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Cos’è l’azione revocatoria

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(@angelo-greco)
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Quando una persona compie un atto giuridico lecito ma con il secondo fine di frodare i terzi come i creditori, questi ultimi possono rendere inefficace l’atto con l’azione revocatoria.

L’azione revocatoria è un rimedio giuridico che consente ai creditori di far annullare gli atti compiuti dal debitore che hanno diminuito il suo patrimonio, rendendo più difficile o impossibile il recupero delle somme da questi dovute. Per comprendere meglio cos’è l’azione revocatoria e come funziona partiremo da alcuni esempi pratici che ci faranno capire a cosa serve la revocatoria, da chi può essere esercitata, entro quali termini e quali effetti produce.

Quando si può esperire l’azione revocatoria

Marco, debitore di Carlo per 80mila euro, temendo che questi gli pignori la casa, la intesta a suo figlio Antonio.

Silvio, debitore del fisco per alcune decine di migliaia di euro, temendo un’ipoteca, la vende a Matteo.

In entrambi i casi, il creditore può ricorrere al tribunale per far revocare rispettivamente la donazione e la vendita.

L’azione revocatoria è quindi rivolta a rendere inefficace, nei confronti del creditore, l’atto di cessione del bene che ha svuotato il patrimonio del debitore.

Condizioni per esercitare l’azione revocatoria

Per esercitare l’azione revocatoria è necessario che:

  • il patrimonio del debitore risulti privo di altri beni utilmente pignorabili;
  • non siano decorsi più di 5 anni dalla trascrizione nei pubblici registri immobiliari dell’atto da revocare;
  • solo nel caso di vendita, l’acquirente era consapevole, o comunque poteva agevolmente accorgersi, che la cessione del bene avrebbe impoverito il debitore, danneggiando i suoi creditori.

Quanto al primo requisito, è sufficiente che, a seguito dell’atto da revocare, il pignoramento del creditore sia reso più difficoltoso.

Poniamo il caso di Tizio che intesti la sua unica casa al figlio Caio. Indubbiamente quest’atto può essere revocato.

Poniamo invece il caso di Mevio che doni una delle sue tre case alla moglie Sempronia. In questo caso l’atto non è revocabile poiché Mevio dispone di altri beni che il creditore può ugualmente pignorare. Ma se tali case dovessero essere già oggetto di una precedente ipoteca o di un pignoramento in corso, o dovessero essere inabitabili a seguito di rovina dell’edificio, o dovessero essere poco appetibili sul mercato (perché di scarso valore o situate in zone non facilmente accessibili), allora l’azione revocatoria potrà essere esercitata.

Poniamo infine il caso di Tullio che abbia un debito di 300mila euro e ceda la sua casa, del valore di 400mila euro, alla figlia Roberta. Tullio è titolare di un conto corrente con 50mila euro e di un appezzamento di terra del valore di 100mila euro. In questo caso, il creditore può esercitare l’azione revocatoria poiché i beni residui di Tullio sono insufficienti a coprire il suo debito.

La prova per l’azione revocatoria

Come visto, la prova che deve fornire il creditore per poter intraprendere l’azione revocatoria è diversa a seconda che l’atto da revocare sia una donazione o una vendita. Difatti:

  • in caso di donazione, è sufficiente dimostrare che il patrimonio del debitore sia di fatto completamente svuotato (è il caso del soggetto che si renda nullatenente) o sia insufficiente a coprire il credito; o che i beni residui non siano facilmente pignorabili o non siano appetibili susl mercato in caso di vendita all’asta;
  • in caso di vendica, oltre a quanto appena detto per la donazione, è altresì necessario provare la consapevolezza da parte dell’acquirente, della riduzione della garanzia del patrimonio del debitore. Non occorre la collusione tra venditore e acquirente, né è necessaria la conoscenza, da parte dell’acquirente, dell’esistenza del credito per cui è esercitata la revocatoria. Tale collusione invece è richiesta nel caso cui la vendita sia anteriore al sorgere del debito.

Come si fa a dimostrare la consapevolezza del terzo? Non è cosa facile, per cui la giurisprudenza si accontenta di indizi. Questi possono essere dati dal fatto che:

  • il debitore venda a prezzo estremamente basso un proprio bene;
  • il debitore venda il suo intero patrimonio;
  • il debitore abbia dei rapporti di parentela con l’acquirente, tali per cui è ragionevole ritenere che quest’ultimo non potesse non sapere dell’esistenza del credito;
  • il debitore venda velocemente il bene poco prima che il creditore si procuri il titolo (ad esempio qualche mese prima che esca una sentenza di condanna).

