Cosa succede se non si ritira l’avviso di giacenza?
Quando una raccomandata si considera conosciuta: la compiuta giacenza e il ritiro all’ufficio postale o al Comune. La guida su tutte le regole.
Qualora il postino si presenti a casa tua per consegnarti una raccomandata e non ti trovi, lascerà nella tua cassetta postale un avviso di giacenza. Questo avviso serve per comunicarti il tentativo di consegna effettuato e ti informa che disponi di 30 giorni per recarti all’ufficio postale per richiedere la raccomandata. Ma cosa succede se non si ritira l’avviso di giacenza. Quali sono le conseguenze per chi decide di non recarsi alle poste per reclamare la raccomandata?
Cerchiamo di comprenderlo qui di seguito.
Che succede se non ritiro la raccomandata?
Chi non ritira la raccomandata si espone a un grosso rischio: non solo quello di non conoscerne il contenuto ma anche di non poter tutelarsi da eventuali illegittime richieste (ad esempio un pagamento non dovuto). Questo perché la raccomandata non ritirata si considera consegnata. Scatta cioè una “presunzione di conoscenza” della raccomandata, prevista dalla legge proprio per evitare che il destinatario possa sottrarsi a obblighi giuridici solo evitando di ricevere la corrispondenza.
Quando la raccomandata si considera conosciuta?
La raccomandata si considera conosciuta nel momento in cui il postino la immette nella buca delle lettere e rilascia l’avviso di giacenza.
Pertanto, la notifica si considera già perfezionata e l’atto produce tutti i suoi effetti legali (ad esempio un avviso di convocazione dell’assemblea di condominio, la disdetta del contratto di affitto, un preavviso di licenziamento, una contestazione con un termine di pagamento, ecc.).
Proprio perché la raccomandata produce effetti non appena il postino rilascia l’avviso di giacenza nella cassetta della posta è bene ritirarla il più presto possibile, proprio per prendere eventuali contromisure e tutele nel caso in cui il contenuto della stessa possa pregiudicare i propri diritti.
Quanto tempo ho per ritirare la raccomandata?
Nonostante la raccomandata produca i suoi effetti immediatamente, all’atto cioè del tentativo di consegna, la busta resta all’ufficio postale per 30 giorni. Entro questo termine il destinatario può recarsi a ritirarla per conoscerne il contenuto.
Come anticipato non ha alcun senso ritardare il ritiro della raccomandata per avere più tempo per eventuali difese: la raccomandata produce i suoi effetti già dall’emissione dell’avviso di giacenza.
Che succede se il postino non lascia l’avviso di giacenza?
Senza l’avviso di giacenza, la raccomandata non produce effetti. Tuttavia è anche vero che se l’avviso di giacenza dovesse andare smarrito perché qualcuno se ne appropria (ad esempio frugando nella buca delle lettere dei vicini), allora la raccomandata si considera ugualmente conosciuta.
Che succede dopo la compiuta giacenza?
La “giacenza” è il termine entro cui è possibile ritirare la raccomandata all’ufficio postale. La “compiuta giacenza” si realizza quando questo termine scade: termine che, per le raccomandate provenienti da privati, abbiamo visto essere di 30 giorni.
Quando scade il trentesimo giorno, la busta con la raccomandata torna al mittente con la dicitura “compiuta giacenza”, in modo che questi abbia un’ulteriore prova materiale del fatto che il destinatario non ha voluto ritirare la busta.
Che succede se non posso ritirare la raccomandata?
Il destinatario della raccomandata ha l’onere di ritirare la raccomandata. Non è un obbligo, perché la legge non glielo impone. Si parla pertanto di “onere” perché a tale attività è subordinato l’esercizio dei diritti (come quello alla difesa).
Chi non può ritirare la raccomandata perché è in vacanza o è partito non viene giustificato dalla legge. Egli deve predisporre una delega (a un parente, un amico, un vicino di casa, al portiere) per il ritiro della corrispondenza che, in ogni caso, si considera altrimenti ricevuta.
L’unico caso in cui è ammessa una giustificazione è per l’oggettiva impossibilità di ritirare la posta, come nell’ipotesi di soggetto ricoverato d’urgenza in ospedale che non sia in condizioni di organizzare i propri affari (si pensi a una persona in coma).
Che succede alle raccomandate se mi trasferisco?
Chi cambia indirizzo, deve comunicarlo all’ufficio anagrafe del proprio Comune o, se questo cambia, del nuovo Comune di destinazione. In assenza di tale comunicazione, le raccomandate vengono ugualmente depositate presso l’ufficio postale (in questo caso non verrà immesso l’avviso di giacenza nella buca delle lettere) e si considerano comunque conosciute; sicché producono i loro effetti. Questa procedura viene attivata tutte le volte in cui un soggetto è irreperibile.
