alla propria volontà (un fatto accidentale, l’intervento della polizia, ecc.), la desistenza è del tutto spontanea.

Si prenda il caso di chi, munito di grimaldello, voglia scassinare la porta del vicino di casa per compiere un furto: se l’intrusione non riesce perché nel frattempo è sopraggiunto qualcuno oppure perché la porta ha resistito all’effrazione, allora si avrà un delitto tentato; al contrario, se il soggetto, colto dal rimorso, decide di non provare affatto a forzare la serratura, allora si avrà desistenza volontaria.

La differenza è importante anche sotto il profilo sanzionatorio: mentre il tentativo è comunque punito (anche se con pena ridotta), la desistenza volontaria espone il soggetto solo alla pena per i reati eventualmente commessi prima del ripensamento spontaneo.

Ad esempio, chi si introduce in casa altrui e poi, colto dal rimorso, decide di non portare via niente, risponderà solo del reato che nel frattempo ha commesso, cioè di violazione di domicilio, ma non di furto o di furto tentato.

Chi, invece, desiste ancor prima di introdursi in casa di altri, allora non commetterà alcun tipo di crimine.

Recesso attivo o pentimento operoso: che cos’è?

Ancora diverso è il cosiddetto “recesso attivo” o “pentimento operoso”. Di cosa si tratta?

Secondo la legge, si ha recesso attivo quando il colpevole impedisce volontariamente il verificarsi delle conseguenze negative della propria condotta.

Si pensi a chi, dopo aver accoltellato una persona, si penta del proprio gesto prestandogli soccorso affinché non muoia. In questo caso, la legge prevede un ulteriore sconto di pena oltre a quello già previsto per il delitto tentato.

Secondo il Codice penale, infatti, chi volontariamente impedisce l’evento soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

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Pubblicato : 23 Dicembre 2022 07:30