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Cosa succede se non ci si presenta ad una mediazione?

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(@paolo-remer)
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Mancata presentazione e omessa partecipazione agli incontri stabiliti: quali sono le conseguenze?

Hai ricevuto un invito a comparire ad un incontro presso un organismo di mediazione, ma non vuoi andarci, e sei intenzionato a far valere i tuoi diritti durante il processo. L’invito, però, sembra tassativo e perentorio, e adombra pesanti conseguenze in caso di mancata partecipazione. Cosa succede se non ci si presenta ad una mediazione?

Potresti perdere la causa, o essere sanzionato. Vediamo quando e perché questo può succedere, e come evitare queste severe conseguenze facendosi rappresentare da un delegato, se non si può presenziare di persona.

Cos’è la mediazione?

La mediazione civile è un procedimento, preliminare alla causa giudiziaria, volto alla conciliazione delle parti. Per renderla efficace, la legge l’ha prevista come «condizione di procedibilità» in molte materie: non è possibile instaurare il processo se prima non è stata esperita la mediazione.

L’intento del legislatore è, evidentemente, quello di porre un filtro anticipato di definizione delle lunghe e costose controversie giudiziarie, che in molti casi possono essere risolte preliminarmente proprio grazie alla procedura di mediazione, svolta sotto la direzione di un esperto qualificato. Per questo sono previsti appositi incontri, che richiedono, di regola, la partecipazione personale delle parti.

A quali materie si applica la mediazione?

La mediazione è obbligatoria per legge [1] nelle cause in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, comodato, patti di famiglia, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica o da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La riforma Cartabia della giustizia civile ha esteso il novero delle materie alle quali si applica la mediazione preventiva all’instaurazione della causa: dal 28 febbraio 2023, sono comprese le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Nei restanti casi, la procedura di mediazione è facoltativa.

Come si svolge la mediazione?

La mediazione si svolge in uno o più incontri presso un organismo di mediazione, accreditato presso il ministero della Giustizia e iscritto nell’apposito Registro. Il primo incontro di mediazione tra le parti deve tenersi tra i 20 ed i 40 giorni dalla data di deposito della domanda. La comunicazione della domanda di mediazione alla controparte interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza del diritto azionato.

Le parti devono comparire – insieme ai loro rispettivi avvocati – davanti a un mediatore, che è un soggetto terzo ed imparziale rispetto alla vicenda ed ai contendenti. Il suo compito è quello di tentare di ravvicinare le posizioni e di ottenere un risultato conciliativo, tale da evitare la causa giudiziaria.

Se l’esperimento riesce, si redige un accordo di mediazione, che ha valore vincolante per le parti e costituisce titolo esecutivo, al pari di una sentenza; altrimenti, viene comunque redatto un verbale degli incontri svolti, nel quale si attesta la presenza delle parti, o la loro mancata comparizione.

Mediazione: può comparire un rappresentante?

Se la parte interessata, per «giustificati motivi» (ad esempio, età avanzata, cattivo stato di salute, concomitanti impegni di lavoro) non è in condizioni di partecipare personalmente agli incontri fissati dal mediatore, può delegare un proprio rappresentante, che deve essere informato sui fatti e munito dei poteri per conciliare la lite.

Una recente sentenza [2] ha precisato che la procura speciale rilasciata dalla parte a chi viene incaricato di rappresentarla in mediazione non può essere autenticata dal difensore, e deve specificare i poteri sostanziali attribuiti al delegato per la definizione anticipata della controversia. In mediazione si può delegare l’avvocato solo nei casi particolari anzidetti: la regola generale resta quella della partecipazione diretta e personale delle parti.

Mancata presentazione alla mediazione: conseguenze

Se una parte, regolarmente invitata, non compare all’incontro di mediazione (né personalmente, né attraverso un proprio procuratore, appositamente nominato per partecipare), l’altra parte, sulla base del verbale redatto dal mediatore, che dà comunque atto del tentativo fatto, può avviare e proseguire la causa.

Il giudice valuterà l’assenza della parte all’incontro di mediazione e ne trarrà le proprie conclusioni come «argomento di prova» a sfavore dell’assente, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice di procedura civile. Gli argomenti di prova sono indizi che, insieme alle altre prove raccolte durante la causa, contribuiscono a fondare il convincimento del giudice.

Una recente sentenza del tribunale di Termini Imerese [3], che ti riportiamo per esteso nel box a fondo pagina, afferma che la mancata partecipazione alla mediazione, se risulta ingiustificata, costituisce un «comportamento doloso». Ciò contribuisce a ritenere raggiunta la piena prova dei fatti sostenuti dalla controparte e, correlativamente, dell’infondatezza delle tesi sostenute durante il giudizio da chi non aveva presenziato agli incontri di mediazione.

Si potrebbe dire, in sintesi, che chi non compare alla mediazione finisce per avere torto nella causa. Non finisce qui, perché il giudice, quando definisce il processo con sentenza, può condannare la parte che, senza giustificati motivi, non aveva partecipato all’incontro di mediazione, al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari all’importo del contributo unificato dovuto per la causa svolta. È una sanzione pecuniaria, che serve a scoraggiare ulteriormente la mancata presentazione alla mediazione.

 
Pubblicato : 19 Maggio 2023 09:45