Decreto ingiuntivo: tutti i modi per provare il credito
Fatture, libri contabili, delibere condominiali, assegni, sentenze: come dimostrare al giudice per iscritto di avere diritto a reclamare una somma o un bene.
Raramente quando si va a chiedere un decreto ingiuntivo vantando un credito si viene creduti sula parola: occorrerà, infatti, dimostrare di avere il diritto di pretendere una somma di denaro o un bene da un debitore. Ecco, dunque, per chi si rivolge a un giudice affinché emetta il decreto ingiuntivo, tutti i modi per provare il credito per il quale si vuole avviare ‘azione esecutiva.
I modi per convincere il tribunale a firmare il provvedimento sono diversi, a seconda del credito stesso. In genere, si tratta di documenti che:
- legali e dai quali risulta in modo inequivocabile l’esistenza del credito;
- provengono dal debitore o da terzi.
Spetta, comunque, a giudice valutare a sua discrezione l‘autenticità e l’idoneità delle prove presentate al fine dell’emissione del decreto ingiuntivo. Vediamo nel dettaglio tutti i modi per dimostrare il credito.
La fattura
La fattura è titolo più adeguato all’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa. Tuttavia, nell’eventuale giudizio di opposizione, questo documento non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto. Le fatture, infatti, provano solo la provenienza delle dichiarazioni in esse contenute da chi le ha sottoscritte ma non la loro veridicità.
Nel giudizio di opposizione, quindi, la fattura può integrare una prova piena solo se:
- non è contestata dall’opponente; diversamente non può costituire prova a favore della parte che l’ha emessa, che deve quindi dimostrare la fondatezza della propria pretesa;
- è ammessa dall’opponente in modo esplicito o implicito.
In caso contrario, la fattura può costituire, a dir tanto, un semplice indizio.
La fattura commerciale ha efficacia probatoria nei confronti di entrambe le parti circa l’esistenza del corrispondente contratto, se risulta accettata dal contraente destinatario della prestazione.
Le fatture elettroniche generate e trasmesse mediante il sistema di interscambio non soddisfano da sole il requisito della prova scritta, se non accompagnate dall’estratto autentico notarile.
L’estratto conto e saldaconto
Qualsiasi banca può chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo sulla base di:
- estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da un suo dirigente, il quale deve dichiarare che il credito è vero e liquido, in assenza di contestazione circa la spettanza delle somme dovute. Contiene tutti i movimenti del conto corrente e delle singole partite contabili giustificative della pretesa creditoria con indicazione, come risultato finale, del saldo;
- estratto del saldaconto, vale a dire sulla base di un documento diverso dal normale estratto conto, che riporta il saldo finale dei rapporti regolati in conto corrente ma non le singole partite hanno formato il saldo.
Ai fini del valore probatorio nella fase eventuale di opposizione al decreto ingiuntivo:
- l’estratto conto, trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista e in assenza di contestazioni, è idoneo a costituire prova, fino a dimostrazione contraria;
- l’estratto di saldaconto assume rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi.
Per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo, la banca deve provare l’avvenuta ricezione dell’estratto conto da parte del cliente e deve allegare al ricorso per ingiunzione di pagamento il contratto di apertura di conto corrente redatto in forma scritta.
Libri, scritture o registri contabili
Altri modi di provare il credito per ottenere un decreto ingiuntivo riguardano le somministrazioni di merci, denaro e servizi fatti da imprenditori commerciali e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tali attività. Possono essere considerati elementi di prova:
- gli estratti autentici dei libri e delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute;
- gli estratti autentici delle scritture contabili richieste dalla normativa tributaria e tenuta con l’osservanza della stessa, ad esempio il registro delle fatture.
Sono prove idonee anche i libri o i registri della Pubblica amministrazione per i crediti dello Stato o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, se un funzionario autorizzato o un notaio ne attesta la tenuta conforme a leggi e regolamenti.
Parcelle per onorari, spese o altre prestazioni
Il decreto ingiuntivo può anche essere chiesto da:
- avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o chiunque abbia prestato la propria opera in occasione di un processo, per ottenere il pagamento dei compensi per le loro prestazioni oppure il rimborso delle spese;
- notai o altri liberi professionisti per il pagamento di onorari, diritti o rimborsi loro spettanti in base alla legge professionale.
Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i modi per provare il credito ai fini ti ottenere il decreto ingiuntivo possono essere:
- l’accordo scritto concluso con il cliente in cui si determina la misura del compenso, considerando però che il preavviso di parcella non è sufficiente come prova dell’attività svolta;
- parcella sottoscritta dal richiedente il decreto corredata dal parere di congruità della competente associazione professionale.
