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Cosa succede se si rifiuta di fare l’alcoltest?

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(@mariano-acquaviva)
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Il conducente è costretto a sottoporsi all’etilometro? Il tasso alcolemico può essere rilevato tramite le analisi del sangue? Quando serve l’avvocato?

La guida in stato di ebbrezza è un reato sanzionato con l’arresto e la sospensione della patente. Per accertare l’illecito, le forze dell’ordine si avvalgono dell’etilometro, cioè di un’apparecchiatura che consente di rilevare con esattezza il tasso di alcol presente nel sangue del conducente. Ma cosa succede se ci si rifiuta di fare l’alcoltest?

Una persona particolarmente sbronza sorpresa dalla polizia mentre si trova alla guida potrebbe infatti rifiutare l’etilometro, sperando di farla franca: davanti a questa opposizione, infatti, le autorità non possono procedere con la forza. Ebbene, in un caso del genere, la legge prevede una grave sanzione. Quale? Cosa succede a chi rifiuta l’alcoltest? Scopriamolo insieme.

Quando c’è guida in stato di ebbrezza?

La guida in stato di ebbrezza scatta solamente se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Fino a questa soglia, la guida è assolutamente lecita.

Al contrario, un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) costituisce un illecito amministrativo, punito con la sanzione del pagamento di una somma da 543 a 2.170 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Superata la soglia dei 0,8 g/l, scatta il reato. Per la precisione:

  • qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è prevista l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), è prevista l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni [1].

È inoltre prevista la revoca della patente in caso di recidiva nel biennio, cioè di infrazione commessa due volte nell’arco di due anni (che decorrono dalla prima violazione).

La guida in stato di ebbrezza costituisce quindi reato solamente in presenza di un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Quando c’è guida in stato di ebbrezza per neopatentati?

Quanto detto sinora non vale per i neopatentati, cioè per coloro che sono in possesso della patente da meno di tre anni (a prescindere dalla loro età anagrafica): per costoro non c’è un tasso alcolemico consentito, nel senso che scatta la sanzione amministrativa anche se il tasso alcolemico è inferiore a 0,5 g/l.

Per la precisione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168 a 672 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente abbia anche provocato un incidente, le sanzioni sono raddoppiate [2].

Ai neopatentati sono equiparati i conducenti professionali e i minori di 21 anni, per i quali ugualmente c’è il divieto assoluto di bere prima di mettersi alla guida.

Alcoltest: cos’è e come funziona?

L’alcoltest è un etilometro, cioè un apparecchio in grado di misurare la quantità di alcol (o meglio, di etanolo) presente nel sangue di una persona. L’alcol, infatti, entra in circolazione prima di essere espulso e per questa ragione può essere rilevato dall’etilometro sotto forma di gas, cioè tramite il respiro.

L’alcoltest può avvenire tramite etilometro chimico oppure etilometro elettrico:

  • l’etilometro chimicoè composto da una fiala che contiene un composto capace di reagire con l’etanolo presente nell’aria che viene espirata e di un palloncino che cattura l’aria in modo da poter effettuare il test. È il classico “test del palloncino”.
  • l’etilometro elettronicoè invece costituito da un boccaglio e un display. Per rilevare la presenza di alcool, non utilizza composti chimici ma dei sensori di gas. Mentre nel caso dell’etilometro chimico si soffia nel palloncino, nell’etilometro elettrico si soffia direttamente sul sensore e il risultato si legge sul display.

Alcoltest tramite le analisi del sangue: cos’è?

Un altro modo per eseguire l’alcoltest è quello di ricorrere alle analisi del sangue. Soprattutto nei casi di sinistri stradali, quando il conducente sospettato di guidare in stato di ebbrezza viene trasportato in ospedale, si può essere sottoposti a prelievo ematico: i risultati delle analisi chiariranno la presenza o meno di alcol nell’organismo.

Sulla possibilità di essere sottoposti ad analisi del sangue per verificare la guida in stato di ebbrezza parleremo più diffusamente a breve.

Alcoltest: cosa succede a chi rifiuta?

A chi rifiuta l’alcoltest si applicano le stesse sanzioni previste per chi si è messo alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Una vera e propria presunzione di colpevolezza, quindi.

Per essere più precisi, chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno, un’ammenda da 1.500 a 6mila euro, la sospensione della patente per un periodo da uno a due anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti, nonché con la confisca del veicolo.

Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. Per la violazione è anche prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente.

Stesse sanzioni sono previste per per chi soffia debolmente dentro l’etilometro adducendo, come scusa, problemi respiratori: la condotta elusiva viene equiparata al rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

Per chi guida in stato di ebbrezza e procura un incidente stradale a causa della sua condizione psicofisica vi è il raddoppio di tutte le sanzioni previste per il tipo di ebbrezza accertato. Questa aggravante, però, secondo la Corte di Cassazione [3], non si applica a chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest.

Ne consegue che, in questo caso, chi è sicuro di aver superato la soglia massima di alcol nel sangue (1,5%) e, nello stesso tempo, ha procurato un sinistro stradale, avrà un vantaggio se rifiuterà di sottoporsi al test in quanto, pur applicandosi la pena massima indicata, non subirà l’aggravante del raddoppio della pena.

Prelievo del sangue: cosa succede a chi rifiuta?

