Costituzione di parte civile: quando è inammissibile?
Tutti i casi previsti dalla legge in cui il giudice deve rifiutare la costituzione della persona danneggiata dal reato.
La persona danneggiata dal reato può costituirsi parte civile nel processo penale a carico dell’imputato per chiedere il risarcimento dei danni patiti. Si pensi alla vittima di furto che chiede al ladro di risarcirgli il valore dei beni che gli ha sottratto. Perché ciò possa avvenire occorre però rispettare alcune formalità. Quando la costituzione di parte civile è inammissibile?
A dircelo è la legge, che stabilisce espressamente i casi in cui la dichiarazione di costituzione di parte civile deve essere respinta dal giudice, con la conseguenza che la vittima del reato dovrà far valere la propria pretesa risarcitoria all’interno di un separato giudizio civile.
Le ipotesi di inammissibilità della costituzione di parte civile sembrano peraltro essersi fatte più stringenti alla luce della riforma Cartabia, secondo cui vanno ora ben esposte le ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili. Approfondiamo la questione.
Cos’è la costituzione di parte civile?
La costituzione di parte civile è la dichiarazione con cui la persona danneggiata dal reato decide di intraprendere l’azione risarcitoria all’interno del processo penale.
In questo modo, il danneggiato non dovrà iniziare un separato giudizio civile ma potrà far valere le proprie ragioni direttamente nel procedimento penale intrapreso dallo Stato contro l’imputato.
Come si fa la costituzione di parte civile?
Per costituirsi parte civile il danneggiato deve necessariamente avvalersi dell’assistenza di un avvocato, il quale può depositare la dichiarazione di costituzione per conto del proprio assistito solamente se munito di procura speciale, cioè di un mandato ad hoc.
In quali casi la costituzione di parte civile è inammissibile?
La costituzione di parte civile deve ritenersi inammissibile se la dichiarazione depositata in cancelleria o direttamente in udienza non contiene le seguenti indicazioni:
- le generalità complete della persona che si costituisce parte civile;
- le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile (cioè, quelle della persona a cui si chiede il risarcimento), oppure le altre indicazioni personali che servono a identificarlo in maniera inequivocabile;
- nome e cognome del difensore, nonché l’indicazione della procura conferitagli;
- l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili. Si tratta in pratica dei motivi che legittimano la richiesta di risarcimento; si concretizza nella descrizione del rapporto esistente tra la condotta dell’imputato e i danni patiti dalla vittima. Non è sufficiente, quindi, la semplice esternazione della volontà di ottenere il risarcimento. La giurisprudenza ritiene tuttavia che non sia necessario spiegare approfonditamente le ragioni della richiesta, soprattutto quando le stesse si evincono chiaramente già dal capo d’imputazione [1]. Si pensi alla vittima di lesioni personali oppure di furto;
- la sottoscrizione del difensore [2].
Tutti questi elementi devono essere contenuti all’interno della dichiarazione di costituzione di parte civile, pena la sua inammissibilità.
È invalsa la prassi di riportare, all’interno della dichiarazione di costituzione, anche l’integrale capo d’imputazione: in realtà, la legge non prevede tale requisito quale condizione di ammissibilità.
L’inammissibilità della costituzione tardiva
La costituzione di parte civile è inammissibile quando è tardiva, cioè depositata oltre i termini fissati dalla legge.
Secondo il Codice di procedura penale [3], infatti, la costituzione di parte civile può avvenire:
- durante l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
- quando manca l’udienza preliminare, alla prima udienza, prima che il dibattimento sia aperto;
- all’udienza predibattimentale, nei casi di citazione diretta a giudizio in cui essa è prevista.
In estrema pratica, non ci si può costituire parte civile nel processo oramai in corso: la formalità va espletata alla prima udienza utile, che in genere corrisponde con quella preliminare o, in sua assenza, con quella che si tiene davanti al giudice.
La costituzione di parte civile tardiva deve essere dichiarata inammissibile.
La costituzione di parte civile presentata fuori udienza
La legge consente al danneggiato di costituirsi parte civile anche al di fuori dell’udienza. In questo caso l’avvocato deve depositare la dichiarazione di costituzione in cancelleria e, successivamente, notificarla a tutte le altre parti (imputato e pm, nonché altre eventuali parti civili).
Ebbene, la costituzione di parte civile che è stata effettuata fuori udienza ma non è stata notificata va dichiarata inammissibile.
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