Decreto penale di condanna: ultime sentenze
Opposizione a decreto penale di condanna; pene pecuniarie e pene detentive.
Qual è il termine per presentare opposizione a decreto penale di condanna? L’opposizione al decreto penale di condanna richiede formule sacramentali o vincolate? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.
Esclusione da procedure selettive: il decreto penale di condanna è equiparabile alla sentenza?
Il decreto penale di condanna va equiparato alla sentenza di condanna ai fini dell’esistenza del fatto da valutare come elemento significativo per il provvedimento di esclusione da una procedura selettiva.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 28/04/2022, n.588
Il difensore di fiducia dell’imputato
Il difensore di fiducia dell’imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna.
Cassazione penale sez. III, 15/03/2022, n.16597
Durata del lavoro di pubblica utilità
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora non sia stata indicata la durata del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento ex art. 464-bis, comma 4, c.p.p., il giudice non può determinarla rinviando genericamente ai parametri di cui all’art. 133 c.p. posti in correlazione automatica con le indicazioni contenute in altri atti del procedimento (nella specie, la pena indicata nel decreto penale di condanna opposto dall’imputato), poiché, in tal modo, viene meno allo specifico onere motivazionale che impone di dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alla peculiarità del caso concreto.
Cassazione penale sez. V, 10/03/2022, n.22136
Sospensione del procedimento penale con messa alla prova e durata del lavoro di pubblica utilità
Il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, qualora non sia stata indicata la durata del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento stilato ai sensi dell’art. 464 -bis, comma 4, c.p.p., non può determinarla facendo generico riferimento ai parametri previsti dall’art. 133 c.p., posti in correlazione automatica con le indicazioni sanzionatorie contenute in altri atti del procedimento (nella specie, la pena indicata con la richiesta di decreto penale di condanna opposta dall’imputato), poiché in tal modo viene meno al proprio specifico onere motivazionale che impone, in tale ipotesi, di dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alle peculiarità del caso concreto.
Cassazione penale sez. V, 10/03/2022, n.22136
Presunzione di conoscenza del decreto penale di condanna
Mentre è legittima una presunzione relativa di non conoscenza del decreto penale di condanna, vincibile se dagli atti risulti la tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato o che questi abbia volontariamente, con atto quindi personalissimo, rinunciato all’opposizione, non lo è quella della conoscenza fondata su meccanismi meramente formali desunti dal perfezionamento del procedimento notificatorio che non sia sfociato nella notifica dell’atto a mani dell’interessato.
Cassazione penale sez. I, 02/02/2022, n.7946
Pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva di durata inferiore a sei mesi
È costituzionalmente illegittimo l’art. 53, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale». Una quota giornaliera di conversione di 250 euro, estremamente onerosa per molte persone, ha determinato, nella prassi, una drastica compressione del ricorso alla sostituzione della pena pecuniaria, finendo per trasformarla in un privilegio per i soli condannati abbienti, in contrasto con l’art. 3 Cost.
Si rende perciò necessario, reperendo nel sistema soluzioni normative già esistenti, ricorrere alla soluzione consistente nella sostituzione del minimo di 250 euro con quello di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva sostituita, stabilito dall’art. 459, comma 1-bis, c.p.p. in relazione al decreto penale di condanna. Resta ferma la stringente opportunità che il legislatore intervenga a restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale, nella consapevolezza che soltanto una disciplina della pena pecuniaria in grado di garantirne una commisurazione da parte del giudice proporzionata tanto alla gravità del reato quanto alle condizioni economiche del reo, e assieme di assicurarne poi l’effettiva riscossione, può costituire una seria alternativa alla pena detentiva (sentt. nn. 409 del 1989, 218 del 1974, 131 del 1979, 341 del 1994, 68 del 2012, 236 del 2016, 179 del 2017, 222 del 2018, 40, 88, 112, 279, 284 del 2019, 15, 73, 136 del 2020, 185 del 2021).
Corte Costituzionale, 01/02/2022, n.28
Emissione di un decreto penale del PM
È costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso. Il rigetto della richiesta di decreto penale per mancata contestazione di una circostanza aggravante comporta una valutazione di merito sulla res iudicanda, essendo insito in tale provvedimento il riconoscimento che, alla luce delle risultanze degli atti di indagine, non solo il fatto per cui si procede sussiste ed è addebitabile all’imputato (in caso contrario, il giudice rigetterebbe la richiesta per tale motivo), ma che è altresì aggravato da una circostanza trascurata dal pubblico ministero.
