forum

Cosa succede se sci...
 
Notifiche
Cancella tutti

Cosa succede se scioperano i controllori di volo?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
70 Visualizzazioni
(@sabrina-mirabelli)
Post: 88
Reputable Member Registered
Topic starter
 

La cancellazione ed il ritardo prolungato del volo causati da uno sciopero dei controllori di volo, sono disciplinati da una specifica normativa europea.

Hai un importante appuntamento di lavoro a Parigi e sei arrivato in aeroporto in perfetto orario per prendere il tuo volo. Hai trovato però, tutto bloccato: c’è in atto un’agitazione indetta dal personale operante nelle torri di controllo e pertanto, non sai se potrai partire o meno. Perciò, ti stai chiedendo: cosa succede se scioperano i controllori di volo? Quali sono i miei diritti?

In via generale va detto che nell’ipotesi di sciopero, il volo può subire una cancellazione oppure un ritardo prolungato: in entrambi i casi la disciplina europea [1] prevede che il viaggiatore sia tutelato. Infatti, l’Unione europea è intervenuta in materia al fine di garantire alcuni diritti ai viaggiatori in quelle ipotesi in cui la loro volontà incide poco.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha stilato la cosìddetta Carta dei diritti dei passeggeri, in cui sono riassunti i principali punti della normativa europea. Inoltre, sul sito online dell’Enac è possibile trovare informazioni relative ai diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato del volo ed obbligo di informazione da parte della compagnia aerea.

I controllori di volo sono i professionisti che coordinano il movimento degli aerei in partenza ed in arrivo nei diversi aeroporti.

Lo sciopero dei controllori di volo può avere come conseguenza diretta ed immediata:

  • la cancellazione del volo, che si verifica quando il volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea e sul quale sono stati prenotati posti, non viene effettuato;
  • oppure il ritardo prolungato del volo, che si determina quando la partenza dell’aereo viene ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.

In entrambi i casi, la tutela contenuta nella normativa comunitaria si applica ai viaggiatori dei:

  • voli di linea, charter o low cost, che sono in partenza da un aeroporto dell’Unione europea;
  • voli di linea, charter o low cost, che sono in partenza da un aeroporto extracomunitario e sono diretti ad un aeroporto comunitario. La compagnia aerea però, deve appartenere ad un Paese dell’UE e il passeggero non deve avere già usufruito di benefici previsti dalla normativa locale.

Rimangono esclusi dalla tutela i voli in partenza da un aeroporto extracomunitario e diretti in un Paese membro dell’Unione Europea, operati da compagnie aeree non comunitarie. In quest’ultima ipotesi, si applica quanto previsto dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

I viaggiatori che possono beneficiare della tutela di cui alla normativa comunitaria sono quelli che:

  • possiedono un biglietto aereo;
  • hanno una prenotazione confermata;
  • si presentano all’imbarco nei tempi e nei modi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato. In assenza di indicazioni i viaggiatori devono presentarsi massimo 45 minuti prima dell’ora di partenza;
  • sono stati trasferiti da un volo all’altro dal vettore aereo oppure dall’operatore turistico.

Rimangono esclusi dalla tutela i passeggeri:

  • che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico come ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator;
  • ai quali viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.

Quali sono i diritti dei viaggiatori in caso di cancellazione del volo

In caso di cancellazione del volo i passeggeri hanno diritto:

  • al rimborso del prezzo del biglietto per quella parte di viaggio non effettuata;
  • altrimenti, a prendere un altro volo il prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
  • oppure ad imbarcarsi su un volo alternativo in una data successiva a seconda delle proprie esigenze.

La compagnia aerea, inoltre, deve fornire loro assistenza in questi termini:

  • pasti e bevande in base al tempo di attesa;
  • una sistemazione in una camera in hotel, se è necessario trascorrere una o più notti;
  • il trasferimento dall’albergo all’aeroporto e viceversa;
  • due telefonate o messaggi via telex, fax o mail.

Ricevono assistenza per primi i disabili e i loro accompagnatori nonché i minori non accompagnati.

In alcuni casi, è prevista anche una compensazione pecuniaria, cioè un risarcimento danni, come ad esempio quando un volo che non rientra nell’orario interessato dallo sciopero, viene comunque cancellato in conseguenza dello stesso. In questa ipotesi, il risarcimento può avvenire tramite bonifico, versamento o assegno oppure in buoni viaggio e/o altri servizi se i viaggiatori sono d’accordo.

A quanto ammonta la compensazione pecuniaria

L’ammontare della compensazione comunitaria dovuta ai viaggiatori dipende dalla tratta aerea, sia se comunitaria sia se extracomunitaria, e dalla distanza in chilometri percorsa.

L’importo cambia da 250 a 600 euro e varia in base alla tratta (voli tra Paesi membri dell’UE o extracomunitari) e ai km percorsi (da meno di 1.500 km a oltre 3.500 km). Questo importo può essere diminuito della metà dalla compagnia, se offre al passeggero un volo alternativo che arriva 2, 3 o 4 ore dopo il volo originario.

