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Decreto ingiuntivo, notifica nulla, tardiva e inefficacia

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(@mariano-acquaviva)
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Nullità della notificazione, precetto, opposizione all’esecuzione, inefficacia del decreto ingiuntivo, mancata notifica nei termini di legge e inesistenza.

Chi vanta un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di un’altra persona può chiedere al giudice l’emissione di un provvedimento – denominato “decreto ingiuntivo” – con cui si intima al debitore di pagare immancabilmente entro il termine di quaranta giorni, pena la definitiva esecutività del provvedimento stesso e, di conseguenza, la possibilità di agire con l’espropriazione forzata dei suoi beni.

Perché tutto ciò possa accadere occorre però che il creditore – per mezzo del suo avvocato – effettui tempestivamente alcuni adempimenti. In questo preciso contesto si pone il problema della notifica del decreto ingiuntivo: quando ricorrono le ipotesi di nullità, tardività e inefficacia? Scopriamolo.

Cos’è la notifica del decreto ingiuntivo?

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, il creditore deve procedere a notificarlo al debitore affinché questi sia messo nelle condizioni di ottemperare all’ordine contenuto nel provvedimento.

Alla notifica l’avvocato provvede tramite gli ufficiali giudiziari oppure in proprio, mediante spedizione postale o pec (se il debitore ne ha una).

La notifica del decreto ingiuntivo va fatta entro sessanta giorni dalla sua emissione.

Nullità della notifica: come farla valere?

In caso di nullità della notifica, anche se ciò determina l’inefficacia del titolo esecutivo, il debitore può contestare tale vizio solo proponendo opposizione al decreto ingiuntivo stesso [1] o con la cosiddetta opposizione tardiva [2], ossia anche dopo scaduto il termine dei 40 giorni fissati dal decreto, sempre che tale nullità gli abbia impedito di averne tempestiva conoscenza.

Egli non può, quindi, procedere, in un momento successivo alla notifica del precetto, con l’opposizione all’esecuzione [3] o agli atti esecutivi [4], davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo [5].

Il codice di procedura civile [2] prevede il rimedio della cosiddetta opposizione tardiva nel caso di irregolarità della notificazione, ossia di tutti quei vizi che la inficiano e, quindi, anche per l’ipotesi di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, che comporta [6] l’inefficacia del provvedimento [7].

Inefficacia e inesistenza: differenza

Il decreto ingiuntivo diventa inefficace se non viene notificato entro 60 giorni dalla sua emissione [8].

Alla mancata notifica dello stesso viene equiparata l’inesistenza della notifica.

In entrambi i casi si presume che il creditore abbia voluto abbandonare la pretesa e dunque il titolo diventa inefficace.

Nullità della notifica

Diverso è il caso della nullità: la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.

Pertanto, potendo tale nullità o irregolarità essere fatta valere a mezzo dell’opposizione tardiva [2], deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia [9].

Inefficacia del decreto ingiuntivo: quando?

L’inefficacia del decreto ingiuntivo è, dunque, riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità o irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso [10].

Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell’opposizione tardiva [2], la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sul merito della pretesa del creditore, e dunque non indirizzata all’apertura del giudizio di merito, non è idonea ad alcun risultato utile per l’opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria.

 
Pubblicato : 17 Marzo 2024 16:39