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Decreto penale di condanna: come funziona la notifica?

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(@mariano-acquaviva)
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Come funziona la condanna preventiva al pagamento di una pena pecuniaria? Come fare opposizione se l’atto giudiziario è finito in giacenza?

La legge ha previsto una “scorciatoia” per porre fine a procedimenti che sarebbe inutile portare per le lunghe, vista l’evidente colpevolezza del responsabile e la scarsa gravità del reato commesso. Si tratta del decreto penale di condanna, con cui il pm chiede al giudice di condannare l’imputato al pagamento di una somma di denaro, anche in luogo di quella che, altrimenti, sarebbe stata una pena detentiva.

Il decreto penale presenta notevoli vantaggi per l’imputato, in quanto: la pena è ridotta fino alla metà; non c’è alcuna condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie; il provvedimento non ha efficacia nel giudizio civile o amministrativo ed è prevista l’estinzione del reato per buona condotta se negli anni successivi non si commettono altri crimini. Inoltre, seppur iscritto nel casellario giudiziale, non risulta presente nel certificato che sia richiesto dall’interessato.

La legge consente comunque di contestare il decreto penale, in quanto trattasi pur sempre di una condanna, seppur molto lieve. Con l’opposizione l’imputato chiede di essere giudicato nel processo, avvalendosi delle prove a sua difesa. Per fare ciò, però, occorre rispettare un termine preciso, che è di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento. Ecco per quale motivo è fondamentale sapere come funziona la notifica del decreto penale di condanna.

Che cos’è il decreto penale di condanna?

Il decreto penale di condanna è il provvedimento con cui il giudice condanna l’imputato al pagamento di una pena pecuniaria, eventualmente inflitta anche in sostituzione di una pena detentiva.

In pratica, il decreto penale è un provvedimento di condanna a tutti gli effetti, caratterizzato dal particolare contenuto e dalla procedura con cui viene adottato:

  • dal punto di vista del contenuto, con decreto non è possibile condannare al carcere ma solo al pagamento di una somma di denaro;
  • dal punto di vista della procedura, il decreto è emesso senza la partecipazione dell’imputato, il quale riceve la condanna senza essersi potuto difendere in alcun modo.

Quando si chiede il decreto penale di condanna?

Il decreto penale di condanna viene emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero il quale, valutato il tipo di reato commesso e la pena che dovrebbe essere inflitta, ritiene che sia inutile andare a giudizio [1].

Ad esempio, il pm può chiedere l’emissione di un decreto penale di condanna per colui che è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza, con accertamento incontestabile tramite alcoltest.

In un’ipotesi del genere, essendo evidente la responsabilità del soggetto per un reato tutto sommato non grave, il pm potrebbe chiedere al giudice di emettere un decreto penale di condanna a carico dell’imputato.

Requisiti per l’emissione del decreto penale

Perché un decreto penale di condanna possa essere validamente chiesto ed emesso occorre che:

  • non ci sia stata opposizione da parte del querelante, quando si tratta di un reato procedibile a querela;
  • la richiesta deve essere presentata al giudice entro sei mesi dalla data in cui il nome dell’imputato è iscritto nel registro delle notizie di reato;
  • debba applicarsi solo una pena pecuniaria.

Solo in presenza di queste condizioni il giudice può accogliere la richiesta di emissione del decreto penale di condanna proveniente dal pm.

Decreto penale: come si calcola la pena pecuniaria?

Come più volte detto, il decreto penale può condannare solo al pagamento di una pena pecuniaria, che si calcola in questo modo:

  • se per il reato è già prevista la possibilità di una condanna esclusiva alla pena pecuniaria, allora sarà sufficiente applicare lo sconto fino alla metà sull’importo previsto dalla legge. Ad esempio, la diffamazione a mezzo stampa è punita con la reclusione oppure con la multa non inferiore a 516 euro. Se il pm chiede il decreto penale, può quindi domandare la condanna a tale importo, eventualmente diminuendolo fino alla metà (258 euro);
  • se invece per il reato è prevista una pena detentiva, allora bisogna convertirla in pecuniaria, stabilendo per ogni giorno di detenzione un valore che va da un minimo di 75 a un massimo di 225 euro. Ad esempio, se l’imputato deve essere condannato a 3 mesi di reclusione, bisognerà moltiplicare ogni giorno per l’importo stabilito dal giudice (ad esempio, 90 giorni x 75 euro = 6.750 euro). Nel determinare il valore giornaliero per la conversione della pena il giudice tiene conto anche della situazione economica dell’imputato.

Quali sono i vantaggi del decreto penale?

I vantaggi del decreto penale di condanna sono notevoli:

  • non si rischia il carcere;
  • non ci sono pene accessorie (come ad esempio l’interdizione da una professione);
  • non bisogna pagare spese processuali né legali in quanto, se non si intende fare opposizione, non serve nemmeno l’avvocato;
  • si beneficia di uno sconto di pena fino alla metà;
  • la condanna non ha valore in un eventuale processo civile o penale;
  • la condanna viene iscritta nel certificato penale ma non è visibile dai privati. In pratica, è (quasi) come avere la fedina penale pulita;
  • il reato si estingue cinque anni dopo il decreto (due anni, se si è trattata di semplice contravvenzione), se non si commette un nuovo reato. La conseguenza è che, in futuro, l’imputato conserva la possibilità di poter accedere a benefici importanti, come ad esempio la sospensione condizionale della pena.

