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Danni incidente non indicati nel Cid: l’assicurazione paga?

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(@paolo-remer)
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Cosa succede se la dinamica del sinistro risulta difforme da quella indicata nel modulo? La compagnia può negare il risarcimento?

Spesso, quando accade un incidente stradale, il modulo di constatazione amichevole, cioè il Cid, viene compilato in fretta o con distrazione. Questo può causare errori e omissioni, che talvolta si rivelano fatali nel momento in cui ci si rivolge alla compagnia per ottenere il dovuto: l’assicurazione non è disposta a riconoscere i danni dell’incidente non indicati nel Cid e, perciò, nega il risarcimento.

Va detto che l’assicurazione a volte non paga neppure quando i danni sono stati esattamente descritti nel Cid, anche quando esso è stato sottoscritto da entrambi i conducenti, che compilando e sottoscrivendo il modulo hanno riconosciuto e attestato le rispettive responsabilità: questo avviene se la compagnia sospetta che il sinistro non si sia verificato, o sia avvenuto in maniera diversa da quella descritta, e dunque vi sia una frode assicurativa. Ma, a parte questi fenomeni truffaldini, agli automobilisti onesti, che pagano regolarmente il salato premio della loro polizza Rc auto, interessa molto sapere quali sono le condizioni di validità del Cid e qual è il valore probatorio che va riconosciuto a questo documento.

Qui si innesta il discorso sulla dinamica dell’incidente, perché il Cid la descrive con una certa precisione: vi sono delle caselle precompilate da barrare in base alle manovre compiute, c’è uno spazio dedicato alle dichiarazioni dei conducenti e uno schizzo descrittivo dello stato dei luoghi e della posizione dei veicoli al momento dello scontro. Ma, soprattutto, c’è una sezione che richiede di indicare il punto d’urto dei veicoli coinvolti e i rispettivi «danni visibili» riportati. Chiaramente, possono esservi altri danni ulteriori e nascosti, non immediatamente rilevabili: ad esempio, anche un piccolo tamponamento può rovinare alcune componenti meccaniche interne. Vediamo, dunque, se, e a quali condizioni, l’assicurazione paga i danni dell’incidente non riportati nel Cid.

Quando l’assicurazione non paga il risarcimento?

Sgombriamo subito le ipotesi in cui – a prescindere dal Cid – l’assicurazione  non paga il risarcimento. Le più frequenti sono la scadenza del contratto a partire dal 16° giorno (per i primi 15 giorni è previsto un periodo di estensione legale di validità della garanzia assicurativa) e il sinistro che coinvolge parenti conviventi fino al terzo grado. In questo caso, l’assicurazione è tenuta a risarcire solo i danni alle persone, non quelli ai veicoli coinvolti.

Modulo Cid: a cosa serve e cosa copre?

Il modulo Cid (la sigla significa «convenzione di indennizzo diretto») è chiamato anche, in termini legali, «constatazione amichevole di incidente» (Cai): con questo documento i conducenti coinvolti in un incidente stradale indicano i propri dati e quelli delle rispettive assicurazioni, fornendo una descrizione delle modalità con cui il sinistro si è verificato. Il Cid è utilizzabile se l’incidente ha coinvolto non più di due veicoli a motore e ha comportato solo danni alle cose e non anche alle persone.

Il Cid, se è stato correttamente compilato in tutte le sue parti ed è sottoscritto da almeno uno dei conducenti, ha valore di denuncia di sinistro: va presentato al più presto alla propria compagnia di assicurazione, che entro 30 giorni dovrà formulare un’offerta di risarcimento (il termine aumenta a 60 giorni se il Cid è stato firmato da un solo conducente e non anche dall’altro). Il Cid è, quindi, una scorciatoia per ottenere più in fretta il risarcimento, senza bisogno di rivolgersi all’assicurazione della controparte.

Modulo Cid: i dati da inserire

Nel modulo Cid devono comparire tutte le informazioni necessarie all’assicurazione per poter riconoscere le responsabilità dei conducenti e liquidare i danni:

  • le generalità dei proprietari dei veicoli e dei conducenti, con gli estremi delle loro patenti di guida;
  • le targhe dei veicoli coinvolti con l’indicazione delle compagnie assicuratrici e dei numeri di polizza;
  • la data, l’ora e il luogo di verificazione del sinistro;
  • la dinamica dell’incidente e le manovre dei conducenti subito prima dello scontro (le circostanze più frequenti sono indicate nelle caselle precompilate da barrare);
  • l’indicazione del punto d’urto (da contrassegnare con una freccia) e la descrizione dei danni visibili riportati dai veicoli;
  • uno schizzo grafico dell’incidente che riporta la posizione dei veicoli al momento dell’impatto, la loro direzione di marcia e la segnaletica stradale presente;
  • i nomi degli eventuali testimoni (precisando se sono passeggeri trasportati su uno dei due veicoli);
  • le firme dei conducenti.

