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Delitto canonico: cos’è?

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(@mariano-acquaviva)
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Di cosa si occupa il diritto canonico? Qual è la differenza tra peccato e delitto? Quali sono le pene canoniche?

Certamente saprai che il diritto penale si occupa di sanzionare tutte quelle condotte che, a causa della loro pericolosità, la legge ritiene meritino la massima pena conosciuta dall’ordinamento: la reclusione. Per definizione, questi comportamenti sono i reati, cioè gli illeciti penali che, a differenza di ogni altro, sono puniti con la privazione della libertà. La legge distingue i reati in due grandi specie: i delitti e le contravvenzioni. I delitti sono puniti con la reclusione, a tempo determinato o indeterminato (ergastolo), ovvero con la multa; le contravvenzioni, considerate fattispecie di minor gravità, sono al contrario punite con l’arresto o con l’ammenda.

Il diritto canonico è l’insieme delle norme che disciplina l’ordinamento della Chiesa cattolica, applicabile non solamente a chi è ordinato (i sacerdoti, per intenderci), ma anche ai laici che si sono sottoposti a quelle regole. Ad esempio, chi si sposa con rito concordatario (il classico matrimonio in chiesa) sottopone la propria unione non solo alle regole civili ma anche a quelle canoniche.

Ovviamente, chi infrange il diritto canonico non va incontro alle conseguenze tipiche della legge italiana: ad esempio, non si rischia di dover pagare una somma di danaro oppure di dover andare in carcere. Tuttavia, ciò non significa che il diritto canonico non sia importante e di grande interesse, soprattutto se consideri che in esso è contemplato anche il diritto penale. Proprio in questo contesto si inserisce il delitto canonico. Vediamo di cosa si tratta.

Diritto canonico: cos’è?

Per diritto canonico si intende l’insieme delle regole che disciplina l’ordinamento della Chiesa: in particolare, esso fornisce le norme che stanno alla base dell’attività dei fedeli e delle strutture ecclesiastiche ovunque si trovino, nonché quelle che disciplinano le relazioni ecclesiastiche e quelle con la società esterna.

Il diritto canonico è altresì il diritto che si applica nello Stato di Città del Vaticano: in questo caso, rappresenta un vero e proprio ordinamento giuridico statale.

Il diritto canonico non va confuso con il diritto ecclesiastico, che corrisponde alle norme emanate da ciascun Stato per regolare i propri rapporti con la Chiesa cattolica e con tutte le altre confessioni religiose.

Delitto penale canonico: cos’è?

Il diritto canonico, così come il diritto di qualsiasi Stato, annovera tra le sue branche anche quella penale.

Il diritto penale canonico racchiude tutte le norme che disciplinano e sanzionano quelle condotte che, a causa della loro rilevante gravità, meritano una risposta sanzionatoria particolarmente forte.

Oggetto del diritto penale canonico è il delitto canonico: vediamo in cosa consiste.

Cos’è il delitto canonico?

Il delitto canonico può essere definito come quella condotta che costituisce una grave violazione dei precetti del diritto canonico e, a volte, anche di quelli del diritto statale (si pensi alla pedofilia, ad esempio).

Il delitto canonico, quindi, è un peccato che ha rilevanza non soltanto nel mondo della Chiesa, ma anche per la società civile.

Il delitto canonico consiste in una violazione esterna grave di una norma penale canonica, commessa per dolo o per colpa.

La violazione è esterna nel senso che deve essere percepibile materialmente; detto altrimenti, essa deve trascendere il mondo interiore della mente umana, nella quale si possono verificare scelte peccaminose, ma mai delittuose.

Si tratta di una specificazione che sarebbe inutile per il diritto penale come noi lo conosciamo: secondo la legge dello Stato, infatti, nessuno può essere punito per un fatto che ha solamente pensato.

Nel diritto canonico, invece, il peccato, inteso come mancanza ai precetti della Chiesa, è tipico anche del foro interno, cioè del pensiero; in altre parole, sbaglia anche colui che, con le sole intenzioni, va contro i precetti canonici.

Il delitto, al contrario, si presenta come un peccato sempre esteriore, cioè commesso materialmente, con valenza anche nel mondo sociale.

In sintesi, quindi, possiamo dire che :

  • il peccato è una trasgressione, interiore o esteriore, delle regole canoniche;
  • il delitto è un peccato il cui disvalore è percepibile anche all’esterno, cioè dalla società civile.

Esempi di delitto canonico

Sono esempi di delitto canonico:

  • l’apostasia, cioè il rifiuto formale della fede e l’abbandono della Chiesa provocato, ad esempio, dall’adesione ad un’altra religione o ad ideologie che professano l’ateismo, l’agnosticismo o altre dottrine non compatibili con la fede cattolica;
  • l’eresia, che consiste nella negazione non dell’intera fede, ma di un dogma di essa, come ad esempio quelli che riguardano la Trinità o Cristo;
  • la profanazione dell’Eucarestia;
  • la tentata celebrazione eucaristica da parte di chi non è ordinato sacerdote;
  • l’ascolto della confessione da parte di chi non è sacerdote;
  • la divulgazione della confessione;
  • l’abuso di minore;
  • la pedopornografia.

Delitto canonico: quali sono le pene?

Il diritto penale canonico prevede una serie di pene come risposta sanzionatoria al delitto; queste sanzioni, però, sono diverse da quelle previste dall’impianto giuridico italiano e che abbiamo brevemente richiamato nell’introduzione.

Le pene conseguenti alla commissione di un delitto canonico consistono nella privazione di un bene, spirituale o temporale, inflitta dall’autorità legittima al fine di correggere il reo e di punire il delitto commesso.

Le pene canoniche sono suddivise in:

  • medicinali o censure;
  • espiatorie.

Le pene possono essere comminate dopo la condanna (come avviene di solito), oppure automaticamente, per il fatto stesso di aver commesso un delitto: nel primo caso si parlerà di pene ferendæ sententiæ, nel secondo di pene latæ sententiæ.

Le pene medicinali sono: la scomunica, l’interdizione e la sospensione.

Le pene espiatorie, invece, possono esser perpetue o temporali, e sono:

  • la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo;
  • la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, o la proibizione di esercitarli in un determinato luogo o fuori di esso, ma mai sotto pena di nullità;
  • il trasferimento penale ad altro ufficio;
  • la dimissione dallo stato clericale.
 
Pubblicato : 2 Luglio 2023 16:34