La compensazione pecuniaria non è dovuta se:

  • la compagnia dimostra che la causa della cancellazione sia stata dovuta ad un evento eccezionale (vedi condizioni meteorologiche avverse, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza).
  • la compagnia ha avvisato il passeggero prima della partenza:
  • con almeno 2 settimane di preavviso;
  • oppure nel periodo compreso tra il 7° e il 15° giorno e gli ha offerto un volo alternativo che parte massimo 2 ore prima e arriva massimo 4 ore dopo;
  • od anche entro 7 giorni e gli ha offerto un volo alternativo che parte massimo 1 ora prima e arriva massimo 2 ore dopo l’orario originariamente previsto.

Quali sono i diritti dei viaggiatori in caso di ritardo del volo

Nell’ipotesi di ritardo prolungato del volo, i viaggiatori hanno diritto all’assistenza se si tratta di un volo intracomunitario o extracomunitario, che percorre distanze inferiori o pari ai 1.500 Km ed il ritardo è di almeno 2 ore.

Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3.500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1.500 e 3.500 Km, i viaggiatori hanno diritto all’assistenza, se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore.

Invece, per i voli che percorrono distanze superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea hanno diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

In tutti questi casi, l’assistenza si realizza nei modi già visti a proposito della cancellazione del volo (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimento per e dall’hotel, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica).

Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore i viaggiatori possono rinunciare al volo senza dovere pagare penali. Possono anche ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata. Dovranno comunque essere assistiti fino al momento della rinuncia del volo.

Quando si ha diritto alla compensazione pecuniaria

In caso di ritardo prolungato del volo la Corte di Giustizia europea ha stabilito il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo previsto [2].

Tale diritto non è riconosciuto nell’ipotesi in cui la compagnia aerea riesca a dimostrare che il ritardo prolungato è stato dovuto a cause eccezionali.

Cos’è il reclamo per la cancellazione/ritardo prolungato del volo

In caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato per sciopero dei controllori di volo, il passeggero può presentare un reclamo, rivolgendosi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o al tour operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto.

I tempi per la presentazione del reclamo sono di 2 anni dalla data del volo o da quella in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato mentre le modalità sono quelle previste dalla compagnia aerea.

Nell’ipotesi in cui la compagnia aerea non dovesse fornire risposta entro 6 settimane dalla ricezione del reclamo oppure la risposta ricevuta non rispecchi quanto previsto dalla normativa europea al riguardo, il viaggiatore può presentare un reclamo all’Enac.

In questo caso, i disservizi si devono essere verificati:

  • in partenza da un aeroporto italiano, con un volo effettuato da una compagnia aerea, sia all’interno dell’UE sia extra Ue;
  • od in arrivo in Italia da un aeroporto non comunitario, con un volo prenotato con una compagnia aerea comunitaria.

L’Enac effettua tutte le verifiche per l’accertamento di possibili violazioni dei diritti dei passeggeri ed al termine comunica l’archiviazione del reclamo o l’applicazione di sanzioni amministrative a carico della compagnia aerea. Il suo però, è un ruolo di vigilanza. Pertanto, i viaggiatori che volessero ottenere una tutela dei propri diritti in maniera diretta e personale (come, ad esempio, un risarcimento danni), devono rivolgersi all’Autorità giudiziaria competente.

Il reclamo può essere presentato personalmente dai passeggeri solo utilizzando uno specifico modulo reperibile online sul sito dell’Enac, senza necessità di assistenza da parte di un legale o di associazioni di consumatori.

Cos’è la procedura extragiudiziale

Le controversie nazionali ed internazionali relative ai contratti di vendita di beni e servizi stipulati tra consumatori ed imprese residenti nell’Unione europea possono essere risolte anche attraverso il ricorso ad una procedura extragiudiziale, denominata Adr (Alternative Dispute Resolution – Risoluzione alternativa delle controversie) [3].

I consumatori possono contattare il Centro europeo dei consumatori (Ecc-Net Italia) con sede legale in Roma, se ritengono opportuna avere un’assistenza legale.

Come vanno valutati gli scioperi secondo la Corte di Giustizia europea

Abbiamo già visto in precedenza come lo sciopero dei controllori di volo rientra tra le circostanze eccezionali, che di solito esonerano le compagnie aeree dal pagamento dalla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o di ritardo prolungato del volo.

In una recente sentenza [4], però, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che non tutti gli scioperi possono essere considerati casi eccezionali, tali da esonerare le compagnie dall’indennizzo monetario previsto. Infatti, per essere qualificato come «circostanza eccezionale», l’evento non deve essere inerente all’esercizio ordinario delle compagnie e deve sfuggire al loro diretto controllo.

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, tutti i giorni le compagnie aeree possono trovarsi a fronteggiare divergenze o conflitti con i membri del proprio personale nell’esercizio della loro attività. Ne consegue che i rischi derivanti dalle conseguenze di queste misure devono essere considerati inerenti al normale esercizio delle attività della compagnia.

Pertanto, gli scioperi non sempre sollevano le compagnie aeree dall’obbligo del risarcimento in quanto se le compagnie potessero appellarsi anche ad accadimenti che rientrano nella loro capacità di controllo, i passeggeri rimarrebbero completamente senza tutela.

 
Pubblicato : 22 Marzo 2023 19:20