Cos’è l’opposizione a decreto penale di condanna?

L’imputato destinatario del decreto penale, ritenendosi innocente, potrebbe non accettare la condanna. In questo caso può proporre opposizione, chiedendo di essere giudicato in un regolare processo oppure di accedere a un rito alternativo come l’abbreviato, il patteggiamento o la messa alla prova.

Per fare ciò, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto l’imputato, personalmente o a mezzo del proprio avvocato, può proporre opposizione mediante dichiarazione da depositare presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto [2].

Insomma: con l’opposizione l’imputato ottiene quel processo che gli è stato negato inizialmente, così da poter far valere le proprie ragioni.

Come funziona la notifica del decreto penale di condanna?

Il decreto penale di condanna, per produrre effetti e per consentire all’imputato di proporre opposizione, deve necessariamente essere notificato all’imputato.

La comunicazione al destinatario è talmente importante che, secondo la legge, se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.

In genere, per le notifiche penali ci si avvale delle forze dell’ordine. Polizia, carabinieri, guardia di finanza: le notificazioni possono essere curate da qualsiasi appartenente alla polizia giudiziaria.

Gli atti possono essere affidati per la notifica anche agli ufficiali giudiziari. L’ufficiale giudiziario è un funzionario pubblico (un dipendente della pubblica amministrazione e, nello specifico, del Ministero della giustizia) adibito alla notifica degli atti giudiziari di qualsiasi natura: civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.

L’ufficiale giudiziario può notificare gli atti in due modi: recandosi personalmente presso il destinatario oppure avvalendosi dei servizi postali [3]. È in quest’ultimo caso che si pone il problema della giacenza della notifica del decreto penale di condanna.

La giacenza del decreto penale di condanna

Quando il portalettere deve consegnare una raccomandata e non trova nessuno in casa lascia nella cassetta postale un tagliando (il cosiddetto “avviso di giacenza”) con cui informa il destinatario del tentativo di consegna e che l’atto si trova in giacenza presso l’ufficio postale.

Nel caso di atto giudiziario (come, appunto, nell’ipotesi di decreto penale di condanna), il postino che non ha potuto eseguire la notifica deve compiere un diverso adempimento: deve cioè inviare al destinatario un’apposita raccomandata a/r con cui lo avvisa del tentativo di consegna e della giacenza del plico. Questa lettera si chiama comunicazione di avvenuto deposito (o, per brevità, CAD).

In questa ipotesi, l’atto giudiziario (nel nostro caso, il decreto penale di condanna) resterà in giacenza presso le poste per sei mesi prima di essere restituito al mittente; tuttavia, se non si procederà al ritiro entro dieci giorni, la notifica si intenderà comunque perfezionata.

Se il decreto penale di condanna è finito in giacenza per assenza del destinatario, da quando comincia a decorrere il termine utile per proporre opposizione? Dal momento in cui il destinatario si è recato alle poste per ritirare l’atto oppure da quando il postino a tentato di eseguire la notifica? Cosa succede, poi, se l’atto non viene affatto ritirato?

Secondo la Corte di Cassazione [4], la notificazione a mezzo del servizio postale, nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico, si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata (Cad) o con il ritiro del piego da parte del destinatario, se esso avviene entro il predetto periodo di dieci giorni.

È quindi inammissibile l’opposizione a decreto penale presentata entro il termine di quindici giorni decorrenti, però, dal ritiro del plico avvenuto dopo il suddetto periodo di giacenza.

In altre parole, se l’imputato non è in casa al momento della notifica, i quindici giorni per proporre opposizione decorrono a partire dal decimo giorno successivo al tentativo di consegna (cioè dall’inizio della giacenza dell’atto) sempreché, nel frattempo, l’atto non sia stato ritirato dal destinatario.

Il 1° del mese il postino si reca dall’imputato per notificargli il decreto penale di condanna. Non trovando nessuno in casa, lascia l’atto in giacenza presso le poste, inviando contestualmente all’imputato una raccomandata (Cad) con cui lo si avvisa del tentativo di consegna. Se l’atto non viene ritirato, la notifica si intende perfezionata dopo dieci giorni, quindi l’11 del mese. Da questo momento decorrono i 15 giorni utili per fare opposizione, che scadono quindi il 26 dello stesso mese.

Il 1° del mese il postino si reca dall’imputato per notificargli il decreto penale di condanna. Non trovando nessuno in casa, lascia l’atto in giacenza presso le poste, inviando contestualmente all’imputato una raccomandata (Cad) con cui lo si avvisa del tentativo di consegna. Ricevuto l’avviso, il 5 del mese il destinatario si reca alle poste per ritirare l’atto. È da questo momento che decorrono i 15 giorni utili per fare opposizione, che scadono quindi il 20 dello stesso mese.

Non conta, quindi, che l’imputato non si sia mai preoccupato di andare a ritirare il decreto penale di condanna in giacenza alle poste: decorsi dieci giorni da quando gli è stato comunicato, con raccomandata, il deposito dell’atto alle poste, la notifica si intenderà comunque perfezionata.

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Pubblicato : 16 Dicembre 2022 08:00