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Da quando decorre il taglio dell’assegno di mantenimento

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(@raffaella-mari)
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Peggioramento economico: il momento da cui decorre la riduzione dell’assegno di mantenimento in seguito alla riduzione dello stipendio.

Nel contesto dei divorzi, il tema del mantenimento è uno dei più delicati e importanti. Un aspetto particolarmente rilevante è capire da quando decorre il taglio dell’assegno di mantenimentoquando le condizioni economiche di chi lo versa peggiorano, come nel caso di un licenziamento o una riduzione dell’orario lavorativo.

Questo articolo si propone di chiarire tale questione basandosi sui chiarimenti forniti dalla Cassazione.

Da quando inizia la riduzione dell’assegno di mantenimento?

Secondo l’ordinanza 10787/17 della Cassazione, la riduzione dell’assegno di mantenimento dovuta al peggioramento delle condizioni economiche di chi è obbligato a versarlo, come la perdita del lavoro, decorre dal momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio e non dalla data di deposito della sentenza.

Questo fa sì che l’eventuale durata del processo non costituisca un aggravio economico sul soggetto onerato.

Tanto per fare un esempio pratico, si immagini un uomo divorziato, tenuto a versare 300 euro all’ex moglie a titolo di alimenti. Dopo cinque anni, per una grave patologia, subisce una riduzione della capacità lavorativa, sicché è costretto a ridurre l’orario di lavoro e a svolgere mansioni differenti, retribuite in misura inferiore. La diminuzione dello stipendio lo porta a presentare un ricorso in tribunale per veder ridotto l’assegno di mantenimento. La sentenza esce dopo tre anni. Nel frattempo, per evitare una querela penale, l’uomo è costretto a versare l’importo per intero.

Ebbene, una volta che il giudice ha riconosciuto la riduzione del mantenimento, l’interessato può chiedere la restituzione degli arretrati versati dalla data di deposito del ricorso in tribunale sino alla pubblicazione della sentenza.

Quali sono le implicazioni di questa decisione?

L’accoglimento del ricorso da parte della Cassazione cambia notevolmente la situazione per chi, avendo perso il lavoro o avendo subito una riduzione dello stipendio, si trova nell’impossibilità di mantenere gli importi precedentemente stabiliti. Questo significa che la riduzione può avere effetto retroattivo fino alla data di presentazione del ricorso, alleggerendo il peso economico sull’onerato e consentendogli di pretendere la restituzione di tutti gli arretrati nel frattempo versati.

Come si determina l’ammontare del taglio?

La determinazione dell’ammontare del taglio dipende dalle specifiche condizioni economiche di entrambe le parti coinvolte. La Corte valuta non solo il peggioramento delle condizioni dell’onerato ma anche le condizioni attuali del beneficiario dell’assegno.

Cosa succede in caso di perdita del lavoro?

Nel caso specifico analizzato dalla Cassazione, la perdita del lavoro è stata considerata la “ragione giustificativa” della richiesta di revisione dell’assegno. Se tale evento è già verificato al momento della proposizione del ricorso, la riduzione decorre da tale data.

Lo stesso dicasi nel caso di una perdita o riduzione della capacità lavorativa o di pensionamento.

Naturalmente, la riduzione o la revoca dell’assegno di mantenimento non può essere una scelta autonoma del soggetto obbligato: egli è comunque tenuto a proporre ricorso in tribunale. Solo il giudice può modificare il suo precedente provvedimento. Non si può quindi agire autonomamente, neanche con il consenso tacito dell’ex. Qualsiasi accordo peggiorativo del mantenimento – specie se nei confronti dei figli – deve sempre passare dalla ratifica del magistrato.

 
Pubblicato : 3 Gennaio 2024 13:00