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Deindicizzazione: ultime sentenze

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Diritto all’oblio; pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza; interesse pubblico alla conoscenza del fatto; diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

Servizio di hosting

Google paga i danni morali per la mancata rimozione delle url, relative ad una notizia oggetto di una condanna per diffamazione, comprese quelle riferibili ai siti gestiti da altri motori di ricerca. Ciò in quanto Google, come internet service provider, mette a disposizione degli utenti i riferimenti necessari per identificarli.

La Cassazione rigetta il ricorso di Google contro la condanna a pagare 25.000 euro di danni morali a causa della sofferenza patita da un utente, preso di mira da un collega che, nel suo website, lo additava come parente di un mafioso. News che si era diffusa sul web e rimasta accessibile anche dopo la condanna per diffamazione del suo autore e la richiesta di deindicizzazione delle url.

La Corte conferma la responsabilità di Google correggendo la motivazione del Tribunale che l’aveva fondata sull’articolo 2043 del Cc sul risarcimento del danno ingiusto per fatto illecito. Il Tribunale, errando, aveva considerato inapplicabile il Dlgs 70/2003 che attua il regime della dir. sul commercio elettronico, considerandolo relativo solo alla memorizzazione di informazioni commerciali fornite da altri.

Una norma, invece applicabile, secondo la quale la responsabilità scatta quando l’hosting non si attiva immediatamente per disabilitare l’accesso alle informazioni illecite di cui ha avuto conoscenza. È il caso di Google, intermediario tipico dell’informazione internet e, al contempo, banca dati che gestisce il catalogo delle migliori pagine selezionate dal web e organizza informazioni.

Cassazione civile sez. I, 08/06/2022, n.18430

Trattamento di dati personali mediante pubblicazione di un libro

L’azione di risarcimento dei danni per trattamento illecito dei propri dati personali – compiuto mediante la pubblicazione di un libro del quale viene chiesto il ritiro dal commercio – non involge il tema del diritto all’oblio, potendosi concretizzare la tutela di tale diritto riferito alla rete internet, solo con un’azione rivolta ai soggetti titolari dei motori di ricerca per la deindicizzazione della pagina web e non certamente per legittimare una pretesa risarcitoria nei confronti di chi abbia scritto un libro le cui pagine sono state successivamente inserite anche in internet. In tal caso la liceità del trattamento dei dati deve essere valutata avuto riguardo al perimetro dell’esimente dettata dal codice della privacy nel contesto dei limiti dell’attività giornalistica di cui all’art. 137 comma 2, la valutazione del cui superamento è questione di fatto incensurabile in cassazione.

Cassazione civile sez. I, 28/03/2022, n.9923

Richiesta di risarcimento del danno per illecito trattamento dei dati personali

Il diritto all’oblio si concretizza nella domanda di deindicizzazione di pagine web dai motori di ricerca. Ciò, con particolare riferimento alla rete Internet, implica un’azione rivolta ai soggetti che dei singoli motori siano titolari e che abbiano il controllo del programma accessibile dagli opportuni siti.

Non certamente, invece, per legittimare una pretesa risarcitoria nei riguardi di chi abbia a suo tempo scritto un libro, le cui pagine siano state poi inserite anche in Internet, sulla base di fatti divenuti, secondo la personale visione dell’interessato, di nessun interesse collettivo.

Cassazione civile sez. I, 28/03/2022, n.9923

Cancellazione delle copie cache di un’informazione

In tema di protezione del dati personali, la cancellazione delle copie “cache” relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte di detto motore di ricerca, di fornire una risposta all’interrogazione posta dall’utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla mera constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all’oblio dell’interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l’acquisizione dell’informazione relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona.

Cassazione civile sez. I, 08/02/2022, n.3952

Ponderazione del diritto all’oblio con il diritto alla diffusione dell’informazione

La cancellazione delle “copie cache” non postula la sussistenza delle condizioni di bilanciamento necessarie ad ottenere la deindicizzazione dei dati personali, ma esige una ponderazione più stringente tra il diritto all’oblio dell’interessato e il diritto alla diffusione delle informazioni per giustificare l’integrale e irreversibile eliminazione della notizia non più accessibile online attraverso qualsiasi ricerca effettuata sulla base di parole chiave anche diverse dal nome della persona.

Cassazione civile sez. I, 08/02/2022, n.3952

Diritto della collettività all’informazione

Il diritto alla cancellazione delle copie cache, relative a una informazione accessibile tramite il motore di ricerca, diversamente dal rimedio della deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, esige una ponderazione del diritto all’oblio dell’interessato con il diritto della collettività all’informazione, connessa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave diverse dal nome dell’interessato.