Se invece si fa il cambio residenza, la notifica fatta al vecchio indirizzo non ha valore, salvo si tratti di atti provenienti dall’Agenzia delle Entrate per i quali il cambio dell’indirizzo ha efficacia solo dopo 30 giorni dalla variazione anagrafica. Quindi nel mese successivo al trasferimento il contribuente dovrebbe sempre controllare che non gli siano arrivate raccomandate dal fisco. Egli però potrebbe evitare questo incomodo informando l’Agenzia delle Entrate (con raccomandata o PEC) del proprio trasferimento, affinché tutte le notifiche gli siano spedite presso il nuovo indirizzo.
Che succede se non c’è il mio nome sulla cassetta delle lettere?
Per legge, ciascun cittadino deve inserire il proprio nome nella buca delle lettere. La violazione di tale norma però non implica sanzioni. L’unica conseguenza è che il postino, non trovando nessuno all’indirizzo, dopo aver effettuato verifiche, potrà lasciare l’atto in giacenza secondo la procedura dei soggetti irreperibili con deposito della raccomandata presso l’ufficio postale.
Come faccio a sapere cosa contiene la raccomandata?
È impossibile conoscere il contenuto della raccomandata, ma è possibile farsi un’idea del mittente leggendo l’avviso di giacenza. Questo contiene infatti i cosiddetti codici raccomandata dai quali è possibile risalire alla natura dell’atto: raccomandata proveniente da privato, multa stradale, atti fiscali, riscossioni esattoriali, atti giudiziari, ecc.
Leggi a riguardo la nostra guida sui Codici raccomandata.
Che succede se si tratta di atti giudiziari?
La raccomandata potrebbe contenere un atto giudiziario, una multa, una cartella esattoriale o un accertamento dell’Agenzia delle Entrate. In tali casi la notifica può essere fatta indifferentemente:
- dal postino di Poste Italiane;
- dal postino di un servizio privato;
- dall’ufficiale giudiziario;
- dal messo comunale.
Le regole sulla giacenza, in questo caso, mutano.
Il destinatario ha 6 mesi di tempo per ritirare l’atto (al posto dei 30 giorni previsti per le raccomandate). L’atto potrà essere ritirato:
- al Comune, se il notificante era l’ufficiale giudiziario o il messo comunale;
- all’ufficio postale se il notificante era il postino.
Scaduto il termine di 6 mesi, l’atto ritorna al mittente con la dicitura “compiuta giacenza”.
Vediamo ora quando l’atto giudiziario si considera conosciuto, ossia quando produce i suoi effetti. Abbiamo detto che, per le raccomandate, questa conseguenza si produce già dal momento in cui il postino immette l’avviso di giacenza nella buca delle lettere (ragion per cui non ha alcun senso o utilità ritardare il ritiro). Per gli atti giudiziari la procedura è diversa.
Se il soggetto notificante non trova il destinatario dell’atto né vi sono conviventi disposti a ritirarlo per suo conto, immette l’avviso di giacenza nella cassetta delle lettere in cui dà avviso del tentativo di notifica e della possibilità di ritirare la busta presso l’ufficio postale o la Casa comunale. Il destinatario riceverà poi una seconda raccomandata: la cosiddetta CAD (comunicazione di avvenuto deposito o anche detta “raccomandata informativa”). La CAD è un documento redatto dal postino o dall’ufficiale giudiziario che ha effettuato il tentativo di consegna dell’atto giudiziario ed è lavorato come una raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno. La CAD non è che una ripetizione dell’avviso di giacenza: serve a informare il destinatario del tentativo di notifica.
A questo punto si possono verificare le seguenti ipotesi:
- se la raccomandata viene ritirata prima di 10 giorni dall’invio della CAD, la stessa si considera ricevuta nel giorno stesso in cui viene ritirata;
- se la raccomandata viene ritirata dopo 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa, la stessa si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio della stessa;
- se la raccomandata non viene mai ritirata si considera ricevuta il decimo giorno dall’invio della stessa.
Quindi in questo caso, a differenza di quanto avviene con le comuni raccomandate, si può ritardare gli effetti della notifica di massimo 10 giorni oltre i quali l’atto giudiziario si considera sempre conosciuto.
Conclusioni
In sintesi, non ha alcun senso non ritirare l’avviso di giacenza poiché la raccomandata si considera sempre e comunque conosciuta e produce i suoi effetti:
- immediatamente, ossia con l’immissione dell’avviso di giacenza nella buca delle lettere, per le raccomandate provenienti da privati;
- entro massimo 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata informativa (CAD) per gli atti giudiziari, multe, cartelle di pagamento, avvisi fiscali.
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