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Cosa succede se la moglie abbandona il tetto coniugale?

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(@angelo-greco)
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Conseguenze per chi va via di casa senza una valida ragione: l’addebito nella separazione. 

Il matrimonio si fonda sulla convivenza dei coniugi che non può essere derogata, salvo con l’accordo di entrambi e sempre che ciò dipenda da esigenze degne di tutela, come ad esempio il lavoro. È quindi nullo il patto firmato da marito e moglie prima di sposarsi con cui i due si autorizzano reciprocamente a vivere sotto tetti diversi senza un giustificato motivo. 

Chi abbandona il tetto coniugale viola uno dei doveri del matrimonio e pertanto è responsabile per la fine dello stesso: subisce cioè il cosiddetto “addebito”, ossia l’imputazione di responsabilità da parte del giudice nel corso della causa di separazione e divorzio. Ma, più nel dettaglio, cosa succede se la moglie abbandona il tetto coniugale? Quali sono le conseguenze di tale gesto? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Cosa si intende per abbandono del tetto coniugale? 

L’abbandono del tetto coniugale non è l’allontanamento per qualche giorno, la pausa di riflessione, il distacco motivato da esigenze lavorative o da altri validi motivi (ad esempio l’assistenza domestica a un genitore gravemente malato). 

Si considera «abbandono del tetto coniugale» il comportamento di chi va via di casa – lasciando solo l’altro coniuge – senza una giusta causa e senza avere la benché minima idea di quando e se vi farà ritorno.

Tale comportamento costituisce un illecito civile, un atto contrario al matrimonio. Ma può diventare un reato e quindi comportare una responsabilità penale tutte le volte in cui colui che si allontana fa mancare alla famiglia i mezzi di sopravvivenza, come nel caso del marito che sostiene economicamente la moglie e i figli. 

Quando è ammesso l’abbandono del tetto coniugale?

L’abbandono del tetto coniugale è ammesso nelle seguenti ipotesi:

  • quando vi è un accordo tra i coniugi motivato da valide ragioni: ad esempio il trasferimento per causa di lavoro;
  • quando vi è una giusta causa quale, ad esempio, la necessità di tutelare la salute psicofisica propria o altrui: ad esempio l’allontanamento della moglie che subisce violenze e vessazioni dal marito;
  • quando il matrimonio è ormai cessato per altre ragioni e non vi è più modo di ricucire la frattura: ad esempio la moglie che va via di casa perché ha scoperto il marito che la tradiva o perché, non andando più d’accordo con quest’ultimo, ha già depositato gli atti in tribunale per chiedere la separazione;
  • quando si tratta di una pausa di riflessione di pochi giorni, ad esempio per un weekend.

Cosa comporta l’abbandono della casa?

Come dicevamo, l’abbandono immotivato del tetto coniugale integra innanzitutto un illecito civile, contrario ai doveri del matrimonio. Ciò fa sì che l’altro coniuge possa rivolgersi al giudice e chiedere la separazione con addebito. L’addebito – ossia l’imputazione della responsabilità per la fine del matrimonio – determina però solo due conseguenze:

  • l’impossibilità di chiedere l’assegno di mantenimento, pur versando in condizioni di difficoltà economica;
  • la perdita dei diritti ereditari sul coniuge qualora questi dovesse morire prima del divorzio. 

Inoltre abbiamo detto che il comportamento in questione integra automaticamente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in presenza di figli minorenni. Nei confronti dei figli maggiorenni o del coniuge il reato scatta solo se vengono a mancare i mezzi economici per sopravvivere. La pena è la reclusione fino a un anno o la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Cosa rischia la moglie che va via di casa?

La moglie che va via di casa potrebbe incorrere nel reato solo se lascia figli piccoli e se è titolare di reddito.

In ogni caso, se il marito dovesse chiedere nei suoi riguardi la separazione, il giudice dichiarerebbe l’addebito a suo carico: con la conseguenza che la moglie perderebbe il diritto al mantenimento. Non sarebbe però tenuta a risarcire alcun danno. 

Inoltre, se il marito dovesse morire prima del procedimento di divorzio, la moglie non avrebbe la qualità di erede legittimario, non potendo quindi invocare alcun diritto al patrimonio del defunto ex consorte. 

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Pubblicato : 16 Gennaio 2023 07:30