Cassazione civile sez. I, 08/02/2022, n.3952

Diritto all’oblio e cancellazione della copia cache

La cancellazione delle copie cache relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte del detto motore di ricerca, di fornire una risposta all’interrogazione posta dall’utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all’oblio dell’interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l’acquisizione dell’informazione, relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona.

Cassazione civile sez. I, 08/02/2022, n.3952

Diritto all’oblio e precisa individuazione dei risultati della ricerca

Ai fini della determinazione del petitum mediato, la domanda di deindicizzazione esige la precisa individuazione dei risultati della ricerca che l’attore intende rimuovere, e quindi, normalmente, l’indicazione degli indirizzi telematici, o URL, dei contenuti rilevanti a tal fine, anche se non è escluso che una puntuale rappresentazione delle singole informazioni che sono associate alle parole chiave possa rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare precisa contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali difese sul punto (fattispecie relativa all’azione intrapresa da un uomo per vedere accertato il suo diritto ad ottenere la rimozione da un motore di ricerca di tutti i risultati che comparivano digitando il proprio nome).

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, n.20861

Diritto della collettività all’informazione

Il diritto di ogni persona all’oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all’identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all’informazione, sicché, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul “web” un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la “deindicizzazione” dell’articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest’ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate.

(Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, solo in ragione del carattere non troppo risalente dell’informazione, aveva negato a un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, il diritto alla menzionata “deindicizzazione”, in relazione ad un articolo pubblicato sul “web”, ove era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza di tale imprenditore a clan mafiosi, non confermata dall’apertura di alcuna indagine nei confronti di quest’ultimo).

Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, n.15160

Diritto all’oblio, alla riservatezza e all’identità personale

Va cassata, ‘in parte qua’, la pronuncia di merito che, limitandosi a considerare il diritto all’oblio sotto il mero profilo temporale, senza raccordarlo con il diritto alla riservatezza e quello all’identità personale, aveva respinto la domanda con cui un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, aveva chiesto la deindicizzazione, in relazione a pagine web contenenti articoli giornalistici nei quali era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza dell’attore alla ‘ndrangheta.

Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, n.15160

Cos’è il diritto all’oblio?

Il diritto all’oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicchè nel caso di notizia pubblicata sul “web”, il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola “deindicizzazione” dell’articolo dai motori di ricerca.

(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz’altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta “on line”, non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all’oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione).

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9147

Bilanciamento con gli altri diritti e interessi meritevoli di tutela

In materia di diritto all’oblio, laddove il suo titolare lamenti la presenza sul web di un’informazione che lo riguardi, risalente al passato e che egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità e riservatezza, la garanzia del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e può trovare soddisfazione – fermo il carattere lecito della prima pubblicazione – nell’operazione di deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti dall’editore.

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9147

Gestore di motore di ricerca

Le disposizioni della Direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina web nella quale sono pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’articolo 8, paragrafi 1 o 5, di tale Direttiva, deve — sulla base di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea — verificare, alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della suddetta Direttiva, e nel rispetto delle condizioni previste in quest’ultima disposizione, se l’inserimento di detto link nell’elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all’articolo 11 della Carta.

Corte giustizia UE grande sezione, 24/09/2019, n.136

Gestore di sito Internet: plug-in social

Il gestore di un sito internet il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della Direttiva 95/46/CE. Tale responsabilità è tuttavia limitata all’operazione o all’insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le finalità e gli strumenti, vale a dire la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi.

Inoltre, l’articolo 10 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in una situazione del genere, l’obbligo di informazione previsto da tale disposizione incombe anche a detto gestore; l’informazione che quest’ultimo deve fornire alla persona interessata deve tuttavia riguardare soltanto l’operazione o l’insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui esso determina le finalità e gli strumenti.

Corte giustizia UE sez. II, 29/07/2019, n.40

Tutela del minore e diffusione di vicenda giudiziaria

A tutela del minore, e al fine di evitare il diffondersi di informazioni che lo riguardano anche nel nuovo contesto sociale da questi frequentato, deve disporsi l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre, nei social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerenti al figlio. Inoltre, per evitare che contenuti analoghi siano diffusi da terzi, il tutore deve essere autorizzato: a diffidare soggetti terzi dal diffondere tali informazioni; a richiedere la rimozione di tali contenuti; a richiedere, ai gestori dei motori di ricerca, la deindicizzazione di informazioni relative al minore.