I due documenti hanno un valore probatorio diverso nella fase eventuale di opposizione a decreto ingiuntivo, cioè:
- l’accordo scritto fa piena prova (fino a dimostrazione contraria);
- la parcella vistata dall’associazione professionale ha valore di indizio perché è una semplice dichiarazione unilaterale del professionista. È necessario quindi provare quantità e qualità delle proprie prestazioni professionali.
Per quanto riguarda il solo compenso dell’avvocato, dal 29 agosto 2017 il professionista ha l’obbligo di fornire un preventivo scritto al proprio cliente. Significa che, per gli incarichi ricevuti a partire da tale data, l’emissione del decreto ingiuntivo può essere concessa solo depositando l’accordo scritto con il cliente.
Il contratto
Di norma, il contratto viene considerato una delle più idonee prove scritte per dimostrare la titolarità di un credito ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo. Si parla, quindi, di contratti di lavoro, di vendita, di locazione, ecc., quando si deve recuperare una somma non pagata o un bene non consegnato.
Il contratto deve essere regolarmente sottoscritto dalle parti.
Le polizze
Sono considerate prove idonee per dimostrare un credito le polizze come, ad esempio:
- la polizza fideiussoria tra contraente-debitore a favore di un creditore-beneficiario e l’assicurazione o la banca che emette la polizza: la compagnia di assicurazioni si assume l’impegno di pagare un determinato importo al beneficiario, per garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta;
- la polizza assicurativa;
- la polizza di carico;
- la polizza di pegno, rilasciata al mutuatario dalle banche che esercitano il credito su pegno.
Telegrammi o fax
Il telegramma è una prova scritta idonea all’emissione di un decreto ingiuntivo sia quando l’originale è consegnato all’ufficio di partenza ed è sottoscritto dal mittente, sia quando è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente senza sottoscriverlo (ad esempio, perché dettato per telefono).
Anche l’invio di un atto via fax rientra fra le riproduzioni meccaniche in grado di provare un credito se il destinatario del decreto non ne disconosce la conformità.
I titoli di credito
Nel caso in cui credito per il quale si chiede il decreto ingiuntivo sia fondato su un assegno bancario, è possibile chiedere l’emissione del provvedimento, anche provvisoriamente esecutivo, mediante la produzione dell’assegno in fotocopia per far presumere esistente il rapporto obbligatorio e per consentire al giudice di decidere.
La richiesta viene accettata anche su un assegno bancario non valevole come tale perché, ad esempio, è stato emesso privo di data e luogo e il titolo è stato utilizzato come promessa di pagamento.
Pure la cambiale costituisce prova scritta. Il giudice può emettere il decreto ingiuntivo anche se il creditore ne consegna una fotocopia e si impegna a depositare l’originale successivamente.
Il verbale dell’assemblea di condominio
Qui si parla del ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento delle quote dovute dai condòmini per le spese di gestione delle cose comuni. Il giudice, pertanto, deve dichiarare l’immediata esecutività del decreto ingiuntivo.
A tal fine, sono modi per provare il credito:
- il verbale di un’assemblea condominiale che indica le spese occorrenti per la conservazione o ‘uso delle parti comuni;
- il verbale di approvazione del preventivo delle spese o del consuntivo della gestione annuale;
- il verbale di approvazione del rendiconto;
- la delibera dell’assemblea di approvazione dello stato di ripartizione delle quote condominiali;
- la ricevuta di pagamento mensile relativa alle spese condominiali, anche se in questo caso occorre anche lo stato di ripartizione della spesa approvata dall’assemblea.
Documenti in materia di diritto del lavoro e previdenziale
Sono modi per provare il credito al fine di poter chiedere il decreto ingiuntivo:
- i verbali di accertamento eseguiti dall’Ispettorato del lavoro e dai funzionari di altri enti (Inps e Inail) per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;
- le attestazioni di debito contributivo dell’ente assicurativo o previdenziale, rilasciato dal direttore della sede provinciale Inps;
- la busta paga nelle forme di un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione;
- la richiesta di esercizio dell’opzione che deriva dall’ordinanza di reintegra sulla base della retribuzione indicata.
Sentenze e ordinanze
Sono prove scritte idonee a dimostrare il credito per l’emissione di un decreto ingiuntivo:
- la sentenza di condanna generica se accompagnata da altri documenti che consentono di determinare l’importo esatto dovuto dal debitore;
- l’ordinanza di rilascio dell’immobile locato, a carico dell’inquilino, nel procedimento di sfratto per morosità.
È ammesso anche il lodo arbitrale con valore di sentenza o irrituali.
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