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Da ubriachi è violenza sessuale?

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Chi fa sesso con un’altra persona è responsabile se entrambi hanno bevuto ed erano consapevoli di farlo?

Poniamo il caso di due persone che bevano parecchio fino a ubriacarsi. I due poi consumano un rapporto sessuale. Senonché lei, il giorno dopo, ripresasi dalla sbornia, decide di sporgere querela per violenza sessuale. A suo dire, infatti, non essendo stata capace, la sera prima, di manifestare validamente il proprio consenso a causa della sbornia, sarebbe stata indotta dall’uomo a compiere qualcosa che, in condizioni normali, non avrebbe mai compiuto. L’uomo però, a sua volta, si difende sostenendo di non essere stato anch’egli in grado di comprendere e frenare ciò che stava succedendo. La condizione di incapacità quindi era identica tra le parti, ragion per cui – almeno secondo la difesa dell’imputato – non potrebbe neanche ravvisarsi un reato.

Chi dei due vincerebbe il processo in una situazione del genere? Da ubriachi è violenza sessuale? La questione è particolarmente interessante visto che, sempre più spesso, i giovani si danno all’alcol in giovane età e, durante i festini, può capitare che si finisca in camera da letto o sul sedile di dietro dell’auto. 

Per valutare se, in casi del genere, si rischia un procedimento penale bisognerebbe tuttavia conoscere nel dettaglio la vicenda. Nel caso deciso dalla Corte, i giudici hanno condannato l’uomo perché, dalle prove assunte, era apparsa evidente la violenza fisica perpetrata ai danni della donna. Così è stato escluso che lo stato di ubriachezza del primo fosse una giustificazione della condotta o consentisse di applicare una riduzione di pena per la minore gravità; al contempo, è stato evidenziato che lo stato di ebbrezza della ragazza fosse invece un elemento di maggiore vulnerabilità.

Vediamo dunque come approcciarsi – è proprio il caso di dirlo – in una vicenda del genere e se da ubriachi è violenza sessuale. Ma procediamo con ordine.

L’ubriachezza è una giustificazione in caso di reato?

Chi è ubriaco non è giustificato per il reato commesso nell’arco di tempo in cui era sotto l’effetto di alcol. Se così fosse, del resto, chiunque potrebbe provocarsi volontariamente uno stato di ebbrezza al solo fine poi di non dover rispondere delle proprie azioni.

La legge pertanto stabilisce che lo stato di capacità di intendere e volere, che è condizione necessaria per rispondere dei reati commessi, sebbene non sussistente al momento del compimento del crimine proprio per via dell’ubriachezza, deve essere fatto risalire a quando il colpevole ha volontariamente iniziato a bere: in quella circostanza egli era pienamente padrone di sé ed in grado di valutare il rischio che può determinare l’assunzione di alcolici. Sebbene, come noto, la nostra legge non vieti di bere e punisce con una sanzione amministrativa lo stato di manifesta ubriachezza solo quando si è in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ciascuno di noi è comunque responsabile delle proprie scelte e, a maggior ragione, lo è quando compie atti che, seppur leciti, sono da considerare pericolosi (si pensi al fatto di guidare un’auto). 

In buona sostanza, chi decide di bere lo fa consapevolmente e deve prefigurarsi la possibilità che, in quel frangente, i suoi freni inibitori potrebbero essere allentati e dunque potrebbe essere più facile commettere reato. 

Risultato: lo stato di ubriachezza non è una scusante o, come si suol dire in gergo tecnico, non è una scriminante nel caso di commissione di illeciti. Chi ha bevuto non può dunque appigliarsi alla propria – seppur indiscutibile – incapacità di intendere e volere. 

La violenza sessuale durante lo stato di ubriachezza

Una volta riconosciuto che chi è ubriaco può essere imputabile penalmente, si arriva anche alla conclusione che questi può essere incriminato per l’eventuale violenza sessuale commessa durante lo stato di ebbrezza. 

Ma che succede se, oltre al reo, anche la vittima è ubriaca? Chiaramente il fatto di essere ubriachi non esclude di poter essere parti lese di un eventuale reato. Anzi, chi compie violenza su una persona incapace di intendere e volere viene punito più severamente proprio a causa della minorata difesa della vittima, che non potendo difendersi ed opporre resistenza diventa una preda più facile per il suo aggressore. 

Tuttavia maggiormente problematico è stabilire se la vittima fosse o meno consapevole di ciò che le stava capitando e abbia prestato il consenso all’atto sessuale, o meglio se lo avrebbe dato anche qualora fosse stata sobria. Perché è indubbio che la violenza sessuale sussiste solo quando non vi sia l’accettazione dell’atto e non solo per il fatto di essere ubriachi.

Naturalmente una valutazione del genere non può essere fatta a priori. Bisogna valutare caso per caso: non solo sulla base delle modalità con cui si è consumato il rapporto ma anche del rapporto tra le parti anteriore al presunto crimine.

Il giudice dovrà innanzitutto verificare se la vittima riporta segni di violenza. E se questa è stata o meno indotta dal reo a ubriacarsi. Quest’ultimo elemento è essenziale e determinante per comprendere se possa parlarsi di violenza. 

Tanto per fare un esempio, una donna che accetti le avances di un uomo e che, mentre discute con questi, decide di bere insieme a lui, difficilmente potrebbe poi lamentare la propria incapacità di intendere e volere conseguente allo stato di ubriachezza. La manifestazione del consenso al rapporto, seppur non esplicita nel momento dell’assunzione degli alcolici, poteva comunque ben essere ricostruita. Come dire: chi beve e manifesta interesse per un’altra persona non può poi lamentarsi se la serata finisce a letto. 

Diversa è l’ipotesi per chi viene maliziosamente spinta a bere proprio dal suo furto aggressore proprio per vincerne le resistenze e poter poi consumare il rapporto sessuale. In pratica, chi si ingrazia la fiducia di una persona e la rende ubriaca per poi costringerla ad avere un rapporto sessuale può essere sicuramente querelato. 

Al contrario, non può essere condannato per stupro chi non interviene affatto in tale scelta, sicché è la vittima a decidere di ubriacarsi e ciò nonostante a non allontanarsi dall’uomo che manifesta interesse per lei. 

Si può essere denunciati per violenza sessuale dopo diversi mesi?

Abbiamo dunque detto che la vittima di violenza sessuale può denunciare il suo aggressore, benché entrambi fossero ubriachi, solo quando è stata coartata fisicamente o indotta maliziosamente a ubriacarsi con lo scopo proprio di essere “usata”. 

Ma che succede se la vittima sporge querela dopo diversi mesi dal rapporto? Il fatto di averci pensato così tanto tempo può essere indice di un’azione premeditata e ricattatrice? Perché attendere così tanto prima di agire penalmente?

In verità la legge attribuisce alla vittima di violenza sessuale ben 12 mesi di tempo per sporgere la querela, proprio per garantire a coloro che sono vittime di uno stress emotivo, di superarlo e poter trovare il coraggio di denunciare. Quindi non vi può essere alcuna attenuante nel fatto che la querela sia stata presentata diversi mesi dopo dal fatto se non è decorso un anno. Anche all’undicesimo mese la querela potrebbe avere ugualmente valore e condurre alla condanna del responsabile per violenza sessuale. 

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Pubblicato : 14 Febbraio 2023 09:00