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Danni in autostrada: quando non c’è risarcimento?

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(@mariano-acquaviva)
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Oggetti e insidie in autostrada: in quali casi l’ente gestore del tratto non deve risarcire i danni agli automobilisti? Quando c’è caso fortuito?

Chi subisce un danno ha diritto di ottenere il risarcimento direttamente dal responsabile. Tanto vale anche nell’ipotesi di sinistro stradale: chi patisce il danneggiamento della vettura può chiedere l’indennizzo alla propria società assicuratrice oppure a quella della controparte (a seconda dei casi). Con il presente contributo affronteremo il seguente quesito: quando non c’è risarcimento per danni in autostrada?

Come diremo, la più recente giurisprudenza ha posto dei limiti al diritto del conducente di ricevere il risarcimento dal gestore del tratto stradale nel caso di insidie od oggetti presenti sull’asfalto. Questo perché non è umanamente possibile che il responsabile della strada possa essere costantemente presente su di essa, in modo tale da eliminare immediatamente ogni tipo di ostacolo. Ma procediamo con ordine.

Oggetti e insidie in autostrada: chi è responsabile?

Il proprietario o il gestore del tratto autostradale ove è avvenuto il sinistro è responsabile del danno occorso ai veicoli e/o agli utenti, se la causa del pregiudizio è stata la strada stessa, ivi inclusi gli oggetti e le insidie presenti su di essa.

Tale responsabilità deriva dall’applicazione dell’articolo 2051 del codice civile, secondo cui «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

La norma impone a tutti coloro che hanno la disponibilità materiale di un oggetto di pagare i danni che dallo stesso sono derivati a terzi, a meno che non dimostrino che esso si è verificato a causa di un evento imprevedibile e inevitabile (un nubifragio, una violenta tromba d’aria, un terremoto, ecc.).

Il titolare/gestore del tratto autostradale risponde dei danni che la strada causa ai veicoli in quanto custode della stessa.

Per discolparsi deve dimostrare il “caso fortuito”, cioè l’evento imprevedibile a cui non era possibile porre rimedio. Approfondiamo questo aspetto.

Danni in autostrada: quando il gestore non paga i danni?

Secondo la Corte di Cassazione [1], il titolare/gestore del tratto autostradale ove l’auto ha impattato contro un oggetto presente sull’asfalto non deve pagare il risarcimento dei danni se il corpo estraneo non è stato segnalato né poteva essere conosciuto dagli addetti alla sorveglianza, atteso che lo stesso era stato perso da un mezzo pesante in orario notturno.

Secondo la Suprema Corte, si tratta di un evento imprevedibile e inevitabile idoneo a costituire il “caso fortuito” di cui parla la legge per escludere ogni forma di responsabilità in capo al custode.

Così la Corte di Cassazione nella citata sentenza: «Proprio il fatto che l’incidente si fosse verificato alle 5.30 del mattino, cioè durante una fascia oraria non coperta dai turni ordinari di sorveglianza, e la sua mancata segnalazione da altri utenti, dagli addetti alla sorveglianza diurna e dalla Polizia stradale, cui era affidata la vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne, sono valsi a dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, sulla scorta del principio già richiamato e pertinente, secondo cui l’imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi ed è suscettibile di esaurirsi solo col tempo, sicché il custode risponde esclusivamente delle modifiche della struttura della cosa che divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa».

Nello stesso senso un’altra sentenza [2] che ha escluso la responsabilità del proprietario della strada per i danni causati da un pezzo metallico perso poco prima da un camion che transitava sul medesimo tratto.

Secondo il giudice, l’impossibilità per il custode di intervenire immediatamente per rimuovere l’ostacolo esclude ogni forma di responsabilità, la quale va quindi attribuita al veicolo che ha perduto l’oggetto in questione.

Caso fortuito e incidente in autostrada

Per la giurisprudenza, il caso fortuito che libera da ogni responsabilità il custode è costituito da tutto ciò che non è oggettivamente prevedibile.

L’imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa (come, ad esempio, la caduta da un camion in transito di una balla di fieno) fa perdere, solo col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa; sicché è a questa, come modificata dall’evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva.

Da tanto deriva che l’ente titolare e/o gestore del tratto stradale non è colpevole se l’oggetto che ha causato il danno è stato da pochissimo tempo smarrito in strada da altro veicolo, ovvero se altro tipo di insidia (si pensi a un buco nel manto) si è costituita da così breve tempo da rendere impossibile un intervento riparatore da parte dell’ente stesso.

Tutto ciò, inoltre, va messo in relazione con l’ampiezza del tratto di competenza dell’ente: da chi gestisce una rete stradale molto ampia (come succede nell’ipotesi dell’autostrada) non si può pretendere un intervento immediato, almeno non come quello che ci si deve invece attendere dal Comune che si occupa solo delle sue vie interne.

In definitiva, per i danni in autostrada non spetta il risarcimento dall’ente gestore tutte le volte in cui l’oggetto o l’insidia sia presente sul tratto da brevissimo tempo, tale da non consentire l’intervento del custode.

 
Pubblicato : 14 Novembre 2023 13:00