A differenza dell’etilometro, secondo la Corte di Cassazione [4] il rifiuto del conducente di sottoporsi alle analisi del sangue è legittimo: il prelievo ematico dal quale si rileva la presenza dell’alcol nel sangue, infatti, è lecito solo se si rende necessario a seguito di trasporto del conducente in ospedale.

Per la precisione, solo nel caso in cui i guidatori siano stati coinvolti in incidenti stradali e siano stati sottoposti a cure mediche presso la struttura sanitaria, la polizia può chiedere che l’accertamento del tasso alcolemico venga effettuato nella stessa. Queste due condizioni (sinistro e necessità di cure mediche) sono tassative e devono ricorrere congiuntamente.

Perciò, la richiesta di recarsi in ospedale per verificare la presenza di alcol nel sangue senza il bisogno reale di cure mediche è illegittima e il conducente può rifiutare di sottoporsi al prelievo ematico.

Prelievo ematico: serve l’avvocato?

Secondo la Suprema Corte [5], se la polizia decide di sottoporre a prelievo ematico il conducente colto in presunto stato di ebbrezza, questi ha diritto all’assistenza di un avvocato. Se le autorità non avvisano il soggetto di tale sua facoltà, allora il prelievo del sangue sarà inutilizzabile in sede processuale.

L’avvocato non è invece necessario nell’ipotesi in cui il tasso alcolemico sia rilevato nel sangue a seguito di accertamenti effettuati autonomamente dai sanitari.

Secondo i giudici, la polizia deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura.

Insomma: la polizia deve avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato sia quando il prelievo del sangue è effettuato su espressa richiesta della polizia, sia quando l’accertamento del tasso alcolemico sia chiesto dalla polizia su un prelievo già fatto dai sanitari per scopi medici (è il caso del soggetto ricoverato in pronto soccorso a seguito di un sinistro).

La presenza di un avvocato è invece inutile (e quindi il conducente non ha diritto al relativo avviso) solo quando i sanitari hanno ritenuto autonomamente di dover procedere all’accertamento del tasso alcolemico e la polizia rivolga una richiesta sostanzialmente irrilevante oppure si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi.

Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo Guida in stato di ebbrezza: prelievo del sangue senza avvocato.

Risultati etilometro: quando si possono contestare?

Il conducente che ritiene errato il risultato dell’etilometro deve dimostrare che l’apparecchio è guasto oppure che non è stato sottoposto a revisione periodica (cosiddetta taratura).

Per legge, gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche di prova dal Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad) del ministero dei trasporti. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso.

La taratura dell’etilometro deve avvenire con cadenza annuale [6]. Ciò significa che, almeno una volta all’anno, l’alcoltest deve essere sottoposto a revisione per verificarne il corretto funzionamento. Secondo la Corte costituzionale [7], peraltro, ogni tipo di etilometro va sottoposto a revisione.

Per la Suprema Corte [8], va annullata la sospensione della patente se l’etilometro non è sottoposto a verifiche periodiche.

In caso di mancata taratura aggiornata dell’apparecchio è onere della pubblica amministrazione dimostrare la piena attendibilità dei risultati dell’accertamento.

In pratica, la mancata verifica periodica dell’apparecchio comporta un’inversione dell’onere della prova, in quanto dovranno essere le forze dell’ordine a dimostrare che l’apparecchio funziona correttamente.

Per far annullare la sanzione (la multa o la sospensione della patente, ad esempio), il ricorrente deve solo dimostrare che l’etilometro non è stato sottoposto a verifiche periodiche; ciò è facile da provare perché il verbale di accertamento compiuto con l’etilometro deve riportare l’attestazione di avvenuta omologazione e della verifica periodica di «corretta calibratura» (che potrebbe non coincidere con la taratura di cui abbiamo parlato, ma anche in un test di autodiagnosi).

La menzione di tali operazioni amministrative e tecniche nel verbale di accertamento serve proprio a garantire al cittadino la controllabilità del rispetto di queste prescrizioni di legge da parte della pubblica amministrazione.

Secondo la Cassazione, «il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione dell’“alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e all’indispensabile corretta calibratura. L’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla Pa, poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria».

Guida stato di ebbrezza senza alcoltest: è possibile?

La giurisprudenza ammette la possibilità di accertare la guida in stato di ebbrezza anche senza l’etilometro. In tale ipotesi, la verifica avviene in via sintomatica, ossia sulla base dei sintomi manifestati dal conducente, come ad esempio la guida irregolare, l’alito vinoso, gli occhi lucidi, il modo di parlare sconnesso, scarso equilibrio, ecc.

La Corte di Cassazione [9] ritiene che le forze dell’ordine, pur in assenza di etilometro e di prelievo ematico, possono contestare il reato di guida in stato di ebbrezza se nel verbale sono riportati con cura tutti i sintomi dai quali si evince chiaramente il superamento della soglia di rilevanza penale pari a 0,8 g/l.

Ad esempio, il conducente che guida a zig-zag e che, una volta fermato, esce dalla macchina barcollando e infine rovinando a terra, potrà essere accusato del reato di guida in stato di ebbrezza.

Secondo i Supremi giudici, «Non vi è motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda in modo assoluto oggi al giudice di poter dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base di circostanze diverse dall’esito degli accertamenti strumentali».

Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo Verbale guida in stato di ebbrezza senza tasso alcolemico.

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Pubblicato : 5 Novembre 2022 19:46