Inoltre, il rigetto della richiesta di decreto penale determina, per espressa previsione del codice di rito (art. 459, comma 3, c.p.p.), la restituzione degli atti al pubblico ministero e, con essa — secondo un costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità —, la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari (fase che si era chiusa con la precedente richiesta di decreto penale, che costituisce uno dei modi di esercizio dell’azione penale).
Di conseguenza, la successiva riproposizione della richiesta di decreto penale apre una nuova fase di giudizio che, sebbene omologa alla precedente, resta da essa distinta e nella quale, pertanto, la valutazione “contenutistica” insita nel provvedimento di rigetto della prima richiesta esplica la propria efficacia pregiudicante. Di qui, dunque, l’esigenza costituzionale che la nuova richiesta di decreto penale sia attribuita alla cognizione di altro giudice (sentt. nn. 401 del 1991, 124, 186, 261 del 1992, 439 del 1993, 453, 455 del 1994, 131, 155 del 1996, 346 del 1997, 224 del 2001, 400 del 2008, 153 del 2012, 18 del 2017, 7 del 2022; ord. n. 151 del 2004).
Corte Costituzionale, 21/01/2022, n.16
Gip rigetta decreto penale di condanna
Il Gip, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, è incompatibile a pronunciarsi su una nuova richiesta di decreto penale formulata dal Pm in conformità ai rilievi del giudice stesso. A stabilirlo è la Corte costituzionale decretando, sotto tale aspetto, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale. Per la Consulta l’imparzialità richiede che «la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto “terzo”, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie responsabilità ‘egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza».
Corte Costituzionale, 21/01/2022, n.16
Mancata contestazione di un’aggravante
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso.
Corte Costituzionale, 21/01/2022, n.16
Decreto penale di condanna: nullità
Il decreto penale di condanna emesso per un fatto diverso da quello oggetto della richiesta del pubblico ministero è affetto da nullità assoluta e insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Cassazione penale sez. III, 11/01/2022, n.15213
Estinzione del reato
L’estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell’art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva.
Cassazione penale sez. III, 26/11/2021, n.3574
Opposizione a decreto penale di condanna
È inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di posta elettronica certificata: ciò in quanto vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell’assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale, in termini generali, il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (nella specie la suddetta opposizione era stata presentata durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19, ma la facoltà delle parti di depositare atti per via telematica in tale fase è stata introdotta, in via derogatoria e transitoria, solo in epoca successiva a quella della proposizione dell’opposizione da parte dell’accusata).
Cassazione penale sez. IV, 13/10/2021, n.37723
Provvedimento del Gip
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, la rigetti per la ritenuta rilevanza ostativa dell’opposizione del querelante, atteso che un tale provvedimento, pur erroneo a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., ad opera della sentenza Corte cost. n. 23 del 2015, non impedisce al pubblico ministero di reiterare la richiesta stessa, ovvero, eventualmente, di esercitare l’azione penale con le forme ordinarie, di modo che una successiva corretta determinazione giudiziale possa dare corretto impulso al procedimento.
Cassazione penale sez. II, 28/09/2021, n.38120
L’abnormità dell’atto processuale
L’abnormità dell’atto processuale è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità allorquando la stessa incida, in termini essenziali, sul “thema decidendum” devoluto alla Corte. (Fattispecie di ritenuta abnormità del provvedimento con cui il tribunale, successivamente all’instaurazione di giudizio immediato, aveva dichiarato l’esecutività del decreto penale di condanna per tardività dell’opposizione).
Cassazione penale sez. III, 14/09/2021, n.34683
Valenza probatoria del decreto penale di condanna
Nell’azione di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato, la produzione del il decreto penale di condanna o di altri documenti contenuti nel fascicolo penale dovrà essere valutata dal giudice alla stregua di indizi o prove, da soli sufficienti a dimostrare l’illiceità del fatto laddove il convenuto non ne contesti l’attendibilità.
Corte appello Catanzaro sez. II, 28/06/2021, n.937
Nullità del decreto penale di condanna
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, davanti al quale si sia instaurato giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiari la nullità di quest’ultimo ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, perché si colloca al di fuori delle ipotesi tassativamente previste e perché determina una stasi processuale non rimuovibile se non con l’impugnazione.
(Nella specie, il Tribunale aveva rimesso gli atti al pubblico ministero, a seguito di dichiarazione di nullità del decreto penale di condanna, per il mancato inserimento nello stesso dell’avviso della facoltà di chiedere, mediante l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, come previsto a seguito della sentenza C. Cost. n. 201 del 6 luglio 2016).
