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Cos’è la pubblicità legale?

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(@mariano-acquaviva)
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Quanti tipi di pubblicità giuridica esistono? Cos’è e come funziona la trascrizione? In cosa consiste l’opponibilità di un atto?

Quando si parla di pubblicità si pensa inevitabilmente a quella di tipo commerciale, cioè alla réclame di venditori e produttori che cercano di vendere la propria merce. In realtà la pubblicità è un fenomeno molto importante dal punto di vista giuridico, in quanto consente di portare a conoscenza di altre persone alcune vicende che sono intercorse solamente tra alcune parti. Con questo articolo vedremo per l’appunto cos’è la pubblicità legale.

Come diremo, la pubblicità di cui parla la legge non ha alcuna finalità promozionale o commerciale, ma serve semplicemente a rendere noti determinati fatti o atti affinché tutti possano averne conoscenza e rispettarne gli effetti. Il caso più significativo di pubblicità legale è quello che riguarda la trascrizione dei rogiti immobiliari: registrando l’atto in conservatoria, le parti ottengono il rispetto del medesimo da parte di tutti, compresi (soprattutto) coloro che volessero accampare pretese sullo stesso bene. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cos’è la pubblicità legale.

Pubblicità legale o giuridica: che cos’è?

Per pubblicità legale (o giuridica) si intendono le formalità che bisogna rispettare affinché un determinato atto o fatto sia portato a conoscenza anche dei soggetti che non ne sono stati direttamente coinvolti.

Detto in altre parole, la pubblicità legale consiste in tutti quegli strumenti e adempimenti previsti per dare a chiunque la possibilità di conoscere l’esistenza e il contenuto di alcuni atti giuridici, e quindi dei fatti in essi rappresentati (contratti, stato delle persone fisiche, vicende della vita delle persone giuridiche, ecc.).

Pubblicità legale: quanti tipi?

Esistono almeno tre tipi di pubblicità legali, ognuno diverso dall’altro in ragione della funzione a cui assolve:

  • la pubblicità notizia serve semplicemente per informare gli altri di un determinato fatto o atto. Nel caso di omessa pubblicità, la legge non prevede alcuna sanzione. È il caso delle pubblicazioni prima del matrimonio che, se non fatte, non invalidano le nozze;
  • la pubblicità dichiarativa serve non solo per informare le persone, ma anche per rendere a loro opponibile un determinato atto. È il caso della trascrizione in conservatoria del rogito con cui si acquista un immobile: questo adempimento consente di poter opporre l’atto anche agli altri soggetti, cosicché nessun altro possa rivendicare diritti sull’immobile. In caso di omissione degli adempimenti tipici della pubblicità dichiarativa, l’atto è ugualmente valido ma non può essere opposto a terzi (di tanto parleremo nel prossimo paragrafo);
  • la pubblicità costituiva non serve solo per informare ma anche per rendere valido l’atto. È il caso dell’ipoteca che, se non iscritta nei registri pubblici immobiliari, non può dirsi costituita, oppure dell’iscrizione delle società di capitali nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo La pubblicità notizia, dichiarativa e costitutiva.

Trascrizione: che cos’è?

La trascrizione è l’esempio più noto di pubblicità dichiarativa, cioè utile per garantire l’opponibilità di un atto anche nei confronti dei terzi. Ma cosa si intende per opponibilità?

Con questo termine ci si riferisce alle regole giuridiche previste per risolvere i conflitti tra due o più soggetti che avanzino sullo stesso bene pretese in contrasto tra loro, derivanti da titoli diversi. Facciamo un esempio.

Angelo vende a Paolo il proprio immobile. Dopo pochi giorni, vende lo stesso immobile anche a Carlo. Per legge, l’acquisto efficace non è quello concluso per primo, ma quello che per primo è stato trascritto presso i registri immobiliari in conservatoria.

Di conseguenza, se Carlo, pur avendo acquistato per secondo, è più tempestivo di Paolo nel trascrivere il rogito, farà salvo il proprio acquisto.

Ecco dunque spiegato perché la trascrizione, garantendo l’opponibilità dell’atto, risolve i conflitti tra più persone che vantano pretese nei confronti dello stesso bene (nel caso di specie, tra più acquirenti dello stesso soggetto).

In sintesi: chi per primo trascrive fa salvo il proprio diritto. Chi non ha effettuato tempestivamente la trascrizione, invece, potrà rivalersi sul venditore e chiedere il risarcimento dei danni.

La trascrizione è solo uno dei tanti strumenti di pubblicità previsti dalla legge. Per la precisione, la trascrizione è il generale regime di pubblicità dichiarativa degli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati (automobili, ecc.).

Nel prossimo paragrafo indicheremo altre forme di pubblicità, classificate in base all’oggetto.

Forme di pubblicità legali in relazione all’oggetto

La legge prescrive varie forme di pubblicità a seconda dell’oggetto del fatto o dell’atto giuridico:

  • per i beni mobili la funzione di pubblicità legale è svolta dal semplice possesso. Si parla in questi casi di “pubblicità di fatto”. Il trasferimento della disponibilità del bene mobile da un soggetto a un altro mette in condizione i terzi di avere conoscenza del mutamento della titolarità del diritto sul bene. Ciò significa che il conflitto tra più acquirenti di un bene mobile dallo stesso venditore è risolto in base a chi per primo ha preso materialmente con sé il suddetto bene. Ad esempio, se Angelo vende a Paolo il suo orologio e poi fa lo stesso con Marco, l’acquisto che prevale è quello di chi per primo ha ricevuto materialmente il bene;
  • per i crediti la pubblicità legale è assicurata dalla notificazione al debitore, per cui gli effetti del trasferimento del credito da un creditore a un altro sono opponibili al debitore solo se gli è stata notificata la cessione;
  • per i diritti personali di godimento (come la locazione, ad esempio), nel caso di conflitto tra più aventi causa, il titolo di preferenza è costituito dalla priorità dell’acquisto del godimento. In pratica, si tratta della stessa regola prevista per il possesso dei beni mobili, secondo cui chi acquisisce per primo la materiale disponibilità della cosa prevale sugli altri.

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Pubblicato : 1 Gennaio 2023 12:00