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Criteri valutazione prove concorso pubblico: ultime sentenze

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Procedimento di concorso; prova d’esame; valutazione dei titoli espressa mediante l’assegnazione di un voto numerico; graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione.

Criteri di valutazione delle prove di esame di un pubblico concorso: discrezionalità nell’individuazione

Deve essere riconosciuta all’amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste.

Consiglio di Stato sez. IV, 17/05/2022, n.3889

Limiti del sindacato giurisdizionale

In tema di concorsi pubblici, costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice.

Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 10/11/2021, n.1957

I criteri di valutazione

I criteri di valutazione delle prove di una selezione di concorso pubblico possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, dovendo tuttavia, in tale ultimo caso, essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 08/10/2021, n.10360

Procedimento di concorso: punteggio

La votazione numerica – attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico – in mancanza di una norma contraria esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in sé, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta; ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate, senza che possa rilevare la mancanza negli elaborati del candidato di segni di correzione e/o glosse.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/10/2021, n.10242

La valutazione delle prove d’esame e dei titoli

La motivazione della valutazione espressa in forma numerica dalla Commissione di concorso in relazione alle prove dei candidati appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, comunque espressa dalla Commissione, trattandosi di due forme di espressione, sintetica e più analitica, delle ragioni del particolare giudizio della Commissione. Non può, invero, negarsi che la votazione numerica, unitamente al giudizio sintetico, è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti dettagliati criteri di valutazione prefissati dall’Amministrazione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/10/2021, n.10242

Prova d’esame: valutazione

Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 29/09/2021, n.687

La valutazione delle prove di concorso

I punteggi rappresentano di per sé l’implicita motivazione senza necessità, oltre l’espressione numerica del punteggio stesso, di alcuna specificazione, in quanto esprimono e sintetizzano il giudizio tecnico – discrezionale della Commissione di concorso.

In altre parole, la motivazione espressa numericamente soggiace alla necessità di rispettare il principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione posta in essere nell’ambito di un pubblico concorso, consentendo una celere definizione delle procedure selettive senza un aggravio eccessivo di adempimenti per la Commissione. D’altra parte, il punteggio numerico è in grado di assicurare la necessaria chiarezza sulle valutazioni compiute dalla Commissione e sul potere amministrativo espletato da questa.

L’adeguatezza del mero paramento numerico ai fini valutativi, peraltro, è comunque bilanciata dal rispetto dei criteri generali di valutazione degli elaborati concorsuali, che devono essere predeterminati dalla Commissione, così come richiesto dall’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 06/05/2021, n.5327

Voto numerico assegnato alle prove orali e scritte

È sufficiente il voto numerico nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame, nel senso che il voto numerico, attribuito alle prove scritte od orali dei candidati, deve ritenersi pienamente legittimo, in quanto sintesi del giudizio tecnico discrezionale della Commissione competente, contenendo in sé stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; sotto il profilo della sufficienza motivazionale, infatti, la Commissione esaminatrice determina preventivamente dei criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto e da essi è possibile desumere, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, essendo previsto quale limite la mancanza dei criteri di massima cui raccordare il punteggio assegnato e la contraddizione manifesta tra i criteri e il voto assegnato.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/11/2020, n.11435

Prove e titoli: giudizio tecnico – discrezionale

Il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 02/10/2020, n.10032

Criteri di valutazione di titoli e prove

Affinché possa essere garantita la regolarità e l’imparzialità, e quindi di validità, della procedura di concorso pubblico, la Commissione giudicatrice deve determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame prima che le siano resi noti i nominativi dei candidati.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 03/09/2020, n.1638

Procedimento di concorso: prova d’esame e valutazione

Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 04/06/2019, n.652

Criteri di massima di valutazione

Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n.2573

La valutazione della prova di concorso 

Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 04/06/2019, n.652

Concorso pubblico: la determinazione dei criteri di massima 

Nell’ambito di un concorso pubblico, la Commissione d’esame gode di ampia discrezionalità nella scelta dei criteri valutativi della prova; pertanto, il giudice può sindacarne la legittimità solo nel caso in cui sia fornita la prova di concreti elementi dai quali possa desumersi il carattere illogico della scelta; costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/03/2019, n.2672

Concorso pubblico: i parametri di riferimento

In presenza di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico attribuito alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, in mancanza di una norma contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione.

Esso già contiene in sé stesso la motivazione quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione dei giudizi resi dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato.