Quando può essere esercitata l’azione revocatoria?

L’azione revocatoria può essere esercitata entro 5 anni da quando l’atto di vendita o di donazione è stato trascritto – dal notaio rogante – nei pubblici registri immobiliari.

Secondo la più recente giurisprudenza, la revocatoria può essere esercitata anche in via cautelare quando ancora il credito del terzo non è certo perché è sub judice. Si pensi a Rino che vanti un credito di 30.000 euro in forza di un decreto ingiuntivo nei confronti di Santino. Quest’ultimo, al fine di allungare i tempi, propone opposizione al decreto ingiunto e, nel frattempo, intesta la propria unica casa alla figlia Romina. In questo caso, Rino può esercitare l’azione revocatoria sulla donazione benché il suo credito non sia stato ancora accertato definitivamente.

Attenzione però: non c’è bisogno di azione revocatoria se l’atto di pignoramento viene trascritto nei pubblici registri entro 1 anno dall’atto di vendita o di donazione. In tal caso il creditore può pignorare il bene direttamente in capo al terzo anche senza prima esperire l’azione revocatoria. Facciamo un esempio.

Pasquale ha un debito di 50mila euro nei confronti di Giulio. Pasquale dona la casa al figlio Francesco. Sei mesi dopo, però, Giulio ottiene un decreto ingiuntivo contro Pasquale e avvia il pignoramento immobiliare della casa divenuta ormai di Francesco, trascrivendolo nei pubblici registri. Non essendo trascorso un anno dalla donazione, Giulio può mettere all’asta la casa di Francesco anche senza dover prima esperire l’azione revocatoria.

L’azione revocatoria può quindi essere iniziata anche se il termine di pagamento non è ancora scaduto e anche se il credito dipende da una condizione che non si è ancora avverata o se è in corso una causa per l’accertamento del credito.

Quali sono gli effetti dell’azione revocatoria?

L’azione revocatoria non rende nullo l’atto ma semplicemente inefficace nei confronti del creditore. Questo significa che:

  • il creditore potrà pignorare il bene del debitore;
  • in caso di vendita, il venditore è obbligato a restituire il prezzo all’acquirente e a risarcirgli i danni.

Qual è il fondamento dell’azione revocatoria

Scopo dell’azione revocatoria è tutelare i creditori dagli atti fraudolenti del debitore. Cerchiamo di spiegarci meglio.

Il debitore può spogliarsi di alcuni o di tutti i suoi beni, mobili e immobili: per come è ovvio, egli lo può fare legittimamente, poiché si tratta di beni di sua proprietà e tale facoltà rientra nel diritto di ognuno di disporre del proprio patrimonio per come meglio crede.

È vero però che, diminuendo il valore del proprio patrimonio, il debitore diminuisce anche la garanzia patrimoniale dei suoi creditori (che vedranno ridursi le possibilità di aggredire i beni ormai alienati ad altri).

Perciò la legge tutela il creditore dagli atti che il debitore pone volontariamente allo scopo di sottrarre i suoi beni alla garanzia patrimoniale dei creditori. Il creditore, infatti, in caso di donazioni, vendite e altre alienazioni di diritti inerenti a beni, mobili o immobili, del debitore può ricorrere all’azione revocatoria [1].

Essa consiste in un’azione che si intraprende in tribunale, con la quale il creditore chiede al giudice di dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio, compiuti non più di cinque anni prima dal debitore, che abbiano arrecato pregiudizio al suo diritto di credito, a condizione che i suddetti atti gli facciano temere di non riuscire in futuro a recuperare il suo credito.

Tali atti di disposizione del patrimonio possono consistere, ad esempio, in vendite,donazioni, costituzioni di servitù, cessioni di crediti, cessioni di diritti di usufrutto o diritti di servitù.

Il creditore, sulla base della sentenza che ha accolto la sua domanda revocatoria, potrà agire in via esecutiva (chiedendo un pignoramento) o conservativa (chiedendo il sequestro conservativo del quale diremo tra poco) nei confronti di chi ha acquistato, dal debitore, il bene che è stato oggetto di revocatoria: non può però agire nei confronti di altri terzi che abbiano a loro volta acquistato da chi ha contratto con il debitore; ciò a meno che l’azione revocatoria non fosse stata trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari prima del secondo acquisto.

 
Pubblicato : 13 Febbraio 2024 10:56