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Cosa sono le immissioni in diritto?

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(@paolo-remer)
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Rumori, fumo, polveri, vibrazioni, odori, onde elettromagnetiche: la definizione del fenomeno e i rimedi per chi subisce queste situazioni. 

Si sente spesso parlare di immissioni, o di emissioni, e il termine viene associato quasi sempre a qualcosa di nocivo, come gli scarichi ed il conseguente l’inquinamento ambientale. Ma anche le esalazioni di vario genere, compresi gli odori – e quindi la “puzza” – sono considerate immissioni, se le consideriamo nella prospettiva di chi le riceve. Cosa sono le immissioni in diritto? Bisogna saperlo per poter applicare correttamente la legge e stabilire i rimedi applicabili in favore di chi è costretto a subire queste situazioni.

Ad esempio, chi in una calda giornata d’estate su un’autobus o in metropolitana alza un’ascella sudata e non lavata appestando gli altri passeggeri non commette un ipotetico reato di immissioni, pur arrecando parecchio fastidio. Allo stesso modo il fumo di sigaretta, che di massima è consentito nei luoghi aperti (tranne che nei parchi di alcune città), può disturbare qualcuno, ma non è vietato.

Ma le cose si complicano se le immissioni sono stabili o comunque continue, come quelle che provengono da una canna fumaria di un ristorante installata sotto le finestre di casa nostra, o riguardano polveri e sostanze immesse nell’aria, nell’acqua o nel suolo da uno stabilimento industriale posto nelle vicinanze dei centri abitati. Insomma, le immissioni possono essere lecite o illecite, ma per stabilirlo occorre delineare con precisione il concetto.

Immissioni: significato

La parola “immissioni” comprende una varietà di fenomeni, che possono riguardare esalazioni di fumo, di calore, di sostanze liquide o gassose (come gli scarichi industriali delle ciminiere o nei fiumi), di onde sonore (e quindi di rumore), di scuotimenti (che provocano vibrazioni, come quelle causate da un martello pneumatico o da un treno). Sono considerate immissioni anche le onde elettromagnetiche.

Possiamo definire in senso giuridico le immissioni come tutti i fenomeni di introduzione di elementi estranei in un fondo altrui, cioè in una proprietà diversa da quella che appartiene a colui che le ha provocate e realizzate. E ciò può turbare e comprimere parecchio le facoltà di godimento del bene, a partire dalla casa in cui si vive per arrivare ai luoghi dove si lavora o comunque si trascorre del tempo, come le palestre, le scuole e gli ambienti ricreativi. Tant’è che esistono anche le molestie olfattive, quando si tratta di cattivi odori persistenti.

Immissioni: quali fenomeni comprendono?

I fenomeni più frequenti che rientrano nella definizione di immissioni sono:

  • i rumori, come quelli prodotti da attività industriali, commerciali o artigianali (quindi anche quelle provenienti da negozi, bar, pub e pizzerie), dal traffico veicolare ed anche da attività ludiche e ricreative, come i giochi dei bambini nel cortile;
  • i fumi e le esalazioni, prodotti da impianti industriali o anche domestici, come le caldaie di riscaldamento degli edifici;
  • gli odori, come quelli prodotti da stabilimenti chimici, impianti fognari e di depurazione, da attività commerciali (ad esempio, ristoranti e pizzerie) o anche da attività domestiche, come la cucina casalinga e la detenzione di animali in stalle, pollai o nelle abitazioni;
  • le vibrazioni del suolo, che possono essere generate da vari fattori (traffico veicolare o ferroviario, aerei, cantieri e talvolta da elettrodomestici potenti, come la centrifuga delle lavatrici).

Immissioni: normativa

Il Codice civile menziona le immissioni all’articolo 844, che è la norma cardine in materia, in quanto fa comprendere quando esse sono lecite – e dunque devono essere tollerate – e quando invece diventano illecite e possono essere impedite, nonché diventare fonte di risarcimento del danno.

La norma dice che: «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi».