Modulo Cid: che valore probatorio ha?

La legge [1] dispone che il modulo Cid, quando è firmato da entrambi i conducenti coinvolti, fa presumere, fino a prova contraria, «che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso». Tocca all’assicurazione dimostrare che l’incidente è avvenuto in modo diverso da quello riportato nel Cid (o che non è avvenuto affatto). Quindi, l’assicurazione può contestare il Cid se lo ritiene non veritiero o inverosimile in alcune sue parti.

La giurisprudenza riconosce al Cid il valore probatorio di una «dichiarazione confessoria» rilasciata dal conducente del veicolo che ha sottoscritto il modulo attestando che il sinistro si è verificato con le modalità descritte: con ciò egli si è riconosciuto responsabile (a seconda dei casi, totale o parziale) del danno. Questa confessione, però, non ha valore di prova piena e automatica (come la confessione giudiziale disciplinata dall’art. 2733 del Codice civile, che è vincolante), ma viene «liberamente apprezzata dal giudice», che non è vincolato alle risultanze del Cid e potrà discostarsene se altre prove dimostrano che l’incidente è accaduto in maniera diversa.

Modulo Cid: la descrizione della dinamica dell’incidente

Per evitare contestazioni da parte della compagnia assicuratrice, bisogna porre la massima attenzione nella descrizione della dinamica dell’incidente riportata nel Cid. Da questa indicazione discendono direttamente le conseguenze subite dai veicoli coinvolti, cioè la tipologia e l’entità dei danni riportati e da risarcire. Sono proprio le «modalità» del sinistro che, insieme alle «conseguenze» che ne sono derivate, a fornire la prova presuntiva che l’incidente sia accaduto come descritto nel Cid.

La giurisprudenza [3] non riconosce il diritto al risarcimento dei danni quando il modello di constatazione amichevole non contiene un’indicazione chiara della dinamica del sinistro, e non è possibile ricostruirla o integrarla con altri elementi probatori, come le testimonianze o le videoriprese delle telecamere di sorveglianza stradale.

Danni al veicolo non corrispondenti alla dinamica dell’incidente

Abbiamo visto fin qui che il Cid non fa prova piena ed assoluta, anche se nella maggior parte dei casi semplifica molto l’accertamento dei fatti e così riesce a far ottenere ai danneggiati il risarcimento in tempi brevi. Rimane, però, il fatto che questi effetti favorevoli non sono automatici, ma rimangono subordinati a un rigoroso vaglio giudiziale e, prima ancora di instaurare la causa risarcitoria, agli accertamenti svolti dalla compagnia assicuratrice.

Bisogna sottolineare che le modalità del sinistro – e soprattutto la dinamica di verificazione e le conseguenze in termini di danni riportati dai mezzi – possono essere ricostruite in molti modi alternativi al Cid: i filmati delle telecamere, i verbali delle forze dell’ordine intervenute, le perizie tecniche e le testimonianze di coloro che hanno assistito all’incidente. Questo può portare a una ricostruzione dell’incidente ben diversa da quella riportata nel modello.

Le contestazioni del Cid sono frequenti nelle aule di giustizia, e una recente sentenza del tribunale di Torre Annunziata ha sottolineato che: «in tema di sinistri stradali il valore confessorio di quanto dichiarato nel modello di constatazione amichevole deve essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal giudice del merito con l’ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione, dovendo ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo Cai ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio» [3].

Danni non inseriti nel Cid o incompatibili con la dinamica accertata

La Corte di Cassazione [4] afferma da tempo che il Cid può essere smentito per «incompatibilità logica» delle dichiarazioni che contiene rispetto alle modalità accertate e ricostruite in altre maniere; l’ultima pronuncia della Suprema Corte [5] ribadisce chiaramente che «in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio; in specie tra l’entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato».

Questo significa che, tutte le volte in cui gli accertamenti peritali escludono la corrispondenza tra i punti d’urto rilevati sui veicoli coinvolti nel sinistro con la descrizione della dinamica e delle modalità di verificazione dell’incidente contenuta nel Cid, la domanda di risarcimento dei danni sarà inevitabilmente respinta. Se, invece, si riconosce la conformità tra quanto dichiarato dai conducenti e quanto emerso dall’esame oggettivo dei mezzi, potranno essere riconosciuti anche i danni riportati dai veicoli che non erano materialmente visibili ed apparenti al momento dello scontro e che perciò i conducenti non avrebbero potuto indicare quando hanno compilato il modello.

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Pubblicato : 18 Gennaio 2023 17:22