Decreto ingiuntivo: che succede dopo la notifica?
Cosa possono fare debitore e creditore nel momento in cui è stato comunicato il provvedimento, a seconda che sia o meno provvisoriamente esecutivo.
Il creditore che prova il suo diritto di ricevere una somma di denaro o dei beni a lui spettanti può chiedere al Giudice di Pace o al tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo per costringere il debitore a rispettare il proprio impegno. Succede, ad esempio, quando un datore non ne vuole sapere di pagare lo stipendio o il Tfr, quando il proprietario di un’unità immobiliare non versa sistematicamente le sue quote di spese condominiali, quando si acquista e si paga un bene che non arriva mai, ecc. Se il giudice accetta il ricorso presentato dal creditore, emana il provvedimento e lo invia al debitore. Ma quando parte il decreto ingiuntivo, che succede dopo la notifica?
In linea generale, il giudice provvede al deposito dell’originale del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo presso la propria cancelleria, dopodiché il tribunale esegue questi adempimenti in via telematica. A questo punto, possono succedere diverse cose, a seconda che il decreto emanato sia o meno provvisoriamente esecutivo. Vediamo le varie possibilità.
Decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo: che succede?
Il creditore è tenuto a notificare al debitore il decreto ingiuntivo. Si tratta di un passaggio fondamentale, poiché dalla notifica dipendono i termini di decorrenza sia per l’adempimento del debitore sia per l’eventuale proposta di opposizione di quest’ultimo.
Il decreto ingiuntivo deve essere notificato entro il termine perentorio di 60 giorni che decorrono dalla data in cui è materialmente stato depositato nella cancelleria del tribunale. Se la notifica deve essere effettuata all’estero, il termine è di 90 giorni.
Dal giorno della notifica del decreto ingiuntivo si considera pendente la lite. Significa che produce tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, e quindi interrompe i termini di prescrizione e di decadenza del diritto.
Quando contestare la notifica
Se il decreto ingiuntivo viene comunicato oltre i termini sopra indicati diventa inefficace. A questo punto, il debitore può presentare opposizione alludendo proprio a questa circostanza. Attenzione, però: se nella copia notificata del decreto ingiuntivo non risulta la data della relata di notifica, il provvedimento è sempre valido, poiché la data può essere successivamente verificata.
In caso di mancata notifica, il creditore può presentare un nuovo ricorso per ottenere un altro decreto, anche se l’inefficacia non è stata dichiarata dal giudice.
Se l’esecuzione forzata è iniziata in base a un decreto ingiuntivo che non è stato notificato, il debitore può:
- opporsi all’esecuzione davanti al giudice competente per materia e territorio fino alla conclusione del processo esecutivo;
- proporre opposizione tardiva se denuncia un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza.
Se la notifica del decreto ingiuntivo è nulla, il debitore ingiunto può eccepire tale vizio con l’opposizione al decreto ingiuntivo. Se la nullità ha impedito al debitore di avere tempestiva conoscenza del decreto, si ammette l’opposizione tardiva.
Cosa deve fare il creditore
Se il creditore intende iniziare l’esecuzione forzata, deve chiedere al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (non necessariamente per iscritto) di dichiararlo esecutivo.
Significa che il creditore può procedere alla notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e del precetto.
Una volta dichiarato esecutivo il decreto, il debitore non può più proporre opposizione.
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: che succede?
Se il provvedimento emesso dal giudice è un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il creditore può:
- iscrivere un’ipoteca giudiziale sui beni del debitore;
- iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore intimato.
L’esecuzione ha inizio con la richiesta del creditore, nella cancelleria del giudice competente, delle copie autentiche munite di formula esecutiva del ricorso e del decreto ingiuntivo.
Il creditore redige poi l’atto di precetto e lo notifica insieme alle copie autentiche entro 60 giorni (90 se la notifica è fatta all’estero) decorrenti dalla data di deposito del decreto nella cancelleria.
Per il caso di vizi della notifica vale quanto detto in precedenza.
Dalla data della notifica al debitore della copia autentica del decreto e del ricorso, decorre il termine indicato nel precetto, termine che, comunque, non può essere inferiore a dieci giorni. Decorso tale termine il creditore, in mancanza dell’adempimento, può (entro un massimo di 90 giorni dalla sua notifica) dare inizio all’esecuzione forzata.
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