Tanto grazie alla predeterminazione dei criteri che presiedono all’attribuzione del voto, da cui si desume, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate (nel caso di specie, i criteri predeterminati dal d.m. 1° luglio 2014 e la successiva fissazione dei punteggi massimi da parte del direttore generale dello spettacolo hanno comportato una delimitazione del potere discrezionale della Commissione, tale da condurre al rispetto dell’obbligo di motivazione anche solo con l’attribuzione di un punteggio numerico)

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 07/11/2019, n.12820

Il punteggio numerico

Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

Consiglio di Stato sez. III, 29/04/2019, n.2775

Il giudizio tecnico discrezionale della commissione

Il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 04/03/2019, n.1181

La procedura selettiva per creare un elenco di candidati idonei

Può qualificarsi come « concorso », ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 co. 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sola procedura di valutazione comparativa condotta, sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando, da parte di una commissione esaminatrice munita di poteri decisori, e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati; mentre, al di fuori di questo schema, l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico costituisce l’esito di una valutazione discrezionale che rimette all’amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi.

In tale contesto, la procedura selettiva che non prevede la formazione di una graduatoria ma soltanto la individuazione di una rosa di candidati idonei da sottoporre all’amministrazione, cui compete la scelta discrezionale del candidato da assumere, non rientra nello schema del concorso pubblico vero e proprio, il quale richiede la valutazione comparativa esperita, sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando, da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati. Pertanto le controversie aventi ad oggetto la formazione della suddetta rosa appartengono alla cognizione del giudice ordinario.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 11/02/2019, n.223

Criteri di valutazione delle prove scritte di un concorso

Non vi è vizio invalidante, qualora i criteri di valutazione delle prove scritte di un pubblico concorso, pur se non nella prima seduta della Commissione, vengano comunque definiti prima che si proceda alla correzione delle prove scritte. Ciò che conta infatti è che venga garantita la trasparenza nell’espletamento della prova concorsuale, risultato questo che si ottiene qualora la determinazione e la verbalizzazione dei criteri avvenga in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

Né può ritenersi che la fissazione e la pubblicazione dei criteri di valutazione sarebbero necessarie per consentire ai candidati di poter meglio calibrare le proprie risposte. L’unica funzione svolta dalla prescrizione contenuta nell’art. 12, comma 1, d.P.R. n. 487/1994 è quella di garantire la trasparenza e l’imparzialità nella fase di correzione e di verificare ex post la correttezza e congruità delle operazioni valutative; è, dunque, estranea alla sua ratio la funzione di orientamento ex ante dei candidati nello svolgimento delle prove concorsuali.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/02/2019, n.243

L’esclusione da un concorso pubblico per plagio

Risulta illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, l’esclusione di due partecipanti ad una procedura idoneativa o concorsuale disposta per plagio, in quanto basata, nonostante i criteri di valutazione prefissati, sulla semplicistica scelta della Commissione di annullare le prove di entrambi i candidati senza valutare chi fosse il plagiante sulla base degli elementi concreti rilevabili dalle prove stesse.

Inoltre, la motivazione dell’annullamento per plagio di un elaborato risulta lacunosa, ove la Commissione, pur facendo riferimento — in giudizio — a tracce da cui desumere il plagio, non abbia evidenziato quanta parte dell’elaborato ritenga derivi da plagio e quanta, invece, dal candidato, non avendo evidenziato il « peso » che avevano avuto tali brani sul compito nel suo complesso, nonché cosa avesse portato ad escludere che essi derivassero direttamente dalla copiatura di un testo piuttosto che dalla memoria della candidata.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 17/01/2019, n.44

Concorso pubblico: criteri e modalità di valutazione

Sebbene l’art. 12 comma 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, recante norme sulle modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, preveda che le commissioni esaminatrici debbano stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali “alla prima riunione”, nondimeno è giurisprudenza consolidata che, proprio in vista delle esigenze di trasparenza sottese alla disposizione, è ammissibile che i criteri siano determinati anche in un momento successivo, e quindi anche dopo lo svolgimento delle prove, purché in momento anteriore alla valutazione, e quindi, nel caso delle prove scritte, all’avvio delle operazioni di correzione degli elaborati.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 08/03/2018, n.499

L’attribuzione di voto numerico alla prova o ai titoli

Nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame, il voto numerico, attribuito alle prove o ai titoli, esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione competente, contenendo in se stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni; sotto il profilo della sufficienza motivazionale, infatti, la Commissione esaminatrice determina preventivamente dei criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto e da essi è possibile desumere, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, essendo previsto quale unico limite la contraddizione manifesta tra gli elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 19/11/2018, n.11164

Giudizio tecnico – discrezionale della Commissione

Il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove nell’ambito di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni quando, come nella fattispecie, siano stati elaborati criteri di massima e sufficienti parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato.

La motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. Non può, invero, negarsi, che la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica, risalendosi ai corrispondenti criteri di valutazione prefissati dall’Amministrazione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 28/09/2018, n.9646

La motivazione analitica

In sede di valutazione delle prove scritte di un pubblico concorso, in assenza di una griglia di valutazione l’attribuzione del voto numerico può considerarsi legittimo purché accompagnato da una motivazione analitica.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 13/08/2018, n.545

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Pubblicato : 28 Ottobre 2022 03:30