Cosa succede se la madre non fa vedere il figlio al padre?
Mancato rispetto delle condizioni di separazione: si può denunciare la madre che ostacola il rapporto figli-padre?
Non capita di rado che, all’esito di una separazione, i figli diventino lo strumento della reciproca vendetta degli ex coniugi o partner. Così il genitore collocatario (di norma la madre) finisce per ostacolare le visite dell’altro genitore (il padre) per questioni economiche o di semplice ripicca personale. Ma se il calendario degli incontri padre-figlio è stato fissato, anche genericamente, dal giudice, l’ostruzionismo può avere serie conseguenze legali, anche di carattere penale.
Una recente ordinanza della Cassazione ricorda cosa succede se la madre non fa vedere il figlio al padre. Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Cosa dice la legge riguardo al diritto di visita del padre?
Ogni genitore, anche all’esito della separazione, ha il diritto-dovere di mantenere solidi legami con i figli. E ciò per rispettare il cosiddetto diritto alla bigenitorialità tacitamente riconosciuto dalla Costituzione.
Non si tratta solo di mantenere il figlio e non fargli mancare i mezzi materiali per vivere. Bisogna anche garantirgli una presenza costante e amorevole. Sì, l’amore paterno o materno è un obbligo di legge. E, per quanto strano possa sembrare, il figlio divenuto maggiorenne può chiedere il risarcimento al genitore anaffettivo e indifferente, che non abbia mai partecipato ai momenti più importanti della crescita del figlio stesso.
Le visite concordate tra il genitore e il figlio sono quindi sì un diritto per il genitore stesso ma anche un dovere che si inserisce appunto in quel principio costituzionale in forza del quale ai figli non deve mancare né la figura paterna né quella materna. E ciò perché entrambe sono necessarie per una crescita sana e serena.
Cosa succede se un genitore ostacola le visite dell’altro?
Di norma, la mancata esecuzione di una sentenza consente all’altra parte di agire con l’esecuzione forzata. Ma non si possono imporre fisicamente gli incontri figli-genitori, anche per il bene dei bambini e per evitare loro ulteriori traumi. Dunque, in questi casi, il genitore che subisce l’ostruzionismo può denunciare l’altro per il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, reato sancito dall’articolo 388 del codice penale.
Il reato scatta anche in capo a chi elude un provvedimento del giudice:
- assunto nella causa di separazione o divorzio personale dei coniugi
- che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci.
Il colpevole è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1.032 euro.
L’imputato può evitare la condanna penale, appellandosi al beneficio della “particolare tenuità del fatto” (previsto dall’articolo 131-bis del codice penale) a patto che la condotta illecita non sia stata reiterata per più volte. Una singola violazione dunque consente di ottenere la non punibilità (la fedina penale però resta macchiata).
A queste conclusioni è giunta la Cassazione con la sentenza n. 47882/2023.
Si può togliere il figlio alla madre che non fa vedere i figli al padre
Oltre alla denuncia, il padre che si vede ostacolare dalla madre gli incontri con i figli può anche agire dinanzi al tribunale civile per ottenere, nei casi più gravi:
- la collocazione presso di sé dei figli;
- l’affidamento esclusivo dei figli in proprio favore (con revoca dell’affidamento condiviso).
In ogni caso il giudice è tenuto ad ascoltare il figlio per conoscere il suo parere, se questi ha 12 anni o, se più piccolo, qualora lo ritenga capace di discernimento. L’audizione del minore è richiesta a pena di nullità dell’eventuale sentenza.
Alcuni tribunali tuttavia, pur dinanzi la prova delle condotte illecite del genitore collocatario, nell’ottica di garantire il superiore interesse del figlio, non hanno accolto la richiesta di modifica della collocazione di quest’ultimo presso la madre, stante il legame molto stretto e profondo tra i due.
Il padre può altresì agire per il risarcimento dei danni morali conseguenti alla perdita del legame affettivo con i figli se la condotta ostruzionistica della madre si è protratta per molto tempo e ha generato ciò che alcuni psicologi chiamano alienazione genitoriale o parentale, ossia il distacco affettivo del figlio dal genitore non collocatario. Si ha nel primo una sorta di rifiuto della figura del secondo in quanto continuamente denigrata dall’altro genitore.
La vicenda
Nel caso in questione, una madre è stata condannata per aver impedito per quattro mesi al padre dei suoi figli di esercitare il suo diritto di visita. Per la Cassazione, la donna ha violato il provvedimento giudiziario che regolamentava le visite post-separazione. Il padre si è costituito parte civile, sostenendo di essere stato sistematicamente ostacolato dalla sua ex moglie.
La Corte di Cassazione ha condannato penalmente la donna escludendo l’applicazione della causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto”, come previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, a causa della durata e delle conseguenze dell’azione della donna.
-
Vaccino non obbligatorio senza consenso informato: c’è risarcimento?
2 giorni fa
-
Come fa il datore di lavoro a sapere il motivo della malattia?
4 giorni fa
-
Residenza persone fisiche: nuove regole
4 giorni fa
-
Quando è illegittimo il contratto a termine?
5 giorni fa
-
Proposta di acquisto casa legata alla concessione del mutuo
6 giorni fa