Cassazione penale sez. III, 25/06/2021, n.33080
Insussistenza di elementi idonei a fondare la responsabilità dell’imputato
In tema di procedimento per decreto, non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di emissione del decreto penale di condanna per insussistenza di elementi idonei a fondare la responsabilità dell’imputato, senza pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., atteso che un tale provvedimento si inserisce nel novero dei poteri cognitivi conferiti al suddetto giudice dall’art. 459, comma 3, c.p.p., che, al di fuori di qualsiasi automatismo, gli riconosce la possibilità di un ampio sindacato sul merito della richiesta.
Cassazione penale sez. II, 16/06/2021, n.28288
Restituzione in termini per opposizione a decreto penale di condanna
In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, è onere dell’imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l’istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico di quest’ultimo le conseguenze del mancato superamento dell’incertezza circa l’effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato.
Cassazione penale sez. III, 08/06/2021, n.34900
Presentazione dell’opposizione a decreto penale di condanna
L’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, con la conseguenza che, in tal caso, il referente temporale per valutare la tempestività dell’opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell’atto.
Cassazione penale sez. III, 20/05/2021, n.35431
Giudizio abbreviato e decreto penale di condanna
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., sicché, in caso di giudizio abbreviato conseguente a decreto penale di condanna opposto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto stesso, non contenendo l’art. 180 c.p.p. alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione.
Cassazione penale sez. IV, 29/04/2021, n.21552
Il giudice dell’impugnazione
Il giudice dell’impugnazione ha il potere di sindacare la correttezza del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare, con la conseguenza che può dichiarare l’impugnazione tardiva. (Fattispecie in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna).
Cassazione penale sez. IV, 27/04/2021, n.20420
Notifica di un decreto penale di condanna
Integra il reato previsto dall’art. 616 c.p. la sottrazione o distrazione, al fine di prenderne visione, ovvero la distruzione o la soppressione, di un atto giudiziario inviato per la notifica ad altri, rientrando tale comunicazione nel concetto di “corrispondenza”. (Fattispecie relativa al ritiro di copia per la notifica di un decreto penale di condanna da parte di un soggetto falsamente qualificatosi come marito della destinataria).
Cassazione penale sez. V, 23/03/2021, n.23049
Opposizione a decreto penale di condanna
L’opposizione a decreto penale di condanna costituisce un mezzo di impugnazione, e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli articoli 582 e 583 del Cpp, tra cui la presentazione per mezzo incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, ma in tal caso il referente temporale per valutare la tempestività dell’opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell’atto.
Cassazione penale sez. VI, 19/06/2019, n.28025
Estinzione del reato conseguente al decreto penale di condanna
L’estinzione del reato conseguente al decreto penale di condanna prevista dall’art. 460 u.c. c.p.p., è più favorevole rispetto all’estinzione conseguente lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.
Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 03/06/2019
Pena detentiva e pena pecuniaria
Il comma 1-bis dell’art. 459 c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che, in relazione al decreto penale di condanna, ha previsto una deroga a quanto disposto dall’art. 135 c.p.p. in ordine al ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, è norma processuale con effetti sostanziali, poiché implica un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto al precedente, pur se collegato alla scelta del rito, e si applica, quindi, anche nelle ipotesi in cui il decreto penale sia stato emesso precedentemente ma notificato nel vigore della richiamata disposizione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.
Cassazione penale sez. III, 23/05/2019, n.30691
Giudizio di inaffidabilità del partecipante a gara pubblica
Il decreto penale di condanna opposto non è utilizzabile per il giudizio di inaffidabilità di un operatore economico partecipante ad una gara pubblica, ciò in quanto risulta impossibile ricollegare effetti vincolanti ad un accertamento sommario e privo di contraddittorio, quale è quello del decreto penale.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 14/05/2019, n.576
Termine per presentare opposizione a decreto penale di condanna
Ricorre una situazione di fatto riconducibile ad una causa di forza maggiore, legittimante la restituzione nel termine per presentare opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 175 cod. pen., nel caso di grave incidente d’auto subito dall’unico difensore di fiducia dell’imputato che, ricevuta la nomina in proprio favore il giorno stesso dell’incidente, si sia trovato, in conseguenza di esso, nella materiale impossibilità di depositare detta nomina con l’atto di opposizione.
(In motivazione, la Corte ha aggiunto che, la brevità del termine per proporre l’opposizione rende inesigibile sia una costante verifica, da parte dell’imputato, dell’effettiva capacità del difensore di portare a compimento il mandato conferitogli, sia il dovere, da parte di questi, qualora affetto da grave patologia, di informare direttamente od indirettamente il primo dell’impossibilità di adempiere).