Immissioni: quando sono illecite

Dalla lettura dell’articolo 844 del Codice civile emerge una generale presunzione di liceità delle immissioni, che però trova un limite quando esse superano la “normale tollerabilità”: ciò significa che il metro di giudizio è quello colui che le subisce, ma il criterio di risoluzione delle controversie con chi ha provocato quelle immissioni deve essere oggettivo, e non rimesso all’arbitrio, o all’intolleranza e all’insofferenza, di una singola persona. Infatti la giurisprudenza afferma che la normale tollerabilità non è assoluta ma va rapportata alla sensibilità dell’uomo medio e alla specifica situazione ambientale (Cass. sent. n. 17051/2011).

Quando le immissioni sono intollerabili?

La tollerabilità o l’intollerabilità delle immissioni non va desunta dalla normalità dell’attività che la origina – ad esempio, anche una canna fumaria perfettamente a norma può causare, talvolta, emissioni intollerabili – ma dagli effetti che produce nei vicini e sui luoghi da essi abitati.

Infatti il secondo comma dell’articolo 844 del Codice civile precisa che, quando il giudice è chiamato a decidere sul superamento della normale tollerabilità «deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà», come nel caso di stabilimenti industriali ed opifici insediati nelle vicinanze dei centri abitati, e «può tener conto della priorità di un determinato uso», in modo da consentire, ad esempio, determinate immissioni preesistenti alla realizzazione di un complesso abitativo.

Quali rimedi per le immissioni moleste?

Chi subisce immissioni moleste può reagire in due modi: chiedendo in via giudiziaria l’eliminazione della loro fonte (esercitando la cosiddetta azione inibitoria) e/o il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quindi compresi anche quelli alla salute e morali. Rimangono ferme le sanzioni, amministrative e penali, previste dal Testo Unico in materia ambientale.

Tuttavia, se le immissioni risultano giustificate da esigenze della produzione, il danneggiato non può farle cessare, ma rimane fermo il diritto ad ottenere un indennizzo in denaro, a condizione che dimostri i pregiudizi e patimenti subiti a causa di tali immissioni. In alcuni casi (ad esempio per le immissioni causate dagli aerei in prossimità degli aeroporti) l’indennizzo è forfettizzato nella misura predeterminata dalla legge.

Ricordiamo che il limite della normale tollerabilità non è assoluto, bensì varia da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Per questo il giudice compie un accertamento in concreto, al fine di stabilire se le immissioni lamentate siano davvero insopportabili o nocive alla salute.

I fattori principali da considerare in tale accertamento sono la tipologia, la natura e l’intensità delle immissioni, che, al di là dei cinque sensi dell’uomo, può essere misurata oggettivamente (ad esempio, se si tratta di rumori, con la scala in decibel, o con l’analisi chimica dei fumi di scarico) e la frequenza di ripetizione (ad esempio, un barbecue occasionale non rientra in tale ambito, mentre una canna fumaria stabilmente insediata, sempre attiva e violativa delle distanze dai vicini sì).

Immissioni: quando sono reato?

Le immissioni che superano la normale tollerabilità diventano reato quando risultano percepibili da un numero indeterminato di persone, come ad esempio un intero palazzo: in tali casi si configura il reato di disturbo alla quiete pubblica, previsto e punito dall’articolo 659 del Codice penale, o di «Getto pericoloso di cose», contemplato nell’articolo 674 del Codice penale. È una fattispecie che viene spesso in rilievo nelle molestie condominiali e nei rapporti di vicinato.

Possono emergere ulteriori violazioni di rilevanza penale se le immissioni (ad esempio gli scarichi solidi, liquidi o gassosi) sono vietate e superano i parametri previsti dalla legislazione ambientale.

Approfondimenti

Per approfondire l’argomento, leggi quali sono i criteri di accertamento della liceità delle immissioni. Per conoscere la giurisprudenza recente in materia leggi la rassegna “Immissioni moleste: ultime sentenze” e “Immissioni di fumo, calore e polvere: Cassazione“.

 
Pubblicato : 20 Gennaio 2024 11:15