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Danno da vacanza rovinata: limiti, responsabilità e risarcimento

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(@angelo-greco)
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Scopri i tuoi diritti sul risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata e le recenti sentenze in merito. Analizziamo l’articolo 46 del Codice del Turismo.

Il danno da vacanza rovinata può diventare una preoccupazione per chi affronta un viaggio e si imbatte in situazioni spiacevoli. Conoscere i propri diritti e le possibilità di risarcimento è fondamentale per affrontare queste situazioni e difendere il proprio diritto al riposo e al divertimento. In questo articolo analizzeremo il tema del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, l’articolo 46 del Codice del Turismo e le recenti sentenze del Tribunale di Ravenna [1].

Cos’è il danno da vacanza rovinata e quando si può richiedere il risarcimento?

Poniamo il caso di Tizio, che durante la sua vacanza all-inclusive in un villaggio turistico, scopre che le condizioni igieniche sono pessime e le attività ricreative inesistenti. In questo caso, Tizio potrebbe richiedere un risarcimento per danno non patrimoniale da vacanza rovinata, previsto dall’articolo 46 del Codice del Turismo. Tuttavia, non ogni disagio o contrarietà durante la vacanza può essere considerato tale.

Il danno da vacanza rovinata si riferisce alla lesione dell’interesse del viaggiatore a godere del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago, causato dall’inadempimento degli obblighi assunti dall’operatore turistico. In caso di inadempimenti non di scarsa importanza, il consumatore può richiedere un risarcimento del danno all’organizzatore o al venditore del pacchetto. Alcuni esempi di difetto di conformità rispetto agli standard qualitativi del servizio includono:

  • mancanza dei servizi essenziali;
  • vizi relativi alle caratteristiche strutturali degli alloggi e degli alberghi;
  • disservizi imputabili alla negligenza dell’organizzatore, evitabili con l’opportuna accortezza.

Quali tipologie di danno comprende il danno da vacanza rovinata?

Il danno da vacanza rovinata comprende sia la perdita economica, che riguarda le spese sostenute per l’acquisto del pacchetto turistico e per l’organizzazione del viaggio, sia il turbamento emotivo e il disagio psicofisico derivante dall’inadempimento contrattuale.

Quali sono i limiti per richiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata?

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è riconosciuto solo in presenza di fatti che eccedono una certa soglia di offensività del bene-vacanza, incidendo in modo apprezzabile sul godimento del viaggio. I pregiudizi minori, invece, devono essere tollerati in virtù del dovere di convivenza.

È necessario provare il danno da stress o disagio?

La giurisprudenza stabilisce che per il danno da vacanza rovinata, l’accertamento dell’inadempimento esaurisce di per sé la prova del danno. Spetta al giudice valutare la domanda risarcitoria alla luce dei generali precetti di correttezza e buona fede e dell’importanza del danno.

Quali sono i termini di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata?

Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni, salvo che si sia verificato un danno alla persona, con decorrenza dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Come viene valutata la gravità del danno e la serietà del pregiudizio?

La valutazione della gravità del danno e del pregiudizio subito dall’istante è demandata al prudente apprezzamento del Giudice di merito, che verifica la compatibilità con il principio di tolleranza delle lesioni minime e attribuisce rilievo solo alle condotte che offendono sensibilmente il diritto oggetto di lesione.

Come ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata?

Per ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata è necessario:

  • reclamare: inviare un reclamo entro 10 giorni lavorativi dal rientro a casa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
  • acquisire prove: raccogliere fotografie, filmati, testimonianze di altri clienti e conservare le ricevute fiscali attestanti eventuali spese impreviste.

Qual è il ruolo della tutela civile nel risarcimento dei danni non patrimoniali?

La tutela civile dei diritti inviolabili della persona si traduce nel risarcimento dei danni non patrimoniali, che assicura una protezione basilare a tutti, svolgendo una funzione solidaristico-satisfattiva e, in presenza di particolare gravità soggettiva dell’illecito.

 
Pubblicato : 19 Aprile 2023 15:30