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Cosa succede dopo una sentenza civile?

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(@angelo-greco)
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Scopriamo gli effetti di una sentenza civile, analizzando i diversi scenari a seconda dell’esito del processo: adempimento spontaneo, esecuzione forzata, impugnazioni e l’eventuale passaggio in giudicato.

Una volta che il giudice scrive la sentenza, la deposita in cancelleria redendola così pubblica. Deposito e pubblicazione sono la stessa cosa (le due attività cioè coincidono). A questo punto, la cancelleria comunica il provvedimento tramite PEC agli avvocati delle parti affinché, a loro volta, ne informino i rispettivi clienti. Ma cosa succede dopo la sentenza civile? Quali sono gli effetti che essa produce? In questo articolo approfondiamo le diverse possibilità che si possono presentare, sia nel caso di sconfitta che di vittoria.

Quando diventa efficace la sentenza?

La sentenza è efficace nel momento stesso in cui viene pubblicata (ossia depositata dal giudice in cancelleria). Da questo momento si producono tutti gli effetti ad essa collegati come, ad esempio:

  • l’obbligo delle parti di rispettarne il contenuto;
  • il decorso di eventuali interessi legali nel caso di condanna al pagamento di una somma di denaro;
  • il diritto a riscuotere eventuali spese legali riconosciute nella sentenza alla parte vincitrice, anche in caso di appello proposto dalla parte soccombente;
  • il diritto a presentare impugnazione contro la sentenza nei termini previsti dalla legge.

Che significa che la sentenza è esecutiva?

La sentenza, appena emessa e pubblicata, è immediatamente esecutiva. Ciò significa che:

  • la parte soccombente deve adempiere al comando del giudice;
  • in difetto di spontaneo adempimento, la parte vincitrice può avviare l’esecuzione forzata per ottenere quanto disposto nella sentenza; essa può quindi ricorrere all’ufficiale giudiziario per costringere l’avversario ad adempiere alle sue obbligazioni.

Dire che la sentenza è efficace significa anche affermare che essa è esecutiva.“Esecutiva” significa che la stessa può essere attuata con la forza tramite l’ufficiale giudiziario.

Ad esempio, se una sentenza condanna il debitore a pagare una somma di denaro al creditore, quest’ultimo può pignorare i beni del debitore inadempiente.

Attenzione però: è più corretto affermare che la sentenza è solo provvisoriamente esecutiva. Essa infatti, finché non decorrono i termini per l’appello o per il ricorso in Cassazione, può sempre essere impugnata e, dunque, modificata.

Quindi, in sintesi, la parte soccombente, pur potendo contestare la pronuncia del giudice, deve nel frattempo rispettarla.

Quando però vi è un “grave e fondato pericolo”, la parte può chiedere al giudice dell’impugnazione di sospendere l’esecutività della sentenza in attesa che venga decisa la causa. Solo così si può impedire l’esecuzione forzata.

Quando la sentenza diventa definitiva?

La sentenza si dice “definitiva” (o anche “passata in giudicato”) quando non può più essere impugnata. Ciò succede alternativamente quando:

  • sono decorsi i termini per l’impugnazione (30 giorni per l’appello o 60 giorni per il ricorso in Cassazione, decorrenti dalla notifica della sentenza all’avvocato difensore; in assenza di notifica, il termine è di 6 mesi dal deposito della sentenza in cancelleria);
  • sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione.

Abbiamo quindi detto che la sentenza è subito efficace, non appena viene pubblicata, ed è già vincolante. Ma diventa definitiva, e quindi non può più essere impugnata, quando passa in giudicato. Non ci sarà più possibilità di rimetterla in discussione. Inoltre, per la regola del ne bis in idem (ossia il divieto di proporre due volte una causa per la medesima questione), il fatto non potrà essere nuovamente oggetto di giudizio se è già sceso il giudicato sulla questione.

Cosa succede se la parte soccombente adempie spontaneamente?

Se la parte soccombente adempie spontaneamente alla sentenza, ossia esegue quanto disposto dal giudice, la vicenda si conclude definitivamente.

Cosa succede se la parte soccombente non adempie spontaneamente?

Se la parte soccombente non adempie al comando del giudice, la parte vittoriosa può avviare l’esecuzione forzata. L’esecuzione forzata è un procedimento che consente al creditore di ottenere coattivamente quanto gli è dovuto dal debitore.

Ciò però presuppone una serie di passaggi preliminari:

  • la notifica della sentenza alla parte soccombente personalmente (invece la notifica della stessa al suo avvocato serve solo per far decorrere i termini per l’impugnazione);
  • la notifica dell’atto di precetto ossia di un’ultima intimazione ad adempiere entro un termine massimo di 10 giorni;
  • la notifica dell’atto di pignoramento (non necessaria solo nel caso di pignoramento mobiliare).

La legge non fissa un termine minimo tra la notifica della sentenza e quella del precetto (a volte avvengono contestualmente). Il termine massimo invece è di 10 anni: tale è la prescrizione degli atti giudiziari.

Invece c’è un termine minimo tra il precetto e il pignoramento che, come visto, è di 10 giorni. Invece il precetto ha un termine massimo di efficacia di 90 giorni, spirati i quali tale atto va rinnovato (si parla, a riguardo, della notifica del “precetto rinnovato”).

Cosa può fare chi ha perso la causa?

Le parti soccombenti possono impugnare la sentenza civile attraverso diversi mezzi di impugnazione, tra cui:

  • appello: si instaura un nuovo processo davanti a un giudice di secondo grado che rimette in discussione sia il merito della vicenda che l’interpretazione delle norme. Non è possibile la richiesta di nuove prove o la proposizione di eccezioni che non sono state sollevate in primo grado (salvo si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio, ossia dallo stesso giudice);
  • ricorso per cassazione si tratta di un ricorso volto solo a censurare l’interpretazione della legge fatta in primo o secondo grado, oppure la violazione di regole di procedura.

Cosa succede se la sentenza non viene impugnata?

Se la sentenza non viene impugnata nel termine previsto dalla legge, essa passa in giudicato. La sentenza passata in giudicato è definitiva e irrevocabile.

Cosa significa “esecuzione forzata”?

Si tratta di un procedimento di natura amministrativa che si svolge tramite l’ufficiale giudiziario e consente al creditore di ottenere coattivamente quanto gli è dovuto dal debitore. Tipica esecuzione forzata è il pignoramento dei beni del debitore come il conto corrente, lo stipendio, la pensione, i canoni di locazione, ecc.

 

 
Pubblicato : 19 Marzo 2024 16:45