Infine, per assicurare l’osservanza degli obblighi di fare a carico dei genitori, viene prevista l’astreinte di cui all’art. 614-bis c.p.c. disponendo che, in caso di mancata ottemperanza della madre all’obbligo di interrompere la diffusione di immagini, video, informazioni relative al figlio nei social network, ovvero di mancata ottemperanza all’obbligo di rimuovere tali dati, la stessa dovrà corrispondere l’importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere.

Tribunale Roma sez. I, 23/12/2017

Tutela dei dati personali del personaggio pubblico

Laddove i dati personali relativi a un personaggio pubblico, riportati in un articolo di critica politica (pubblicato nel 2010 e successivamente rimosso, a seguito di accordo transattivo, dall’archivio del quotidiano), emergano, in quanto riproposti da altro sito, nei risultati di una ricerca impostata in un motore di ricerca (nella specie, Google) col nome del detto personaggio, va disposta la deindicizzazione dell’indirizzo del sito rispetto alla ricerca avente per chiave quel nome.

Tribunale Milano sez. I, 28/09/2016, n.10374

Deindicizzazione e risarcimento danni

Va confermata la pronuncia di merito che: a) rilevata la facile accessibilità, nel sito web di un quotidiano on line, di un articolo di cronaca relativo a vicenda giudiziaria di natura penale ancora in attesa di definizione, per un periodo di tempo protrattosi dal momento dell’originaria pubblicazione a quello della diffida intimata dagli attori e, dunque, per due anni e mezzo; b) constatata la deindicizzazione dello scritto in data successiva all’inizio del procedimento, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, abbia giudicato contrario al principio dell’essenzialità dell’informazione il perdurare della disponibilità in rete dell’articolo dopo la diffida e sino alla deindicizzazione, riconoscendo in capo agli attori il diritto alla cancellazione dell’articolo, oltre al risarcimento dei danni.

Cassazione civile sez. I, 24/06/2016, n.13161

Lesione della propria reputazione e riservatezza

In materia di diritto all’oblio, inteso come “peculiare espressione del diritto alla riservatezza (privacy)”, l’utente può chiedere al motore di ricerca web la rimozione dei link da quei siti che ritiene lesivi della propria reputazione e riservatezza, ottenendo la cancellazione dei contenuti delle pagine web che offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona, solo se si tratta di un fatto non recente e di scarso interesse pubblico. Il diritto all’oblio deve infatti essere bilanciato con il diritto di cronaca e l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti acquisibili via web.

Il tribunale di Roma, in una delle prime pronunce sul tema, ha fatto applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 13 maggio 2014 escludendo la cosiddetta “deindicizzazione” chiesta da un avvocato in relazione a un’importante indagine giudiziaria risalente al 2013 non ancora conclusasi con archiviazioni o sentenze favorevoli e che ha coinvolto numerose persone.

Per il giudice romano i fatti sono ancora recenti e sono di sicuro e largo interesse, posto che si riferiscono a una persona che esercita un ruolo pubblico, ruolo attribuibile non solo al politico, “ma anche agli alti funzionari pubblici ed agli uomini d’affari (oltre che agli iscritti in albi professisonali)”. Inoltre, per le eventuali falsità delle notizie veicolate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca su Google, la responsabilità non è di Google ma dei gestori dei siti stessi.

Tribunale Roma sez. I, 03/12/2015, n.23771

Rimozione di un articolo di stampa ritenuto diffamatorio

È ammissibile per mezzo del ricorso ex art. 700 c.p.c. il provvedimento diretto alla rimozione da un sito web di un articolo di stampa ritenuto diffamatorio, nonché per ottenere la deindicizzazione presso i motori di ricerca del medesimo articolo.

Tribunale Napoli sez. II, 18/02/2015, n.1184

Richiesta di deindicizzazione di un contenuto presente su Internet

Rientra nella definizione di “trattamento di dati personali” stabilita dal “Codice della Privacy” quel complesso di operazioni atte a ricercare, memorizzare temporaneamente, indicizzare e mettere a disposizione degli utenti finali – secondo un determinato ordine di preferenza stabilito da un algoritmo -una serie di informazioni pubblicate da soggetti terzi su internet. Tale attività costituisce un trattamento di dati diverso ed ulteriore rispetto al trattamento di chi ha pubblicato le informazioni.

Pertanto, il gestore del suddetto motore di ricerca deve essere considerato a tutti gli effetti di legge quale titolare del trattamento. Conseguentemente le azioni volte a chiedere la rimozione, cancellazione o deindicizzazione di un contenuto presente su internet, possono essere rivolte sia a chi pubblica le informazioni sia ai gestori dei motori di ricerca.

Corte giustizia UE grande sezione, 13/05/2014, n.131

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Pubblicato : 18 Ottobre 2022 04:30