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Danni da lesioni micropermanenti: come si accertano?

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(@paolo-remer)
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Come si quantifica l’ammontare del risarcimento dovuto a seguito di un incidente stradale per le invalidità di lieve entità e per l’inabilità temporanea.

Hai avuto un incidente stradale che ti ha lasciato una piccola invalidità. La documentazione clinica rilasciata dall’ospedale e dal tuo medico curante prova la tipologia e l’entità dei danni fisici che hai subito: si tratta di una lesione del rachide cervicale, tipica di chi subisce un tamponamento e ha il classico colpo di frusta. I certificati documentano i giorni di prognosi e i (pochi) punti di invalidità permanente che sono residuati dopo l’infortunio.

Adesso, com’è tuo diritto, vorresti essere risarcito dalla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile. Ma come si accertano i danni da lesioni micropermanenti? La domanda è importante, perché le assicurazioni a volte non riconoscono i certificati medici e i risultati degli esami strumentali quando sono stati compiuti direttamente dalle strutture sanitarie ove si è rivolto il danneggiato. E allora in caso di contestazioni bisogna affrontare una causa civile per ottenere il risarcimento auspicato e sottoporsi a perizie medico-legali.

In realtà le lesioni micropermanenti hanno un regime probatorio e di liquidazione del danno molto più semplice rispetto ai casi più gravi di invalidità e a quelli che comportano il decesso dell’infortunato in conseguenza del trauma: qui il giudizio diventa molto più complicato. Non è che con le micropermanenti si va proprio “alla svelta” nella quantificazione del danno biologico alla persona, ma la procedura di accertamento è facilitata dall’uso delle apposite tabelle forfettizzate sui parametri ministeriali, che commisurano il risarcimento spettante in base ai punti percentuali di invalidità riconosciuta, e di invalidità temporanea.

Lesioni micropermanenti: quali sono?

Le lesioni micropermanenti sono quelle che comportano un grado di invalidità accertata compreso tra 1 e 9 punti percentuali. Si tratta comunque di una compromissione dell’integrità della persona, che provoca un pregiudizio allo stato di salute.

Ciò rileva ai fini del danno biologico, che deve essere risarcito – anche quando è di modesta entità – dall’autore del fatto illecito, come il responsabile di un incidente stradale, e, ovviamente, dall’impresa di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, che interviene a sua manleva.

Ricordiamo che il danno biologico viene definito dal Codice delle assicurazioni private [1] come «la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».

Dunque l’entità dei punti di invalidità riconosciuti rileva – insieme al numero dei giorni di inabilità temporanea – sulla quantificazione dell’importo risarcibile, ma non sul riconoscimento del danno, che comunque sussiste anche per le lesioni di lieve entità.

Lesioni micropermanenti: quanto valgono?

La legge [1] prevede uno speciale metodo di quantificazione del valore, a fini risarcitori, delle lesioni micropermanenti, valevole in tutti i casi in cui il danno deriva «da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti»: quindi il metodo che ora ti illustriamo vale per tutti gli incidenti stradali, mentre non è applicabile ad altri tipi di illecito, come gli infortuni sul lavoro o la responsabilità professionale medica.

Gli importi prestabiliti, che ti riportiamo di seguito, sono stati aggiornati da un recente decreto ministeriale [2], per tenere conto dell’aumento dell’inflazione misurata nell’ultimo triennio dagli indici Istat.

  • il valore del primo punto di invalidità è pari a 870,97 euro;
  • i successivi punti di invalidità (dal secondo al nono) hanno un valore crescente in misura più che proporzionale rispetto al primo, in base ai coefficienti di moltiplicazione stabiliti in un’apposita tabella [3];
  • l’importo risultante viene rapportato all’età del danneggiato e si riduce al crescere dell’età, con una decurtazione dello 0,5% per ogni anno di età successivo al decimo.

I suddetti valori di riferimento per il risarcimento del danno biologico possono essere aumentati fino al 20% se la menomazione incide «in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità». Inoltre può essere riconosciuto anche il risarcimento ulteriore per l’eventuale danno morale riportato in conseguenza dell’incidente stradale (questa voce di danno si determina in via equitativa, in mancanza di parametri oggettivi di riferimento).

Anche l’inabilità temporanea provocata dall’incidente stradale che ha comportato lesioni micropermanenti (si pensi ad una persona fratturata e ingessata, o costretta ad indossare il “collare”) è risarcibile: per ogni giorno pieno spettano 50,79 euro e l’inabilità parziale viene decurtata in proporzione (ad esempio, l’inabilità al 50% viene dimezzata, quella al 25% viene ridotta di tre quarti, e così via: per maggiori dettagli leggi “Quanto paga l’assicurazione per ogni giorno di prognosi?“). In ogni caso, il danneggiato ha diritto, anche per le lesioni micropermanenti, al risarcimento delle spese mediche sostenute per cure, farmaci e terapie riabilitative.

Lesioni micropermanenti: come si accertano?

Dopo aver esposto i principi generali di liquidazione dei danni ed il valore dei punti di invalidità riscontrati, passiamo all’aspetto, più delicato e controverso, dell’accertamento delle lesioni micropermanenti per ciascun caso concreto. Fino a poco tempo fa la giurisprudenza era attestata su un criterio rigoroso, e richiedeva che la prova delle lesioni micropermanenti dovesse essere fornita, a cura del danneggiato, esclusivamente con accertamenti clinici di natura strumentale (quindi radiografie, Tac, risonanze magnetiche e indagini diagnostiche similari) e non con altri mezzi di diagnosi (ad esempio, sulla base della sintomatologia riferita dal paziente al medico e/o sull’osservazione visiva da egli compiuta durante la visita).

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione [4] si è discostata da tale metodo di accertamento e ha affermato che in ogni caso «è sempre e soltanto l’accertamento medico-legale a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile». La Suprema Corte non nega che sia sempre necessario un «rigoroso accertamento» dei postumi invalidanti per evitare frodi, ma sottolinea che «la limitazione della prova della lesione deve essere conforme a criteri di ragionevolezza, anche nei casi di danni anatomici non accertabili strumentalmente (quali fratture, lussazioni, lesioni legamentose, ecc.)». Tutto ciò «ferma restando l’irrilevanza della mera sintomatologia soggettiva riferita dal danneggiato».

Alla stregua di questo nuovo orientamento, l’accertamento strumentale delle lesioni micropermanenti non rappresenta più l’unica fonte di prova valida, e accanto ad essa ve ne sono altre, purché rientranti nell’ambito di un giudizio clinico, e dalle quali «data la natura della patologia e la modestia della lesioni, è possibile pervenire ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a tali accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza». In definitiva, la pronuncia della Suprema Corte rivaluta il ruolo – e, potremmo dire, l’occhio – dei medici legali, dai cui riscontri può risultare «visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione» micropermanente da risarcire.

Approfondimenti

Nel box “sentenza” sotto questo articolo ti riportiamo i principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella sentenza di cui abbiamo parlato.

Per altre informazioni leggi anche “Quanto ti pagano se vieni investito?“.

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Pubblicato : 24 Dicembre 2022 10:45