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Cosa succede se non compilo il modulo TFR?

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(@angelo-greco)
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Destinazione del TFR in azienda o alla previdenza complementare: cosa succede se il dipendente non compila il modulo entro sei mesi.

Al momento dell’assunzione, il dipendente è chiamato a scegliere la modalità di gestione del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto). In particolare il datore di lavoro deve chiedergli di compilare il cosiddetto “modello TFR2” indicando se preferisce che il TFR venga accantonato in azienda o presso la previdenza complementare. Ma quali sono le conseguenze in caso di silenzio? Cosa succede se non si compila il modulo TFR?

In questo articolo, esamineremo l’obbligo del datore di lavoro di fornire informazioni tempestive al dipendente, di avvisarlo della scadenza del termine di sei mesi per la compilazione del modello TFR2 e sulla irrevocabilità della scelta di conferire il trattamento di fine rapporto a un fondo di previdenza complementare.  Esploreremo le conseguenze del silenzio del lavoratore e le modalità di trasferimento del TFR a una forma pensionistica collettiva. Ma procediamo con ordine.

Quali informazioni deve fornire il datore di lavoro sul TFR?

Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore sulle opzioni relative al TFR. Deve spiegare la possibilità di tenere il TFR in azienda o di conferirlo a un fondo di previdenza complementare. Inoltre, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore il modello TFR2, che dovrà essere riconsegnato entro sei mesi dalla data dell’assunzione, indicando la scelta effettuata.

Cosa accade se un lavoratore non compila il TFR entro sei mesi?

Se un lavoratore non compila il TFR entro sei mesi dall’assunzione, il TFR verrà comunque devoluto alla previdenza complementare. In questo caso, il fondo di destinazione verrà individuato secondo criteri specifici individuati dal CCNL. Si applica dunque la regola del silenzio assenso.

È importante sottolineare che il periodo di sei mesi deve scorrere integralmente, ma è sospeso durante interruzioni dell’attività lavorativa che comportano la sospensione dell’accantonamento delle quote di TFR.

Si può revocare la scelta di conferire il TFR alla previdenza complementare?

La scelta di aderire alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre quella di lasciare il TFR in azienda può in ogni momento essere modificata. Dunque, una volta che sono scaduti i sei mesi dalla consegna del modello TFR2 senza che il dipendente abbia espresso una manifestazione di volontà, il TFR accantonato presso la previdenza complementare non può più essere recuperato in azienda.

Cosa succede se il rapporto di lavoro cessa prima di sei mesi?

Se prima della scadenza dei 6 mesi necessari alla compilazione del modulo TFR (o in caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi), il rapporto di lavoro cessa senza che il lavoratore abbia manifestato espressamente la propria volontà, il TFR maturato viene liquidato direttamente.

Quali sono le comunicazioni del datore di lavoro in caso di mancata compilazione del TFR?

Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che non ha presentato alcuna dichiarazione. In questa comunicazione, il datore di lavoro fornirà le informazioni necessarie sulla forma pensionistica collettiva a cui sarà trasferito il TFR se il lavoratore non ha espresso una scelta entro la scadenza del semestre.

Quali sono le opzioni di trasferimento del TFR in assenza di silenzio del lavoratore?

In caso di mancata scelta del lavoratore entro sei mesi dall’assunzione, il datore di lavoro trasferirà il TFR a una forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi o ad altra forma collettiva indicata da un accordo aziendale.

Se ci sono più forme pensionistiche collettive, il trasferimento avverrà verso quella alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Nel caso in cui non siano possibili le opzioni sopra indicate, il TFR verrà trasferito a una forma pensionistica complementare “residuale” presso il Fondo COMETA.

Quali sono le caratteristiche della gestione del TFR trasferito a una forma pensionistica complementare?

Il TFR trasferito deve essere investito in una linea di investimento “prudenziale” che garantisca il capitale, oltre al tasso di rivalutazione che sarebbe stato applicato se il TFR fosse rimasto presso il datore di lavoro.

 
Pubblicato : 17 Luglio 2023 16:30