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Cosa succede al testimone che non si presenta in causa?

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(@angelo-greco)
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Quali sono le conseguenze legali se una persona, chiamata a testimoniare nel corso di un processo civile o penale, non si presenta?

Perdere una mattinata in tribunale non fa piacere a nessuno, soprattutto a chi, proprio a causa di ciò, deve assentarsi dal lavoro o rinunciare alle faccende domestiche. Ma cosa succede al testimone che non si presenta in causa? Quali sono le conseguenze a cui questi va incontro e le eventuali multe? Può il giudice mandargli la polizia a casa?

In questo articolo approfondiremo il tema dell’obbligo di testimonianza nel processo civile e penale, quali motivazioni può dare una persona per evitare di presentarsi in tribunale se è impegnato, se è malato, se è distante dal tribunale o semplicemente se non ricorda i fatti di causa sicché le sue dichiarazioni potrebbero non essere di aiuto per le parti e il giudice. Infine stabiliremo quali sono i rimborsi che spettano al testimone. Ma procediamo con ordine.

Come sapere che si è stati chiamati a testimoniare?

Sia nell’ambito del processo civile che penale, il testimone viene “citato” (è questo il termine tecnico per indicare la sua convocazione in tribunale) attraverso una raccomandata a.r. speditagli direttamente dall’avvocato che ne chiede l’escussione.  Questo atto si chiama intimazione.

Sarà dunque a quest’ultimo che il testimone potrà rivolgersi per avere maggiori chiarimenti (ad esempio il luogo e l’orario in cui presentarsi, il nome del giudice e l’aula, l’oggetto della controversia e il tema su cui verterà la testimonianza).

Il testimone non può conoscere in anticipo le domande che gli verranno poste ma ha diritto a chiedere chiarimenti sul tema della controversia, anche al fine di rinfrescare la memoria prima della sua escussione.

È obbligatorio presentarsi per testimoniare?

La  testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Quindi, una volta intimato, il testimone deve necessariamente presentarsi in tribunale. Egli inoltre ha l’obbligo di rispondere alle domande che gli vengono poste, non potendo avvalersi della facoltà di non rispondere. E naturalmente deve dire la verità o, quantomeno, ciò che ricorda.

Quest’ultimo aspetto è cruciale: difatti il testimone non è tenuto a rispondere se non ricorda i fatti. Anzi, in verità, egli non dovrebbe proprio pronunciarsi se non è certo di ciò che dice o, quantomeno, esprimere le proprie affermazioni in formula dubitativa, rappresentando la possibilità di un vuoto di memoria.

Cosa deve portare il testimone in tribunale?

Una volta prestato il giuramento, il giudice identifica il testimone chiedendogli il nome e il cognome, l’età e la professione. Lo invita inoltre a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti oppure interesse nella causa. Il testimone deve portare con sé un documento d’identità come la patente di guida, la carta d’identità, il passaporto. La tessera sanitaria priva di fotografia non è un valido documento d’identità e pertanto non è sufficiente.
Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle dichiarazioni del teste, così come delle osservazioni e dei chiarimenti delle parti, si fa menzione nel processo verbale prima dell’audizione del testimone.

Su cosa deve riferire il testimone?

Il testimone verrà interrogato solo sui fatti che ha visto o che conosce direttamente (proprio per questo si usa comunemente parlare di “testimone oculare”). Le dichiarazioni del testimone su “ciò che ha sentito dire da altri” sono del tutto irrilevanti.

Il testimone verrà interrogato sui capitoli di prova (così sono tecnicamente chiamate le domande che gli saranno formulate) per come dedotti dall’avvocato che ne ha chiesto l’escussione e successivamente approvati dal giudice.

I capitoli di prova vengono comunicati al testimone di volta in volta, ossia al momento di dare le risposte, non prima.

Il testimone non può sentire ciò che gli altri testimoni dicono in udienza, per non essere influenzato.

Se tuttavia il giudice ravvisa una discordanza tra le dichiarazioni di due o più testimoni ne può chiedere il confronto diretto in udienza.

Falsità, reticenze o rifiuto di deporre

Il testimone che afferma il falso può essere denunciato, in udienza, dal giudice stesso, per falsa testimonianza. Il verbale verrà così automaticamente trasmesso alla Procura della Repubblica dello stesso Tribunale affinché proceda penalmente nei confronti del colpevole.

In particolare, se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che non abbia detto la verità o sia stato reticente senza giustificato motivo, il giudice istruttore lo denuncia al PM al quale trasmette copia del processo verbale.
È prevista la sanzione penale della reclusione da 2 a 6 anni  per il reato di falsa testimonianza.

Che succede se il testimone non può presentarsi in udienza a testimoniare?

Se impossibilitato per fondate ragioni (per es. lavoro o malattia), il testimone deve far pervenire, tempestivamente, all’avvocato o alla cancelleria del giudice presso il quale si tiene la causa, una valida giustificazione scritta o un certificato medico.

In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, disporrà una nuova citazione per una successiva udienza cui il testimone dovrà comunque presentarsi.

Che succede se il testimone non si presenta?

Se invece il testimone non si presenta senza che vi sia un legittimo impedimento, può subire – secondo valutazione del giudice – una multa da 100 a 1.000 euro (importi aggiornati).

In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice può disporre l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e condannarlo a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 ero.
Tali provvedimenti possono essere pronunciati contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un’ora da quella indicata per la comparizione. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.

Lo stesso giudice può disporre, nei confronti del testimone assente e “non giustificato”, l’accompagnamento coattivo: ossia, in occasione della successiva udienza egli verrà prelevato a casa dalla forza pubblica e portato anche davanti al giudice.

Indennità e rimborsi

Il testimone ha diritto a ottenere un’indennità.

  • ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’ufficio giudiziario, spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.
  • ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
  • ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
  • agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.
  • ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.

Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte dietro apposita domanda del testimone.

Gli interessati devono presentare la domanda all’autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

 
Pubblicato : 5 Gennaio 2024 10:20