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Cosa vuol dire pubblicità legale?

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(@carlos-arija-garcia)
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Niente a che vedere con spot, inserzioni o manifesti che promuovono un prodotto o un marchio: che significato ha questo termine in ambito giuridico?

Per il compianto Maurizio Costanzo erano «consigli per gli acquisti». Per Antonella Clerici è «la réclame». Per tutti è, più semplicemente, «la pubblicità». Per il mondo giuridico, invece, che cosa vuol dire pubblicità legale? Parliamo, forse, di spot o di inserzioni che rispettano le regole del commercio? Oppure di cartelloni giganteschi ben visibili in città che tengono conto del politically correct?

Niente di tutto questo. La pubblicità legale, nota anche come «pubblicità giuridica», è una formalità da rispettare quando un atto o un fatto deve essere portato a conoscenza anche di chi non ne è stato direttamente coinvolto.

In altri termini, pubblicità legale è quella che comprende gli strumenti e gli adempimenti previsti per consentire a chiunque di conoscere l’esistenza e il contenuto di alcuni atti giuridici, e quindi dei fatti in essi rappresentati (contratti, stato delle persone fisiche, vicende della vita delle persone giuridiche, ecc.).

Se ne possono distinguere almeno tre tipi di pubblicità legale:

  • la pubblicità notizia: informa di un determinato fatto o atto. Nel caso di omessa pubblicità, la legge non prevede alcuna sanzione. Si pensi alle pubblicazioni di matrimonio che, se non fatte, non invalidano le nozze;
  • la pubblicità dichiarativa: informa le persone ma dà anche la possibilità di opporsi a un determinato atto. Si pensi alla trascrizione in Conservatoria del rogito per l’acquisto di un immobile: la pubblicità dichiarativa permette di poter opporre l’atto anche agli altri soggetti, in modo tale che nessun altro possa rivendicare diritti sull’immobile. In caso di omissione degli adempimenti tipici della pubblicità dichiarativa, l’atto è valido ma non può essere opposto a terzi (di tanto parleremo nel prossimo paragrafo);
  • la pubblicità costituiva: informa le persone e rendere valido l’atto. Si pensi all’ipoteca che, se non iscritta nei registri pubblici immobiliari, non può dirsi costituita, oppure all’iscrizione delle società di capitali nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Nel caso della pubblicità dichiarativa, come si diceva, la trascrizione è l’esempio più diffuso di questo tipo di pubblicità legale, che garantisce l’opponibilità di un atto anche nei confronti dei terzi. In pratica, grazie alla pubblicità dichiarativa, chi effettua per primo la registrazione di un atto può vantare i suoi legittimi diritti.

Poniamo, per esempio, che Tizio voglia fare il furbo e venda oggi la sua casa a Caio e domani a Sempronio. La legge non attribuisce per principio la proprietà a Caio, che è quello ad avere fatto l’acquisto per primo, ma a chi tempestivamente fa trascrivere l’atto di compravendita presso i registri immobiliari. Quindi, se Sempronio è più svelto, la casa sarà sua. La pubblicità legale, cioè la trascrizione, servirà a garantirgli questo diritto. A Caio non resterà che rivalersi nei confronti di Tizio per avere un risarcimento del danno.

Ci sono, poi, altre forme di pubblicità legale che fanno riferimento all’oggetto del fatto o dell’atto giuridico. Si tratta, in particolare:

  • del possesso, per i beni mobili: si tratta di «pubblicità di fatto». Il trasferimento della disponibilità del bene mobile da un soggetto a un altro consente i terzi di essere a conoscenza del cambio della titolarità del diritto sul bene. Ciò significa che il conflitto tra più acquirenti di un bene mobile dallo stesso venditore è risolto in base a chi per primo ha preso materialmente con sé il citato bene. Quindi se il solito Tizio vende l’auto a Caio e poi a Sempronio, il legittimo proprietario è quello che è entrato per primo in possesso del veicolo;
  • della notificazione al debitore, per i crediti: questi sono una forma di pubblicità legale secondo cui gli effetti del trasferimento del credito da un creditore a un altro sono opponibili al debitore solo se gli è stata notificata la cessione;
  • della priorità dell’acquisto del godimento, per i diritti personali di godimento in caso di conflitto tra più aventi causa, come nel caso di un affitto. In sostanza, chi acquisisce per primo la materiale disponibilità della cosa prevale sugli altri.
 
Pubblicato : 3 Giugno 2023 12:00