Cassazione penale sez. II, 17/04/2019, n.21726
Decreto penale di condanna: l’estinzione del reato
L’effetto estintivo del reato, giudicato con decreto penale di condanna, di cui all’articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, è impedita dalla commissione di un delitto nel termine di cinque anni (ovvero di una contravvenzione nel termine di due anni), decorrente tale termine dall’irrevocabilità del decreto, a condizione che l’ulteriore reato sia accertato con sentenza passata in giudicato, ancorché pronunciata oltre il quinquennio, in caso di delitto (ovvero il biennio, in caso di contravvenzione).
Cassazione penale sez. I, 28/03/2019, n.17411
Giudizio davanti al giudice monocratico
Nel giudizio che si svolge davanti al giudice monocratico a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il termine dilatorio per la comparizione della parte in giudizio è quello di trenta giorni, di cui agli artt. 464, comma 1, e 456, comma 3, c.p.p., e non quello di sessanta giorni previsto dall’art. 552, comma 3, stesso codice in funzione della valutazione circa la richiesta di accesso ai riti speciali, atteso che, in tal caso, la scelta di accedere o meno al rito alternativo deve essere stata già effettuata all’atto della opposizione al decreto penale.
(In motivazione, la Corte ha osservato che la previsione di un diverso termine a comparire è conforme ai canoni di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., sia in considerazione della differente posizione processuale dell’imputato citato a giudizio con rito ordinario rispetto all’opponente a decreto penale di condanna, sia in quanto il termine ridotto per la comparizione in giudizio riflette il differente grado della prova raccolta, che presuppone l’accesso alla fase dibattimentale attraverso il giudizio immediato).
Cassazione penale sez. II, 21/03/2019, n.20876
Richiesta di emissione del decreto penale di condanna
Non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, per l’inosservanza del termine di sei mesi entro il quale l’istanza, a norma dell’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., deve essere presentata.
Cassazione penale sez. II, 07/03/2019, n.21485
Opposizione a decreto penale di condanna: cosa è richiesto?
L’opposizione a decreto penale di condanna non richiede formule sacramentali o vincolate essendo sufficiente che risulti espresso, inequivocabilmente, l’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale.
(In applicazione del suddetto principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione concordata della pena, formulata nei termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna senza manifestare esplicitamente la volontà di opporsi al decreto medesimo).
Cassazione penale sez. IV, 26/02/2019, n.13598
Nullità del decreto penale di condanna
In tema di procedimento per decreto, ove con l’atto di appello venga fatta valere la nullità del decreto penale revocato nel giudizio conseguente all’opposizione, l’interesse all’impugnazione deve essere valutato con riferimento alle statuizioni della sentenza di primo grado, assorbente il decreto, e non con riguardo alle statuizioni contenute nel decreto penale di condanna.
(Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d’appello che aveva escluso l’interesse dell’imputato a dedurre la nullità del decreto penale di condanna per l’omesso avviso della facoltà di richiedere la messa alla prova, non considerando che l’esito positivo della stessa avrebbe precluso al giudice di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza infatti del Prefetto a norma dell’art. 224, comma 3, cod. strada).
Cassazione penale sez. IV, 14/02/2019, n.17659
Mancato avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova
In tema di procedimento per decreto, la nullità del decreto penale di condanna che, privo dell’avviso della facoltà per l’imputato di chiedere, mediante l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, sia stato sì emesso prima dell’entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, ma notificato al destinatario in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 201 del 2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p. nella parte in cui tale avviso non prevede – può essere eccepita alla prima udienza utile del giudizio instauratosi con l’opposizione successiva a detta pronuncia della Corte costituzionale, non incorrendo l’imputato nella preclusione di cui all’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., a condizione tuttavia che a tale eccezione segua la richiesta di messa alla prova.
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’obbligo informativo, presidiato dalla sanzione di nullità, non può ridursi ad un mero requisito formale, essendo invece strumentale all’effettivo esercizio del diritto di difesa che si estrinseca nella stessa richiesta di accesso al beneficio altrimenti precluso).
Cassazione penale sez. III, 05/02/2019, n.14727
Rigetto della richiesta di decreto penale di condanna
Il provvedimento che rigetta la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova per mancanza dell’attestazione della richiesta di programma trattamentale non implica il rigetto dell’opposizione alla definizione del processo con decreto penale di condanna.
Cassazione penale sez. IV, 28/11/2018, n.5449
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